Catena di comando. 1. Il contributo della Repubblica di Turchia all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM. 2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali. 3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo. 4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana. 5. La Repubblica di Turchia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia. 6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis- 7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente. 8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Tur- chia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.
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Catena di comando. 1. Il contributo della Repubblica di Turchia dell'Ucraina all'EUPM non pregiudica l'autonomia l'auto- nomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia dall'Ucraina esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica di Turchia L'Ucraina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini ter- mini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razioneall'operazione, conformemente conforme- mente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazionedell'opera- zione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis-
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia dall'Ucraina per rappresentarne il contingente nazionale nazio- nale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile re- sponsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Tur- chiadell'Ucraina, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.
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Catena di comando. 1. Il contributo della Repubblica di Turchia d'Ungheria all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia d'Ungheria esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica di Turchia d'Ungheria ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis-
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia d'Ungheria per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Tur- chiad'Un- gheria, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.
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Catena di comando. 1. Il contributo della Repubblica di Turchia d'Islanda all'EUPM non pregiudica pre- giudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato distac- cato dalla Repubblica di Turchia d'Islanda esercita le sue funzioni e conforma con- forma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica di Turchia d'Islanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis-
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia d'Islanda per rappresentarne il contingente con- tingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Tur- chiad'Islan- da, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.
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Catena di comando. 1. Il contributo del governo della Repubblica di Turchia Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale sviz- zero, all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia dal governo della Confede- razione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica di Turchia Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana quoti- xxxxx delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razioneall'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis-
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia dal governo della Confederazione svizzera, rappre- sentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missionemissio- ne. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina disci- plina giornaliera del contingente.
8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione del governo della Repubblica di Tur- chiaConfe- derazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.
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