BASE DI GARA Clausole campione

BASE DI GARA. L’importo a base di gara è di € 32.000,00 (IVA esclusa) di cui € 28.800,00 costi di manodopera (IVA esclusa) Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell’importo a base di gara, pena l’esclusione dalla gara. L’importo a base di gara deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il presente capitolato speciale e la soluzione progettuale presentata in sede di gara. L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008). Ai sensi di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 l’importo contrattuale del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto d’obbligo qualora la Provincia di Brescia ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
BASE DI GARA. L’importo a base di gara è di € 198.500,00 di cui 178.650,00 costi di manodopera (IVA esclusa) individuati ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016. L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008). Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 l’importo contrattuale del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto d’obbligo pari a € 39.700,00, qualora la Provincia di Brescia ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. L’importo massimo complessivo presunto della fornitura del servizio comprensivo dell'eventual aumento del quinto d'obbligo, ammonta quindi a € 238.200,00 (IVA esclusa).
BASE DI GARA. L’importo a base di gara è di € 8.000,00 (IVA esclusa) di cui € 800,00 per manodopera. L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
BASE DI GARA. Euro 39.820,00 (trentanovemilaottocentoventi ) oltre IVA di legge. Trattandosi di servizi esternalizzati, non è stato predisposto il DUVRI, in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio, e quindi non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che risulta, quindi, pari a zero. Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base di gara. L’importo di aggiudicazione sarà quello risultante dalla gara.
BASE DI GARA. L’importo a base di gara è di € 165.000,00 (IVA esclusa), secondo i parametri della seguente scheda tecnica di servizio: Tipologia di Acquisto Canone Annuo Copertura orario di intervento Vedi Art. 18.4 FINESTRA TEMPORALE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO Tempo di predisposizione del servizio (Giorni lavorativi) 30 giorni - Vedi Art. 16 AVVIO DEL SERVIZIOOBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell’importo a base di gara, pena l’esclusione dalla gara. L’importo a base di gara deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio di base secondo le presenti condizioni di contratto e la soluzione progettuale presentata in sede di gara. L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008). Ai sensi di cui all’art. 11 del R.D. 2440/1923 e all’art. 311 DPR 207/2010 l’importo contrattuale del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto d’obbligo qualora la Provincia di Brescia ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, la Provincia si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale fino ad un massimo di € 8.000,00 (IVA esclusa) per la ripetizione di eventuali servizi analoghi, anche nel caso in cui uno o più enti convenzionati con il Centro Servizi Territoriale della Provincia intenda fruire in forma associata del servizio in oggetto.
BASE DI GARA. 1. L’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso, è stabilito in €140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) per anno, per un importo complessivo pari a €420.000,00 (Euro quattrocentoventimila/00) per l’intero triennio di affidamento dei Servizi assicurativi. 2. Tale importo è comprensivo di ogni imposta od onere fiscale, ove previsti. 3. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di interferenza sono pari a €0,00 (Euro zero/00). 4. L’affidatario dei Servizi assicurativi si obbliga inoltre a concedere – alle medesime condizioni contrattuali ed economiche formulate in sede di offerta – una proroga temporanea dei medesimi Servizi per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del contratto, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei nuovi Servizi assicurativi, a semplice richiesta del Politecnico, con preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. 5. I Servizi assicurativi dovranno essere resi in perfetta conformità con quanto previsto negli Atti di gara. 6. Si precisa che il relativo contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità.
BASE DI GARA. L’importo a base di gara è di € 130.000,00 (IVA esclusa), secondo i parametri della seguente scheda tecnica di servizio: Numero Min-Max PdL Minimo (vedi All. E) n. 2.484 - Max 2.610 Numero sedi Minimo (vedi All. B, C e D) n. 140 – Max 150 Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell’importo a base di gara, pena l’esclusione dalla gara. L’importo a base di gara deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio di base secondo le presenti condizioni di contratto e la soluzione progettuale presentata in sede di gara. L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008). Ai sensi di cui all’art. 11 del R.D. 2440/1923 e all’art. 311 DPR 207/2010 l’importo contrattuale del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto d’obbligo qualora la Provincia di Brescia ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, la Provincia si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale fino ad un massimo di € 20.000,00 (IVA esclusa) per la ripetizione di eventuali servizi analoghi, anche nel caso in cui uno o più enti convenzionati con il Centro Servizi Territoriale della Provincia intenda fruire in forma associata del servizio in oggetto.

Related to BASE DI GARA

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

  • SPESE DI CONTRATTO 1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ……………………….. PER IL PRESIDIO CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO - ALBA PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA (Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016) IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA IL DIRETTORE DEL CONSORZIO ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della S.C. C.P.D. (Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇); Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via ▇. ▇▇▇▇ n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio; Il Presidio socio-sanitario “VILLA OTTAVIA”, ubicato in PIOBESI D’▇▇▇▇ (▇▇), ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, n° 15 - Codice fiscale 04253720017, legalmente rappresentato da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE GENERALE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito: SOCIETA' ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. ▇▇▇ ▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 16 12051 ALBA (CN) Partita IVA: 02763230048 − con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori; − l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio; − il Presidio socio-sanitario VILLA ▇▇▇▇▇▇▇, ubicato in PIOBESI D’ALBA (CN) è autorizzato al funzionamento per n° 20 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. tipo B per soggetti disabili, sulla base del provvedimento ASL CN2 n. 850/000/DIG/14/0021 del 8/07/2014 (autorizzazione 008/2014), rettificato con provvedimento n. 1023/000/DIG/14/0026 del 9/09/2014; − il predetto Presidio socio-sanitario è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati con provvedimento ASL CN2 n. 850/000/DIG/14/0021 del 8/07/2014 rettificato con provvedimento n. 1023/000/DIG/14/0026 del 9/09/2014 per modifica della denominazione e trasformazione della forma giuridica del Soggetto Gestore; − l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento; − i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto. Tutto ciò premesso

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.