Categorie dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere specializzate(2)«OS18-A » - classifica III-bis;
2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria prevalente, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 1.069.993,33 – classifica III;
3. I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nel bando(3),con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (4)
a) Le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11, del decreto n. 50/2016 e s.m.i. ed elencate all’art. 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248(5) di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite dall’appaltatore, in proprio o in raggruppamento temporaneo verticale o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) come riepilogati nella tabella di cui al punto a.2):
a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente;
a.2) i requisiti di cui al punto a.1) sono riepilogati nella seguente tabella: Qualificazione richiesta categoria al 100% minima al 70% Importo (6) classi- Importo (7) classifica -fica % della categoria sul totale > 10%
1) OS30 Impianti interni elettrici, tel e € 176.485,57 I speciali 11,44
b) Le lavorazioni appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria, superiori al 10%, elencate all’art. 12, comma 2 lettera b della Legge 80/14 (NON SIOS) possono essere realizzate dall’appaltatore solo se questi è in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria. Se l’appaltatore non possiede la necessaria qualificazione e’ tenuto a presentarsi in raggruppamento verticale con ditta qualificata o a dichiarare di subappaltare totalmente la lavorazione , nel rispetto del limite del 30% dell’importo di contratto.
1) Opere edili OG1 19,17
4. La categoria prevalente di cui al comma 2 ricomprende le lavora...
Categorie dei lavori. 1. I lavori previsti dal contratto sono riconducibili alle categorie di seguito indicate: Categoria Importo in € % sul Totale Prevalente/ Scorporabile SuperSpecialistica Qualificazione Obbligatoria Subappalto OS28 Impianti termici e di Condizionamento € 129.541,85 80,735 Prevalente No Si max. 30% OS30 Impianti interni elettrici, Telefonici, radiotelefonici, e televisivi € 12.789,75 7,971 Scorporabile Si Si * Max.30% importo categoria OG1 Edifici civili e industriali € 16.693,22 10,404 Scorporabile No Si * max. 30% *La qualificazione è obbligatoria nel caso in cui le opere siano realizzate da una mandante o affidate in subappalto; non è obbligatoria se eseguite direttamente dalla mandataria e in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima (art. 12 comma 2 DL 47/2014 convertito con L. 80/2014). Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, adeguata attrezzatura tecnica e secondo quanto disposto dall’ art. 90 del D.P.R. 207/2010;
b) Attestazione SOA nella categoria definita alla tabella precedente.
2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge, alle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto e comunque secondo i seguenti divieti e prescrizioni:
a) Le categorie di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto, non possono essere realizzate dall’appaltatore se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; esse possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporate per essere realizzate da un’impresa mandante;
b) Le categorie di importo inferiore al 10% dell’importo dell’appalto, possono essere realizzate dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria e in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa; esse possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporate per essere realizzate da un’impresa mandante o subappaltate;
Categorie dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali: OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI ‐ classifica V.
2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria prevalente (comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza), al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 3.903.274,41.
3. Aai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie elencata a «qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge, di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: Importo( Classi‐ % sul categoria (>150.000 o >10%) fica totale
1) OS 30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 626 445,23 III 12,54% RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
2) OG 9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 466 817,30 II 9,34% ELETTRICA
4. La categoria di cui al comma 2 è costituita da lavorazioni omogenee.
Categorie dei lavori requisiti per la partecipazione ed esecuzione, avvalimento, subappalto.
1. I lavori in oggetto risultano di importo complessivo netto a base di gara NON superiore a €.150.000,00 e quindi hanno natura: • EDILE, prevalente con importo netto di €.119.180,33 pari al 79,89% del totale. • IMPIANTISTICA, scorporabile con importo di €.30.000,00 pari al 20,11% del totale Requisiti di ordine generale, di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per la partecipazione: i partecipanti dovranno dichiarare (nell’Allegato-A “DGUE) di non trovarsi in una delle fattispecie che prevede l'esclusione ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50/2016 e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010: • a) LAVORI ANALOGHI di natura EDILE, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. su MEPA di importo netto a base di gara pari o superiore a: €.119.180,33+IVA; • b) LAVORI ANALOGHI di natura IMPIANTISTICA, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. su MEPA di importo netto a base di gara pari o superiore a: €.30.000,00+IVA; • c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. su MEPA pari o superiore a €.17.877,05+IVA per lavori di natura EDILE, e a €.3.000,00 per i lavori di natura IMPIANTISTICA; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente; • d) adeguata attrezzatura tecnica; al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui sopra, ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010, è ammesso rispettivamente il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica I o superiore (per Punto a)) e OG11 in classifica I o superiore (per Punto b)). I requisiti suddetti devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche mediante raggruppamento temporaneo di imprese o avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto mediante avvalimento: • AMMESSO per le Opere di natura EDILE, o in Cat...
Categorie dei lavori. 1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del d.P.R. n. 34 del 2000 / articoli 61 e 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG2» La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
2. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 0, xxx x.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 0, xxx x.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000;
Categorie dei lavori. Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le seguenti categorie.
Categorie dei lavori. 1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG2» - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento generale.
2. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1 ammonta a euro 124.552,60 categoria Importo % sul totale 1 OG2 Restauro e ristrutturazione beni immobili vincolati € 124.552,60 100 %
Categorie dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG2» - classifica III.
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori appartenenti alla categoria generale nonché alla categoria specializzata indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo. Se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo, non possiede
1) Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali OG2 626.671,04 III 86,26
2) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS30 99.803,90 I 13,74
Categorie dei lavori. Ai fini dell'art.61 del d.P.R. n.207 del 2010 sono state individuate le le seguenti categorie.
Categorie dei lavori. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti e del Regolamento generale, i lavori che formano oggetto dell’appalto, appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti: