COPERTURA Clausole campione

COPERTURA. Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
COPERTURA. La garanzia assicurativa concessa ad un Aderente/Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.
COPERTURA. La garanzia assicurativa concessa con riferimento all’Assicurato a Credemassicurazioni che fornisce la specifica copertura, ai sensi della presente Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla Polizza. Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 3, 42121 Reggio Xxxxxx.
COPERTURA. Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e ri- vestimenti.
COPERTURA. Il Suo cliente Try Dive avrà la copertura per le spese mediche che il lui/lei dovrà pagare o che Noi potremo scegliere di pagare per Suo conto, all’interno del paese dove l’Incidente è avvenuto e derivanti da un’Attività Xxxxxxxxx effettuata durante il Periodo di Assicurazione. Si tratta di spese inerenti al primo soccorso, spese mediche, chirurgiche, iperbariche ed ospedaliere o cliniche, trattamenti odontoiatrici di emergenza, spese infermieristiche, trasporti d’emergenza tramite ambulanza (o altri servizi di soccorso per trasportare l’assicurato in ospedale).
COPERTURA. Verificatosi un danno soggetto a indennizzo relativamente alle voci Edifici e/o Contenuto (contenuto pertinente all’attività, magazzino merci e scorte) afferente alle assicurazioni contro l'incendio, alle estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l’incendio (extended coverage), alle assicurazioni contro i danni da acqua condotta e alle assicurazioni contro gli eventi atmosferici, l’Assicuratore corrisponde un indennizzo supplementare per l’interruzione d'esercizio e/o i costi maggiori secondo la percentuale della prestazione per danno materiale indicata in polizza. Nel caso di danni elettrici l’Assicuratore non riconosce alcun indennizzo supplementare.
COPERTURA. 5.2.2.1 Ad estensione dell’art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), ovvero con riferimento alle Condizioni supplementari di assicurazione contro l’incendio per le imprese, per danno materiale s’intende anche il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione di una cosa utile all’esercizio a seguito di - acqua condotta ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB) - tempeste, grandine, sovraccarico di neve, frane in roccia, caduta massi e movimenti franosi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)
COPERTURA. S’intendono assicurati tutti gli impianti e gli strumenti con un valore proprio fino a EUR 7.500 di seguito elencati.
COPERTURA. In deroga all’art. 2 (1) delle Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione), l’Assicuratore garantisce la copertura per danni materiali dovuti a deterioramento o perdita della cosa assicurata a seguito dei sinistri di seguito elencati:
COPERTURA. Le persone indicate nell’art. 1 sono pure assicurate per i danni materiali che possono subire le loro armi, i loro indumenti e gli oggetti del loro equipaggiamento personale per il tiro.