Common use of Attività idonee Clause in Contracts

Attività idonee. 1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee (negoziabili e non negoziabili) rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. 2. La lista delle attività negoziabili idonee è resa pubblica e aggiornata dalla BCE a mezzo di strumenti individuati dalla BCE medesima. 3. La Banca non accetta in garanzia e la Controparte si obbliga a non prestare alla Banca in garanzia: a) attività idonee emesse, dovute o garantite dalla Controparte stessa; b) attività idonee il cui emittente, debitore o garante sia un soggetto con cui la Controparte abbia stretti legami, come definiti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, fatte salve le eccezioni previste nelle medesime Regole, o in altri atti normativi della BCE; c) titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) quando la Controparte (o una parte terza con cui essa abbia stretti legami) fornisca per l’attività copertura valutaria tramite un’apposita operazione, oppure assicuri sostegno di liquidità, così come definito nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria; d) strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da altri soggetti con cui tali enti abbiano stretti legami in misura superiore alla percentuale del valore cauzionale totale delle attività utilizzate come garanzia dalla Controparte medesima, quale determinata nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti legali della BCE. Tale soglia non si applica: i) se il valore di detti strumenti non supera 50 milioni di euro in valore cauzionale; ii) se detti strumenti sono garantiti da un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale;

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Attività idonee. 1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee (negoziabili e non negoziabili) rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE. 2. La lista delle attività negoziabili idonee è resa pubblica e aggiornata in ogni giornata operativa dalla BCE a mezzo di strumenti individuati dalla BCE medesima. 3. La Banca non accetta in garanzia e la Controparte si obbliga a non prestare alla Banca in garanzia: a) attività idonee emesse, dovute o garantite dalla Controparte stessa; b) attività idonee il cui emittente, debitore o garante sia un soggetto con cui la Controparte abbia stretti legami, come definiti nelle Regole per l’attuazione della politica monetarianell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali, fatte salve le eccezioni previste nelle medesime Regole, o in altri atti normativi della BCE; c) titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) quando la Controparte (o una parte terza con cui essa abbia stretti legami) fornisca per l’attività copertura valutaria tramite un’apposita operazione, oppure assicuri sostegno di liquidità, così come definito nelle Regole per l’attuazione della politica monetarianell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali; d) strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da altri soggetti con cui tali enti abbiano stretti legami in misura superiore alla percentuale del valore cauzionale totale delle attività utilizzate come garanzia dalla Controparte medesima, quale determinata nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti legali della BCE. Tale soglia non si applica: i) se il valore di detti strumenti non supera 50 milioni di euro in valore cauzionale; ii) se detti strumenti sono garantiti da un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale; iii) se detti strumenti sono emessi da un’agenzia, una banca multilaterale di sviluppo o un’organizzazione internazionale, come definite nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali. Se è stabilito uno stretto legame, come definito nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali, o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la suddetta soglia si applica dopo tre mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace. 3.1 Gli strumenti di debito pubblico utilizzati in un’operazione di ricapitalizzazione in natura (in-kind recapitalisation with public debt instruments) di una controparte possono essere prestati in garanzia esclusivamente dalla stessa controparte o da altre controparti con cui la medesima abbia “stretti legami”, come definiti nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali, qualora l’Eurosistema ritenga che il livello di accesso al mercato dell’emittente sia adeguato, tenendo altresì in considerazione il ruolo svolto dai predetti strumenti nella ricapitalizzazione. 3.2 Nei casi in cui la legislazione applicabile o il prospetto di un’obbligazione garantita legislativa del SEE, emessa dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, non escludano l’inserimento nel pool di tale obbligazione di a) strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emesse in linea con le misure nazionali volte a recepire l’articolo 8 della Direttiva UE 2019/2162 o b) strumenti di debito non garantiti (unsecured) emessi dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godano del potere di imposizione fiscale, la Banca può condurre verifiche ad hoc per accertare la conformità al divieto di utilizzo indiretto delle strutture di cui alla suddetta lettera a) e degli strumenti di cui alla lettera b). In particolare: a) la Banca può ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività comprese nel pool di obbligazioni garantite legislative del SEE; b) se i rapporti di sorveglianza non forniscono informazioni sufficienti ai fini della verifica in questione, la Banca può ottenere un'autocertificazione impegnativa con cui la controparte conferma che: i) l’obbligazione garantita legislativa del SEE non è parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emesse in linea con le misure nazionali volte a recepire l’articolo 8 della Direttiva UE 2019/2162 e ii) il pool di obbligazioni garantite