Rapporti con i Fornitori, Regalie e Doni. Il personale dell’Azienda non può, direttamente o indirettamente (tramite membri del proprio nucleo familiare), ricevere doni di natura tale da incrinare l’indipendenza e l’imparzialità, anche d’immagine dell’Azienda, da parte di chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la medesima. Il personale dell’azienda addetto alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi ed alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e correttezza, evitando situazioni di conflitto di interesse anche potenziale con i medesimi, segnalando ai responsabili preposti ogni situazione anomala. Negli appalti è fatto obbligo ai destinatari del presente codice di: - osservare procedure interne per selezione e gestione fornitori; - non precludere accesso alle gare a fornitori che abbiano tutti i requisiti previsti; - definire procedure oggettive e verificabili; - non accettare regalie a fronte di informazioni sensibili e riservate; - segnalare ogni anomalia immediatamente ai preposti responsabili. E comunque, in nessun caso, il personale dell’Azienda può, direttamente o indirettamente (tramite membri del proprio nucleo familiare), offrire o ricevere regali, doni, denaro, pagamenti, omaggi a vario titolo (es. biglietti aerei, ecc.) per procacciare affari e/o impieghi da clienti, fornitori e terzi o ottenere favori di natura materiale o sconti o servizi di privilegio. I doni che eccedano la presente regola saranno restituiti o potranno essere destinati a fini benefici o sociali. L’Chea S.r.l. ha un rapporto di fiducia e lealtà nei confronti del proprio personale che deve perseguire, nell’esecuzione delle proprie attività, gli obbiettivi e gli interessi generali della Azienda, evitando di trovarsi in situazioni o attività che possano essere in contrasto con tali principi.
Rapporti con i Fornitori, Regalie e Doni. Nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i fornitori l’azienda si attiene scrupolosamente alla Legge, ai principi del presente Xxxxxx, ai contratti in essere e alle procedure interne. Gesti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o l’indipendenza di giudizio di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio. In ogni caso, tale tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata dal proprio Responsabile e documentata in modo adeguato. Parimenti, è fatto divieto agli organi sociali, a dirigenti, quadri, impiegati, agli operatori, ai collaboratori esterni, in particolar modo in caso di esercizio di un pubblico servizio, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia. In tale ultima ipotesi è fatto obbligo di segnalare formalmente la situazione al proprio Responsabile di riferimento.