CASO POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBROSPINALE. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’Art. 24, poliomielite, meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà per ogni Assicurato l’indennizzo forfetario previsto a tale titolo. In caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 3.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.
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CASO POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBROSPINALE. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’Art. 24, poliomielite, meningite cerebro spinale, spinale e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà per ogni Assicurato l’indennizzo forfetario previsto a tale titolo. In caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € euro 3.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.
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