Common use of Catena di comando Clause in Contracts

Catena di comando. 1. Il contributo della Repubblica di Turchia all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM. 2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali. 3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo. 4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana. 5. La Repubblica di Turchia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia. 6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis- 7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente. 8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Tur- chia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

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Catena di comando. 1. Il contributo della Repubblica di Turchia dell'Ucraina all'EUPM non pregiudica l'autonomia l'auto- nomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia dall'Ucraina esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM. 2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali. 3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo. 4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana. 5. La Repubblica di Turchia L'Ucraina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini ter- mini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razioneall'operazione, conformemente conforme- mente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazionedell'opera- zione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia. 6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis- 7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia dall'Ucraina per rappresentarne il contingente nazionale nazio- nale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile re- sponsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente. 8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Tur- chiadell'Ucraina, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

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Catena di comando. 1. Il contributo della Repubblica di Turchia d'Ungheria all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia d'Ungheria esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM. 2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali. 3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo. 4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana. 5. La Repubblica di Turchia d'Ungheria ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia. 6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis- 7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia d'Ungheria per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente. 8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Tur- chiad'Un- gheria, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

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Catena di comando. 1. Il contributo della Repubblica di Turchia d'Islanda all'EUPM non pregiudica pre- giudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato distac- cato dalla Repubblica di Turchia d'Islanda esercita le sue funzioni e conforma con- forma la sua condotta agli interessi dell'EUPM. 2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali. 3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo. 4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana. 5. La Repubblica di Turchia d'Islanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia. 6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis- 7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia d'Islanda per rappresentarne il contingente con- tingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente. 8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Tur- chiad'Islan- da, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

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Catena di comando. 1. Il contributo del governo della Repubblica di Turchia Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale sviz- zero, all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia dal governo della Confede- razione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM. 2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali. 3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo. 4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana. 5. La Repubblica di Turchia Il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana quoti- xxxxx delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razioneall'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia. 6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis- 7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia dal governo della Confederazione svizzera, rappre- sentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missionemissio- ne. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina disci- plina giornaliera del contingente. 8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione del governo della Repubblica di Tur- chiaConfe- derazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

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