legislative del SEE non include strumenti di debito non garantiti (unsecured) emessi dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godano del potere di imposizione fiscale. L'autocertificazione deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un soggetto autorizzato a firmare per conto di costoro; c) su base annuale, la Banca può ottenere dalla controparte una conferma ex post rilasciata da revisori esterni o da un cover pool monitor che i) l’obbligazione garantita legislativa del SEE non è parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emesse in linea con le misure nazionali volte a recepire l’articolo 8 della Direttiva UE 2019/2162 e ii) il pool di obbligazioni garantite legislative del SEE non include strumenti di debito non garantiti (unsecured) emessi dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godano del potere di imposizione fiscale; d) se la controparte non fornisce l’autocertificazione e la conferma di cui rispettivamente ai punti b) e c), ove richieste dalla Banca, l’obbligazione garantita legislativa del SEE non può essere utilizzata a garanzia dalla stessa controparte. 4. La Banca si riserva la facoltà di non accettare in garanzia quali attività idonee o, se già presenti nel pool o nel conto garanzie per credito ECONS, di svincolare le seguenti attività negoziabili: a) strumenti di debito in scadenza nell’immediato futuro; b) strumenti di debito che prevedono un flusso di pagamento, ad esempio il pagamento di una cedola o di altri frutti, nell’immediato futuro. 5. La Banca si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano i requisiti dell’Eurosistema in termini di standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, rifiutare un’attività, limitarne l’uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi. 6. Le attività che perdono i requisiti di idoneità perdono, in via immediata, la qualifica di attività idonee utilizzabili e si applica quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 delle presenti Condizioni generali. 7. Per ragioni prudenziali la Banca può rifiutare un’attività, limitare l’uso di un’attività o applicare scarti di garanzia supplementari alle attività date a garanzia delle operazioni di finanziamento da specifiche controparti. Se il diniego è fondato su informazioni prudenziali trasmesse dalla Controparte o dall’Autorità di vigilanza competente, il loro uso deve essere strettamente commisurato e utile all’assolvimento dei compiti dell’Eurosistema per la conduzione della politica monetaria. 8. (Omissis) 9. Fatte salve le norme di carattere generale di cui al presente articolo, in caso di utilizzo di attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei Paesi del G10 non appartenenti al SEE, i rapporti tra la Controparte e la Banca sono altresì regolati nei seguenti termini: (i) la Controparte, prima di utilizzare tali attività (a) contatta la Banca e comunica se sussistono adempimenti di natura fiscale, quali, ad esempio, la presentazione di documentazione da parte della Controparte stessa e/o della Banca nonché le modalità ed i termini per l’effettuazione di questi adempimenti, nonché (b) al fine degli adempimenti fiscali, fornisce informazioni esaustive sul proprio status fiscale e sulle caratteristiche delle attività che intende utilizzare. La Controparte si obbliga a produrre la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali; (ii) la Banca si riserva di non accettare le attività nelle giornate che costituiscono la data fiscale di riferimento (record date) di uno stacco cedola. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate per garantire le operazioni di finanziamento della Controparte, rimangono a carico della Banca; (iii) salvi i casi di dolo e colpa grave propri, la Banca ha diritto di rivalsa verso la Controparte per quanto dalla Banca stessa corrisposto, a chiunque e a qualunque titolo, in correlazione agli adempimenti derivanti dalla normativa fiscale estera applicabile alle predette attività. 10. L’Eurosistema può escludere dall’elenco delle attività negoziabili idonee le attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti con cui le stesse abbiano stretti legami sottoposti a misure di congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo – imposte dall’Unione o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 75 o dell’articolo 215 o di altre disposizioni analoghe pertinenti del Trattato – oppure nei cui confronti l’Eurosistema abbia sospeso, limitato o escluso l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. 11. La Banca si riserva la facoltà di rifiutare o escludere prestiti idonei ai fini dell’ECAF (Eurosystem Credit Assessment Framework), sulla base di informazioni aggiuntive sulla qualità creditizia dei debitori, dandone comunicazione alla controparte. 12. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate a fronte di operazioni di politica monetaria, rimangono a carico della Banca. 13. La Banca non formula pareri alle controparti sull’idoneità delle attività negoziabili prima della loro emissione o sull’idoneità dei prestiti prima della loro erogazione. 14. Nel processo di valutazione dell’idoneità di ABS, la Banca considera se le informazioni presentate sono considerate sufficientemente chiare, coerenti ed esaustive da dimostrare il rispetto di ciascuno dei criteri di idoneità applicabili, in particolare, la condizione per cui le attività generatrici di flussi di cassa siano state acquistate secondo modalità considerate dall’Eurosistema come una “true sale”, come disciplinato nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali. 15. Le attività idonee negoziabili utilizzabili per l’autocollateralizzazione con la Banca d’Italia sono soggette ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE; la Banca d’Italia non consente l’utilizzo in operazioni di autocollateralizzazione di attività idonee che presentano potenzialmente stretti legami (close link).

