Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti Clausole campione

Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti. Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti. Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate 50 0,0278977 0,0251047 51 0,0286710 0,0257319 52 0,0294859 0,0263900 53 0,0303458 0,0270812 54 0,0312535 0,0278078 55 0,0322129 0,0285730 56 0,0332283 0,0293799 57 0,0343050 0,0302325 58 0,0354487 0,0311349 59 0,0366655 0,0320916 Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate 50 0,0276053 0,0248676 51 0,0283621 0,0254829 52 0,0291594 0,0261282 53 0,0300000 0,0268056 54 0,0308870 0,0275173 55 0,0318236 0,0282662 56 0,0328143 0,0290557 57 0,0338639 0,0298894 58 0,0349779 0,0307711 59 0,0361620 0,0317053 Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate 50 0,0275412 0,0248156 51 0,0282945 0,0254282 52 0,0290879 0,0260707 53 0,0299244 0,0267450 54 0,0308067 0,0274535 55 0,0317384 0,0281990 56 0,0327237 0,0289847 57 0,0337674 0,0298142 58 0,0348749 0,0306914 59 0,0360520 0,0316207 Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate 50 0,0278806 0,0250937 51 0,0286512 0,0257195 52 0,0294629 0,0263761 53 0,0303188 0,0270656 54 0,0312220 0,0277904 55 0,0321762 0,0285535 56 0,0331854 0,0293581 57 0,0342544 0,0302080 58 0,0353886 0,0311071 59 0,0365930 0,0320594 60 0,0378733 0,0330693 61 0,0392340 0,0341411 62 0,0406788 0,0352787 63 0,0422151 0,0364868 64 0,0438510 0,0377718 65 0,0455944 0,0391420 66 0,0474536 0,0405991 67 0,0494376 0,0421594 68 0,0515584 0,0438310 69 0,0538274 0,0456248 70 0,0562572 0,0475522 Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate 50 0,0275908 0,0248583 51 0,0283454 0,0254724 52 0,0291399 0,0261163 53 0,0299773 0,0267923 54 0,0308603 0,0275024 55 0,0317926 0,0282496 56 0,0327781 0,0290372 57 0,0338213 0,0298686 58 0,0349273 0,0307476 59 0,0361012 0,0316780 Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate 50 0,0275272 0,0248066 51 0,0282783 0,0254181 52 0,0290691 0,0260593 53 0,0299024 0,0267322 54 0,0307811 0,0274392 55 0,0317085 0,0281830 56 0,0326888 0,0289669 57 0,0337265 0,0297942 58 0,0348263 0,0306687 59 0,0359936 0,03159...
Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti. Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.
Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti. Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti. L’importo annuo iniziale della rendita erogabile in caso di vita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il coefficiente di conversione in rendita riportato in allegato IV alle Condizioni di Assicurazione allegate alla Convenzione e riportate altresì nel Documento sulle Rendite allegato alla presente Nota informativa, corrispondente all'età ed al sesso dell'Aderente e alla tipologia di rendita prescelta. In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all’età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa, con facoltà dell’Aderente di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50% ed il 100%. Le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10. Per le spese di erogazione delle rendite, la Compagnia applica i seguenti costi: Caricamenti percentuali sulla rata di rendita 1,48% Caricamenti percentuali sul premio 0,00% La Società si impegna a corrispondere direttamente all’aderente o, se del caso, al diverso beneficiario, le rendite oggetto della Convenzione a fronte del pagamento del premio unico per ciascuna rendita assicurata. La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nei confronti degli Aderenti al Fondo pensione nella Gestione Speciale “GESAV” con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione allegato al Documento sull’erogazione delle rendite. La convenzione prevede un Rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50% che, a scelta dell’Assicurato principale, può essere riconosciuto anche in xxx xxxxxxxxxx (xxxxx di interesse tecnico). Il tasso minimo garantito, qualora già non riconosciuto in via anticipata, consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione. La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni riportate nel Documento sull’erogazione delle rendite. Per approfondimenti consulta il Documento sull’erogazione delle rendite. Le adesioni al Fondo possono essere raccolte presso le sedi del Fondo, nei luoghi di lavoro dei destinatari, presso le sedi delle XX.XX. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano moment...

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

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