Common use of Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro Clause in Contracts

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. La nuova disciplina in materia di azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna, tiene conto dell’obiettivo primario della legge (L. 125/1991; D.Lgs. 196/2000; L. 28.11.2005, n. 246, art. 6; D.Lgs. 11.4.2006 n. 198) di garantire che nei luoghi di lavoro vi sia una parità effettiva tra uomo e donna, attraverso l’introduzione, appunto, di azioni positive, che rimuovano le disuguaglianze che , di fatto, impediscono la realizzazione della parità tra i sessi nel mercato del lavoro. A tal fine, le parti stipulanti, si sono assunte l’impegno di costituire una Commissione nazionale paritetica (composta da 8 elementi) che abbia l’incarico di riunirsi annualmente al fine di esaminare: 1. l’andamento dell’occupazione femminile nelle aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell’ambito del sistema informativo vigente. A tal proposito, le aziende che occupano più di 100 dipendenti, hanno l’obbligo, almeno ogni due anni, di redigere e di trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere regionale di parità un rapporto sulla situazione maschie e femminile nell’azienda. Nel rapporto devono essere esaminati gli aspetti essenziali della gestione del personale (assunzioni, formazioni, retribuzioni, licenziamenti, etc.), trattando separatamente le informazioni per lavoratori e lavoratrici. Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive, nonché per ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti. Nel computo della forza lavoro deve essere considerata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda e deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. 2. proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive da realizzare in sede aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL 22.5.2003

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. La nuova disciplina Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in materia armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13.12.84 n. 635, dalla legge 9.12.77 n. 903 e dalla legge 10.4.91 n. 125, in tema di parità uomo- donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la realizzazione della parità tra uomo metà designati dalle associazioni imprenditoriali stipulanti e donna, tiene conto dell’obiettivo primario della legge (L. 125/1991; D.Lgsper metà dalle organizzazioni sindacali stipulanti. 196/2000; L. 28.11.2005, n. 246, art. 6; D.Lgs. 11.4.2006 n. 198) di garantire che nei luoghi di lavoro vi sia una parità effettiva tra uomo e donna, attraverso l’introduzione, appunto, di azioni positive, che rimuovano le disuguaglianze che , di fatto, impediscono la realizzazione della parità tra La commissione avrà i sessi nel mercato del lavoro. A tal fine, le parti stipulanti, si sono assunte l’impegno di costituire una Commissione nazionale paritetica (composta da 8 elementi) che abbia l’incarico di riunirsi annualmente al fine di esaminareseguenti compiti: 1. l’andamento dell’occupazione a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell’ambito nell'ambito del sistema informativo vigente. A tal proposito; b) elaborare con riferimento alla legge n. 125/91, schemi di progetti di azioni positive; c) esaminare le aziende problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali e alle eventuali discriminazioni sul lavoro; d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno; e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità individuando le attività che occupano più di 100 dipendenti, hanno l’obbligo, almeno ogni due anni, di redigere e di trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere regionale di parità un rapporto sulla situazione maschie e femminile nell’azienda. Nel rapporto devono essere esaminati gli aspetti essenziali evitate nei periodi di gravidanza. La commissione si riunisce almeno 2 volte all'anno e a richiesta di una delle parti nei 15 giorni successivi alla richiesta medesima. La commissione avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria. Le parti si impegnano a: - dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni; - facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione del personale (assunzioni, formazioni, retribuzioni, licenziamenti, etc.), trattando separatamente della risorsa lavoro femminile; - segnalare alla CPO i casi riguardanti il lavoro femminile che possono assumere caratteristiche discriminatorie o di contrarietà rispetto alle pari opportunità; - consentire e favorire la partecipazione dei componenti la CPO a riunioni o trattative anche di carattere generale assumendo eventuali indicazioni tese ad armonizzare soluzioni e accordi con le informazioni per lavoratori e lavoratrici. Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive, nonché per ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti. Nel computo della forza lavoro deve essere considerata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda e deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. 2. proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive da realizzare in sede aziendaleper le pari opportunità; - diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi aziendali; - promuovere iniziative tese a far nascere o a crescere le azioni positive per le pari opportunità nelle aziende.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. La nuova disciplina Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in materia armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la realizzazione della parità tra uomo metà designati dalle associazioni imprenditoriali stipulanti e donna, tiene conto dell’obiettivo primario della legge (L. 125/1991; D.Lgsper metà dalle organizzazioni sindacali stipulanti. 