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Attività idonee. 1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee (negoziabili e non negoziabili) rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. 2. La lista delle attività negoziabili idonee è resa pubblica e aggiornata dalla BCE a mezzo di strumenti individuati dalla BCE medesima. 3. La Banca non accetta in garanzia e la Controparte si obbliga a non prestare alla Banca in garanzia: a) attività idonee emesse, dovute o garantite dalla Controparte stessa; b) attività idonee il cui emittente, debitore o garante sia un soggetto con cui la Controparte abbia stretti legami, come definiti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, fatte salve le eccezioni previste nelle medesime Regole, o in altri atti normativi della BCE; c) titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) quando la Controparte (o una parte terza con cui essa abbia stretti legami) fornisca per l’attività copertura valutaria tramite un’apposita operazione, oppure assicuri sostegno di liquidità, così come definito nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria; d) strumenti di debito non garantiti (uncovered) emessi dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, quando siano interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico dello Spazio economico europeo che godano del potere di imposizione fiscale. Tali strumenti non possono essere utilizzati dalla Controparte né direttamente né indirettamente, attraverso il loro inserimento nel pool di obbligazioni garantite emesse dalla stessa Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, fatta salva la facoltà del Consiglio direttivo di accordare deroghe eccezionali come previsto nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria. Nei casi in cui la legislazione applicabile o il prospetto dell’emissione non escludano l’inserimento dei suddetti strumenti nel pool di obbligazioni garantite emesse dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, la Banca può condurre verifiche ad hoc, secondo le modalità descritte nella Guida OPM, al fine di accertare la conformità al citato divieto di utilizzo indiretto; e) strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da altri soggetti con cui tali enti abbiano stretti legami in misura superiore alla percentuale al 2,5% del valore cauzionale totale delle attività utilizzate come garanzia dalla Controparte medesima, quale determinata nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti legali della BCE. Tale soglia non si applica: ia) se il valore di detti strumenti non supera 50 milioni di euro in valore cauzionale; iib) se detti strumenti sono garantiti da un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale;; c) se detti strumenti sono emessi da un’agenzia, una banca multilaterale di sviluppo o un’organizzazione internazionale, come definite nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria. Se è stabilito uno stretto legame - come definito nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria - o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la suddetta soglia si applica dopo sei mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace. 3.1 Gli strumenti di debito pubblico utilizzati in un’operazione di ricapitalizzazione in natura (in-kind recapitalisation with public debt instruments) di una controparte possono essere prestati in garanzia esclusivamente dalla stessa controparte o da altre controparti con cui la medesima abbia “stretti legami”, come definiti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, qualora l’Eurosistema ritenga che il livello di accesso al mercato dell’emittente sia adeguato, tenendo altresì in considerazione il ruolo svolto dai predetti strumenti nella ricapitalizzazione. 4. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di non accettare quali attività idonee in garanzia le seguenti attività negoziabili: - strumenti di debito in scadenza nell’immediato futuro; - strumenti di debito che prevedono un flusso di pagamento, ad esempio il pagamento di una cedola o di altri frutti, nell’immediato futuro. 5. La Banca si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano i requisiti dell’Eurosistema in termini di standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, rifiutare un’attività, limitarne l’uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi. 6. Le attività che perdono i requisiti di idoneità perdono, in via immediata, la qualifica di attività idonee utilizzabili e si applica quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del presente contratto. 7. Per ragioni prudenziali la Banca può rifiutare un’attività, limitare l’uso di un’attività o applicare scarti di garanzia supplementari alle attività date a garanzia delle operazioni di finanziamento da specifiche controparti. 8. In determinate situazioni il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettate come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale di un Paese del G10 non appartenente all’area dell’euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale. Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e, inoltre, le procedure da adottare per la selezione e la mobilizzazione delle garanzie denominate in valuta estera, compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento, devono essere comunicate alle controparti. In deroga alle disposizioni previste nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE, tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all’esterno dello Spazio Economico Europeo (di seguito SEE), come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall’euro e non devono presentare un valore della cedola che risulti in un flusso di cassa negativo. Le attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo, per poter essere accettate in garanzia, devono essere di proprietà della Controparte. Le controparti che sono filiali di istituzioni creditizie situate al di fuori del SEE o della Svizzera non possono stanziare a garanzia tali attività. La costituzione di garanzie su attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo non comporta in alcun modo rinuncia al regime di immunità applicabile ai beni detenuti dalla Banca d'Italia nei Paesi considerati nel presente paragrafo. 9. Fatte salve le norme di carattere generale di cui al presente articolo, in caso di utilizzo di attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei Paesi del Gruppo dei Dieci non appartenenti al SEE, i rapporti tra la Controparte e la Banca sono altresì regolati nei seguenti termini: (i) la Controparte, prima di utilizzare tali attività (a) contatta la Banca e comunica se sussistono adempimenti di natura fiscale, quali, ad esempio, la presentazione di documentazione da parte della Controparte stessa e/o della Banca nonché le modalità ed i termini per l’effettuazione di questi adempimenti, nonché (b) al fine degli adempimenti fiscali, fornisce informazioni esaustive sul proprio status fiscale e sulle caratteristiche delle attività che intende utilizzare. La Controparte si obbliga a produrre la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali; (ii) la Banca si riserva di non accettare le attività nelle giornate che costituiscono la data fiscale di riferimento (record date) di uno stacco cedola. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate per garantire le operazioni di finanziamento della Controparte, rimangono a carico della Banca; (iii) salvi i casi di dolo e colpa grave propri, la Banca ha diritto di rivalsa verso la Controparte per quanto dalla Banca stessa corrisposto, a chiunque e a qualunque titolo, in correlazione agli adempimenti derivanti dalla normativa fiscale estera applicabile alle predette attività.

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