Attività idonee. 1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee (negoziabili e non negoziabili) rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
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Attività idonee. 1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee (negoziabili e non negoziabili) rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
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Samples: Contratto Quadro Sulle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento
Attività idonee. 1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee (negoziabili e non negoziabili) rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE.
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