Attivazione del conto di gioco Clausole campione

Attivazione del conto di gioco. 1. Le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate sul conto di gioco. 2. Il conto di gioco del Cliente è dotato di codice identificativo (username o login) univocamente associato con il numero di repertorio del contratto e di codice personale (password). 3. Il codice personale è conosciuto solo dal Cliente che ne è responsabile esclusivo della custodia e che può modificarlo autonomamente in qualsiasi momento. Le modalità di attivazione del conto di gioco e di modifica del codice personale sono pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse ed il Cliente dichiara espressamente di averne preso completa visione e di averle comprese. 4. Il Cliente, ove lo ritenga opportuno, può sospendere l’operatività del proprio conto di gioco, secondo le modalità, pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa. 5. Il conto di gioco è attivato solo a seguito della convalida da parte del Sistema Centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 6. L’attivazione del conto di gioco, secondo le modalità di cui al presente articolo, è inoltre strettamente subordinata all’attivazione, da parte del Cliente, degli strumenti di autolimitazione, di cui all’articolo 24, comma 17, lettera e) della legge 7 luglio 2009, n. 88, e della conseguente scelta obbligatoria di un limite di deposito per periodo temporale. 7. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto il contratto con firma autografa e lo abbia trasmesso al Concessionario tramite raccomandata a/r ovvero fax, il prelievo delle vincite per il giocatore è attivato solo dalla data in cui il Concessionario lo riceve, debitamente sottoscritto e corredato dai relativi documenti. 8. Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono ed accettano incondizionatamente che l’utilizzo del conto di gioco rispetti le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Related to Attivazione del conto di gioco

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;