Ritardo nei pagamenti Clausole campione

Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per...
Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione di interessi moratori, su base annua, pari a quanto previsto all’art. 8 della delibera ARERA 229/01, ovvero dall’art. 7 della delibera ARERA 200/99, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture. Per il Cliente che abbia pagato nei termini di scadenza le fatture dell’ultimo biennio troverà applicazione, per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo, il solo interesse legale. Nel caso di omesso, parziale o ritardato pagamento degli importi fatturati, Sorgenia avrà facoltà di procedere alla sospensione della somministrazione ed eventuale successiva risoluzione del Contratto, previa formale costituzione in mora del Cliente, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta certificata, provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate, ed indicando il termine ultimo di pagamento, in applicazione delle disposizioni dell’ARERA applicabili (delibera n. 258/2015/R/com per energia elettrica e ARG/gas 99/11 per gas).
Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, decorso un periodo non inferiore a 40 gg dalla notifica di costituzione in mora, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. (art. 7 CGC), nel rispetto delle prescrizioni della delibera ARERA 219/2020/R/com e s.m.i - Modulo per l’esercizio del ripensamento - Livelli di qualità commerciale: xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/ - Tabelle aggiornate con i dettagli delle tariffe della distribuzione, della misura e del trasporto del gas naturale e degli oneri generali del sistema gas: xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxx/ Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria Ambito nord occidentale Trasporto e Gestione contatore Oneri di sistema τ1 τ3 QT RS UG1 ST VR CE GS RE UG2 UG3 Quota energia (euro/smc) consumo Smc/anno: da 0 a 120 da 121 a 480 da 481 a 1.560 da 1.561 a 5.000 da 5.001 a 80.000 da 80.001 a 200.000 - 0,000000 0,078229 0,071601 0,071902 0,053726 0,027214 0,15686 0,001186 0,000339 - - - 0,000000 0,00000 -0,344380 -0,298180 -0,317080 -0,322280 0,018020 0,008820 0,000000 Quota fissa (euro/anno) portata contatore: classe fino a G6 classe da G10 a G40 classe oltre G40 66,32 463,27 1.020,27 - - - - ‐0,01 0,06 0,00 - - ‐26,13 - Lombardia, Trentino‐Alto Adige, Veneto, Friuli‐Venezia Giulia, Xxxxxx‐Romagna Ambito nord orientale Trasporto e Gestione contatore Oneri di sistema τ1 τ3 QT RS UG1 ST VR CE GS RE UG2 UG3 consumo Smc/anno: da 0 a 120 0,000000 -0,344380 da 121 a 480 da 481 a 1.560 da 1.561 a 5.000 - 0,058571 0,053608 0,053834 0,15686 0,001186 0,000339 - - - 0,000000 0,000000 -0,298180 -0,317080 -0,322280 0,000000 da 5.001 a 80.000 0,040225 0,018020 da 80.001 a 200.000 0,020376 0,008820 portata contatore: classe fino a G6 classe da G10 a G40 56,44 39...
Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 144 D.P.R. n. 207/2010.
Ritardo nei pagamenti. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ritardo nei pagamenti. Ai Clienti gas e/o energia elettrica per attività di servizio pubblico e per usi diversi (non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005) e ai clienti gas e/o energia elettrica per uso condominiale (qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005), fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Gas Sales per gestione morosità di cui ai successivi artt. 9.3 e 9.4 delle C.G.F., in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di Gas Sales, salvo diverso accordo tra le parti e salvo il rispetto di normativa applicabile ai Clienti tutelati. Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, e comunque ai clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Gas Sales per gestione morosità di cui ai successivi artt. 9.3 e 9.4, in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in fattura, verrà applicato il tasso di interesse moratorio come previsto dalla Del. AEEGSI n. 229/01 e s.m.i., al momento pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali.
Ritardo nei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture di energia elettrica e/o di gas naturale, verrà applicato al Cliente un interesse di mora, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. Saranno imputati al Cliente tutti i costi effettivi sostenuti dal Fornitore per pretendere il pagamento delle morosità.
Ritardo nei pagamenti. 1. Qualora il pagamento degli acconti non vengano effettuati entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 26 del presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore Economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui al predetto Art. 26 non sono imputabili alla Stazione appaltante.
Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, decorso un periodo non inferiore a 40 gg dalla notifica di costituzione in mora, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. (art. 7 CGC), nel rispetto delle prescrizioni della delibera ARERA 219/2020/R/com e s.m.i - Modulo per l’esercizio del ripensamento - Livelli di qualità commerciale: https://ubroker.it/assistenza/informazioni/qualita/ - Tabelle aggiornate con i dettagli delle tariffe della distribuzione, della misura e del trasporto del gas naturale e degli oneri generali del sistema gas: https://ubroker.it/assistenza/modulistica-gas/ Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria Ambito nord occidentale Trasporto e Gestione contatore Oneri di sistema τ1 τ3 QT RS UG1 ST VR CE GS RE UG2 UG3 consumo Smc/anno: da 0 a 120 0,000000 0,002220 da 121 a 480 da 481 a 1.560 da 1.561 a 5.000 - 0,078229 0,071601 0,071902 0,062670 0,001186 0,000339 - - - 0,000000 0,00000 0,048420 0,029520 0,024320 0,000000 da 5.001 a 80.000 0,053726 0,018020 da 80.001 a 200.000 0,027214 0,008820 portata contatore: classe fino a G6 classe da G10 a G40 66,32 463,27 - - - - ‐0,01 0,06 0,00 - - ‐26,13 - Lombardia, Trentino‐Alto Adige, Veneto, Friuli‐Venezia Giulia, Emilia‐Romagna Ambito nord orientale Trasporto e Gestione contatore Oneri di sistema τ1 τ3 QT RS UG1 ST VR CE GS RE UG2 UG3 consumo Smc/anno: da 0 a 120 0,000000 0,002220 da 121 a 480 da 481 a 1.560 da 1.561 a 5.000 - 0,058571 0,053608 0,053834 0,062670 0,001186 0,000339 - - - 0,000000 0,000000 0,048420 0,029520 0,024320 0,000000 da 5.001 a 80.000 0,040225 0,018020 da 80.001 a 200.000 0,020376 0,008820 portata contatore: classe fino a G6 classe da G10 a G40 56,44 399,67 - - - - 0,00 0,00 0,00 - - ‐26,13 - Toscana, Umbria, Marche Ambito centrale ...