196/2000; L. 28.11.2005, n. 246, art. 6; D.Lgs. 11.4.2006 n. 198) di garantire che nei luoghi di lavoro vi sia una parità effettiva tra uomo e donna, attraverso l’introduzione, appunto, di azioni positive, che rimuovano le disuguaglianze che , di fatto, impediscono la realizzazione della parità tra La commissione avrà i sessi nel mercato del lavoro. A tal fine, le parti stipulanti, si sono assunte l’impegno di costituire una Commissione nazionale paritetica (composta da 8 elementi) che abbia l’incarico di riunirsi annualmente al fine di esaminareseguenti compiti: 1. l’andamento dell’occupazione a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell’ambito nell'ambito del sistema informativo vigente. A tal proposito; b) elaborare con riferimento alla L. n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive; c) esaminare le aziende problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali e alle eventuali discriminazioni sul lavoro; d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno; e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità individuando le attività che occupano più di 100 dipendenti, hanno l’obbligo, almeno ogni due anni, di redigere e di trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere regionale di parità un rapporto sulla situazione maschie e femminile nell’azienda. Nel rapporto devono essere esaminati gli aspetti essenziali evitate nei periodi di gravidanza. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e a richiesta di una delle parti nei 15 giorni successivi alla richiesta medesima. La commissione avrà sede presso l’Associazione imprenditoriale che ne curerà i servizi di segreteria. Le parti si impegnano a: ▪ dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni; ▪ facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione del personale (assunzioni, formazioni, retribuzioni, licenziamenti, etc.), trattando separatamente della risorsa lavoro femminile; ▪ segnalare alla CPO i casi riguardanti il lavoro femminile che possono assumere caratteristiche ▪ discriminatorie o di contrarietà rispetto alle pari opportunità; ▪ consentire e favorire la partecipazione dei componenti la CPO a riunioni o trattative anche di carattere generale assumendo eventuali indicazioni tese ad armonizzare soluzioni ed accordi con le informazioni per lavoratori e lavoratrici. Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive, nonché per ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti. Nel computo della forza lavoro deve essere considerata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda e deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. 2. proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive da realizzare in sede aziendaleper le pari opportunità; ▪ diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi aziendali; ▪ promuovere iniziative tese a far nascere o a crescere le azioni positive per le pari opportunità nelle aziende.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. La nuova disciplina Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in materia armonia con quanto previsto dallaRaccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la realizzazione della parità tra uomo metà designati dalle associazioni imprenditoriali stipulanti e donna, tiene conto dell’obiettivo primario della legge (L. 125/1991; D.Lgsper metà dalle organizzazioni sindacali stipulanti. 196/2000; L. 28.11.2005, n. 246, art. 6; D.Lgs. 11.4.2006 n. 198) di garantire che nei luoghi di lavoro vi sia una parità effettiva tra uomo e donna, attraverso l’introduzione, appunto, di azioni positive, che rimuovano le disuguaglianze che , di fatto, impediscono la realizzazione della parità tra La commissione avrà i sessi nel mercato del lavoro. A tal fine, le parti stipulanti, si sono assunte l’impegno di costituire una Commissione nazionale paritetica (composta da 8 elementi) che abbia l’incarico di riunirsi annualmente al fine di esaminareseguenti compiti: 1. l’andamento dell’occupazione a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti fomiti dalle stesse nell’ambito nell'ambito del sistema informativo vigente. A tal proposito; b) elaborare con riferimento alla L. n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive; c) esaminare le aziende problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali e alle eventuali discriminazioni sul lavoro; d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno; e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità individuando le attività che occupano più di 100 dipendenti, hanno l’obbligo, almeno ogni due anni, di redigere e di trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere regionale di parità un rapporto sulla situazione maschie e femminile nell’azienda. Nel rapporto devono essere esaminati gli aspetti essenziali evitate nei periodi di gravidanza. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e a richiesta di una delle parti nei 15 giorni successivi alla richiesta medesima. La commissione avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria. Le parti si impegnano a: - dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni; - facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione del personale (assunzioni, formazioni, retribuzioni, licenziamenti, etc.), trattando separatamente della risorsa lavoro femminile; - segnalare alla CPO i casi riguardanti il lavoro femminile che possono assumere caratteristiche discriminatorie o di contrarietà rispetto alle pari opportunità; - consentire e favorire la partecipazione dei componenti la CPO a riunioni o trattative anche di carattere generale assumendo eventuali indicazioni tese ad armonizzare soluzioni ed accordi con le informazioni per lavoratori e lavoratrici. Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive, nonché per ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti. Nel computo della forza lavoro deve essere considerata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda e deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. 2. proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive da realizzare in sede aziendaleper le pari opportunità; - diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi aziendali; - promuovere iniziative tese a far nascere o a crescere le azioni positive per le pari opportunità nelle aziende.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro