Luoghi di lavoro Clausole campione

Luoghi di lavoro. Nelle giornate di lavoro agile il/la dipendente avrà cura di svolgere la propria attività lavorativa in luoghi, anche esterni alle sedi dell’amministrazione, che, tenuto conto delle attività svolte e secondo un criterio di ragionevolezza, rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e quindi siano idonei all’uso abituale di supporti informatici, non mettano a rischio la sua l’incolumità, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell’espletamento del proprio lavoro. In particolare, il luogo di lavoro deve essere tale da garantire la necessaria riservatezza delle attività, evitando che estranei possano venire a conoscenza di notizie riservate. E’ inoltre necessario che il luogo ove si svolge l’attività non metta a repentaglio la strumentazione dell’Amministrazione, fatte salve le cause di forza maggiore (alluvioni, terremoti, incendi, ecc.). Nelle giornate di lavoro agile i/le dipendenti utilizzeranno prioritariamente spazi chiusi privati (in primo luogo il proprio domicilio abituale, ma non esclusivamente), spazi in strutture pubbliche attrezzate per l’accoglienza e il collegamento e spazi in altre Amministrazioni con le quali siano previste attività di collaborazione già strutturate. Ad ogni modo è da evitare il collegamento a reti ove non si abbiano ragionevoli garanzie di sicurezza/riservatezza. E’ necessario fornire un’indicazione del luogo prevalente (o dei luoghi) al fine della corretta copertura INAIL in caso di infortuni sul lavoro. Eventuali infortuni sul lavoro devono essere immediatamente comunicati alle strutture di appartenenza per le necessarie denunce. L’individuazione di uno o più luoghi prevalenti può essere dettata da esigenze connesse alla prestazione lavorativa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative. Il lavoratore agile può chiedere di poter modificare, anche temporaneamente, il luogo di lavoro presentando richiesta scritta (anche a mezzo e-mail) al proprio Responsabile di riferimento il quale, valutata la compatibilità, autorizza per iscritto (anche a mezzo e-mail) il mutamento: lo scambio di comunicazioni scritte, in tal caso, è sufficiente ad integrare l'accordo individuale, senza necessità di una nuova sottoscrizione. Ogni modifica temporanea o permanente del luogo di lavoro deve essere prontamente comunicata dal lavoratore all’Ufficio Personale tecnico e amministrativo. Ai sensi dell'art. 23 della L. 81/2017 il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro ...
Luoghi di lavoro. Articolo 62, Comma 1, Lettera a) del D.Lgs. N. 81/2008
Luoghi di lavoro. CIMITERO PRINCIPALE DI JESI E AREA ESTERNA DI PERTINENZA UFFICI CIMITERO PRINCIPALE LLOCALE GENERATORE DI CALORE UFFICI CIMITERO RURALE DI MAZZANGRUGNO CIMITERO RURALE DI SANTA XXXXX DEL COLLE CIMITERO RURALE DI TABANO
Luoghi di lavoro. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile non determina alcuna variazione della sede di lavoro dei dipendenti interessati e quest'ultimi possono nelle giornate di lavoro agile svolgere la propria attività lavorativa presso la residenza privata/domicilio tempo per tempo comunicato alla Banca. Ogni altro luogo espressamente indicato dai dipendenti, diverso dalla residenza privata/domicilio, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico, dovrà essere di volta in volta preventivamente autorizzato dalla Banca sulla base delle condizioni e secondo le modalità tempo per tempo comunicate dalla Banca stessa a condizione che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di riservatezza (anche con specifico riferimento ai dati aziendali), tranquillità e sicurezza, consentendo altresì il collegamento con i sistemi aziendali. La Banca si impegna a fornire riscontro al dipendente in tempi ragionevoli e in linea generale entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Resta inteso che, a prescindere dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, non saranno ad alcun effetto riconosciuti per tali giornate i trattamenti di missione ovvero qualsivoglia altra indennità comunque connessa all’allocazione del lavoratore.
Luoghi di lavoro. 4.1 La prestazione in modalità di smart working potrà essere svolta presso l’abitazione privata/domicilio del/della Dipendente o in altro luogo, sul territorio nazionale, indicato dallo/dalla stesso/a - con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico - che sia idoneo ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa che comporta l’uso abituale del video terminale, e che sia conforme alle norme di sicurezza, assicurando la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali. In ogni caso, resta inteso che in presenza di necessità aziendali, il/la Dipendente, previo congruo avviso che terrà conto delle condizioni logistiche e personali, farà ritorno presso la sede dell’azienda. 4.2 Resta inteso che il/la Dipendente, in caso di temporanea modifica del luogo da cui prestare il proprio lavoro in modalità smart working, dovrà richiedere con preavviso di 3 giorni fatto salvo estreme e comprovate esigenze, via e-mail, l’autorizzazione del proprio manager, specificando la data di inizio della modifica ed il nuovo indirizzo, in modo che possa ricevere dall’azienda il modulo di Informativa sulle “Misure di prevenzione da adottare ai fini della tutela della salute e della sicurezza in modalità smart working”’ sul luogo di lavoro prescelto. Dopo aver ricevuto l’approvazione da parte del proprio manager ed aver inviato per e-mail la conferma di presa visione ed accettazione dell’Informativa di sicurezza sopra menzionata, il/la Dipendente potrà prestare la propria attività lavorativa in modalità di SW dal nuovo luogo concordato.
Luoghi di lavoro. 1. Nelle giornate di smart working è responsabilità del/della dipendente individuare, oltre agli spazi dell’ente in sedi diverse dalla propria o per i quali siano stati sottoscritti dallo stesso appositi accordi per l’utilizzo di spazi di coworking, luoghi, anche esterni alle sedi ASSAM (tra cui la propria abitazione o il proprio domicilio), idonei per lo svolgimento dell’attività lavorativa che, tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza, rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e quindi siano idonei all’uso abituale di supporti informatici, non mettano a rischio l’incolumità del collaboratore, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell’espletamento delle proprie mansioni e rispondano ai parametri di sicurezza sul lavoro indicati dall’ente. 2. Gli spazi predisposti dall’ente (es. sedi decentrate) o individuati da altri enti (es. sedi regionali) sono sempre da considerarsi idonei ed oggetto di verifiche di routine da parte degli uffici competenti.
Luoghi di lavoro. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle politiche interne di sicurezza e di accesso alle sedi dell’Amministrazione Gli interventi volti alla rimozione dei malfunzionamenti potranno essere eseguiti presso le sedi dell’Amministrazione. Nei casi in cui viene effettuata la sostituzione temporanea di un’apparecchiatura, la riparazione avverrà al di fuori delle sedi dell’Amministrazione.
Luoghi di lavoro. Le prestazioni saranno eseguite nelle aree di proprietà dell’Amministrazione comunale identificate nell’allegato 3 – Computo Metrico Estimativo e visualizzate nelle planimetrie tavv. 1, 2. NORME TECNICHE
Luoghi di lavoro. L’organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro. I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere. Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto.
Luoghi di lavoro. Un’ulteriore chiave di lettura che consente, assieme ad altri indici, di comprendere il grado di flessibilità introdotta dalle esperienze di smart working mappate è certamente la materia del luogo di lavoro. Assume infatti rilevanza la presenza o, viceversa, l’assenza di clausole a riguardo, come anche l’introduzione di criteri di scelta del luogo per il lavoratore piuttosto che l’indicazione di uno o più luoghi ritenuti idonei, fino ad arrivare ad espressi divieti.