AUTENTICAZIONE MEDIANTE STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA Clausole campione

AUTENTICAZIONE MEDIANTE STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA. Questa modalità prevede che il richiedente sia in possesso di un mezzo di identificazione elettronica preesistente: • Notificato dallo Stato Membro ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento eIDAS, di livello elevato; • Notificato dallo Stato Membro ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento eIDAS, di livello significativo, a patto che fornisca una garanzia equivalente sotto il profilo dell’affidabilità alla presenza fisica; • Non notificato ed emesso da una autorità pubblica o un soggetto privato, a condizione che fornisca una garanzia equivalente alla presenza fisica sotto il profilo dell’affidabilità, e questa sia confermata da un organismo di valutazione della conformità. Nello specifico, relativamente allo Stato Italia vengono riconosciuti come mezzi di identificazione elettronica adatti al riconoscimento: a. la tessera CNS (Carta nazionale dei Servizi); b. la TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi); c. la CIE (Carta di Identità Elettronica) d. la CRS (Carta Regionale dei Servizi) e. Le identità digitali rilasciate nel contesto del sistema SPID di livello 2 o superiore. Nei casi a,b,c,d di cui sopra il Richiedente, previo inserimento del PIN, effettua l’autenticazione sul portale del Certificatore. Il sistema recupera le informazioni anagrafiche inserite nel certificato digitale e le associa a quelle relative al certificato di sottoscrizione in oggetto di richiesta. Nel caso e, il Richiedente, utilizzando le credenziali SPID di livello 2 o superiore, è chiamato ad effettuare un’autenticazione su di un portale del Certificatore o di una sua LRA attraverso meccanismi del circuito SPID. L’accesso alla funzionalità di richiesta del certificato avviene mediante autenticazione di livello 2 o superiore previa l’utilizzo di credenziali SPID rilasciate dal Gestore dell’Identità. Qualora l’identità digitale utilizzata sia stata emessa da un Gestore dell’identità diverso da Xxxxxxxx, la richiesta e rilascio del certificato avvengono in conformità Avviso n. 17 di AgID del 24 gennaio 2019 recante “Utilizzo identità digitali SPID al fine di rilasciare certificati qualificati”. In particolare, il certificato conterrà l’OID 1.3.76.16.5, registrato dall’Agenzia, con la seguente descrizione: “Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity”. I dati di registrazione sono conservati, in questi casi, esclusivamente in formato elettronico.

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  • Fatturazione e pagamenti In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai seguenti codici: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda UFYQP8 Uff_eFatturaPA Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.