Cessazione del Rapporto Convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa: a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503; b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30; c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi; d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 17; e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 36; f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale; g) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art. 30. 2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’art. 30: a) l’accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso; b) l’esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo. 3. Il medico che, dopo tre cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentiti sentito l'interessato e il comitato di cui all'art. 23. 4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico. 5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall’Albo professionale. 6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
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Cessazione del Rapporto Convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici pediatri di medicina generale libera scelta cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico pediatra di medicina generale libera scelta convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'artall’art. 30;
c) per recesso del medico pediatra da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'artdell’art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'artall’art. 3635;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il ; il componente della medicina generalePediatria di Famiglia, di cui all’artall'art. 11 , comma 3 della legge Legge citata, è nominato dal Comitato aziendaleAziendale;
g) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi accordi Accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art. 30.
2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’art. 30:
a) l’accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito dell’assistito di prestazioni previste dal presente accordo Accordo e dagli accordi Accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso;
b) l’esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo.
3. