Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.
Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell’aggiudicatario L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere: • eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; • modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività; • concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento. L’ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento: • a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico; • a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.12. L’ente affidatario si impegna a: • erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto; • svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale; • rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto; • garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; • garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; • relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte; • relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito; • garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato; • garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato; • garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo; • farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto; • farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro). L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
COPERTURA Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
Contatti Per maggiori informazioni, si rimanda al sito xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Caratteristiche della fornitura La fornitura si intende costituita da un unico lotto non frazionabile. Per tale motivo, la Ditta Partecipante deve presentare offerta per tutto quanto richiesto nel presente capitolato speciale, nulla escluso. Nell’Allegato C viene indicata l’attività di sequenziamento annua svolta dalla AOUBO e la frequenza delle sedute analitiche, su cui dovrà essere dimensionata l’offerta economica, utilizzando l’allegato F. Ai fini della determinazione dei quantitativi dei reagenti da quotare la ditta dovrà tener conto del loro rendimento reale e non teorico, in relazione dell’organizzazione del laboratorio (Allegato C) ed alla tecnologia proposta. Il sistema di sequenziamento offerto deve rispondere ai requisiti tecnici e funzionali indispensabili descritti nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale. La mancata rispondenza anche ad uno solo dei requisiti indispensabili implica la non ammissione alla gara, fatto salvo quanto previsto dall’ Art.68 del D.lgs. 50/2016 in tema di soluzioni tecniche equivalenti che soddisfino le esigenze di tipo sanitario per le quali i relativi dispositivi sono utilizzati, da comprovare in sede di offerta tecnica, pena l’esclusione. La fornitura prevede: • Noleggio di una piattaforma di sequenziamento NGS nuova di fabbrica e di ultima generazione, idonea all’ uso previsto nel presente Capitolato e dotata dei requisiti “indispensabili” indicati nell’ Allegato A. Il noleggio, di durata quinquennale, dovrà includere per lo stesso periodo il Servizio di assistenza tecnica di tipo Full Risk con interventi illimitati su chiamata ed esecuzione delle manutenzioni preventive almeno secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante. • Il sistema NGS in noleggio deve includere per l’intero periodo tutte le strumentazioni necessarie al corretto e completo funzionamento del sistema fornito (esempio:ups). • Fornitura per un periodo di 1 anno , eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, dei reagenti accessori dedicati all’utilizzo dello strumento • Kit per il sequenziamento di SARS-CoV-2 per un periodo di un anno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno. I kit devono essere validati sulla strumentazione offerta e devono e essere congrui con l’ attività prevista,descritta in Allegato C. • Per tutta la durata della fornitura dei kit di sequenziamento di SARS-Cov2 (1 anno eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno) la fornitura deve essere completa di tutta la strumentazione accessoria necessaria per l’esecuzione della metodica di sequenziamento proposta, nulla escluso (esempio: amplificatore, vortex, piastre magnetiche,etc). Tali strumentazioni e gli eventuali consumabili/reagenti utilizzati devono essere forniti gratuitamente. • La strumentazione in noleggio dopo il periodo iniziale di fornitura del kit per SARS-Cov-2 (1 anno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno) deve poter essere utilizzata con altri kit per SARS-Cov-2 validati sulla strumentazione ed acquisiti tramite gara così come con ulteriori kit di interesse microbiologico acquisiti anche essi tramite procedure di gara • Consegna al piano ed installazione della strumentazione nei locali messi a disposizione della AOUBO • Fornitura a titolo gratuito di tutti i materiali (controlli strumentali, i calibratori , il materiale consumabile, gli accessori , l’hardware, il software, etc.) nulla escluso durante il periodo della installazione e del collaudo. • Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. • Supporto scientifico e metodologico per il personale della AOUBO • Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi, come dettagliato nell’ Art. 12. • L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne e/o extraaziendali. • Quant’altro previsto nel presente Capitolato Speciale.
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.