Attività lavorativa esterna Clausole campione

Attività lavorativa esterna. 7.4 Uso del tempo e dei beni aziendali
Attività lavorativa esterna. I collaboratori devono evitare tutte quelle attività che siano in conflitto di interesse con la società con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l’indipendenza nell’espletare le attività loro assegnate. E’ pertanto fatto obbligo a tali soggetti di segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, informando l’OdV. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate situazioni di conflitto di interesse: la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi propri o di terzi contrastanti con quelli della società; l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi; il possesso di partecipazioni finanziarie, di cointeressenze o di interessi con fornitori o concorrenti; ricoprire cariche o incarichi di qualunque genere presso fornitori o concorrenti.
Attività lavorativa esterna. II personale dell’Artemisia Cassia S.r.l. nello svolgimento delle proprie attività non può: • svolgere attività lavorative a favore di altri o per proprio conto; • prestare, senza il consenso dell’Azienda, in qualità di dipendente, consulente, la propria attività professionale a favore di organizzazioni concorrenti dell’Artemisia Cassia S.r.l. nel caso dei consulenti senza darne comunicazione; • utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che l’Azienda offre ai propri clienti, senza essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente; • rappresentare, agire e lavorare per conto di un fornitore o cliente dell’azienda. É proibito accettare e/o ricevere denaro o altri favori per consigli o servizi resi in relazione alla normale attività.
Attività lavorativa esterna. II personale dell’Chea S.r.l. nello svolgimento delle proprie attività non può: • svolgere attività lavorative a favore di altri o per proprio conto; • prestare, senza il consenso dell’Azienda, in qualità di dipendente, consulente, la propria attività professionale a favore di organizzazioni concorrenti dell’Chea S.r.l. nel caso dei consulenti senza darne comunicazione; • utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che l’Azienda offre ai propri clienti, senza essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente; • rappresentare, agire e lavorare per conto di un fornitore o cliente dell’azienda. É proibito accettare e/o ricevere denaro o altri favori per consigli o servizi resi in relazione alla normale attività.

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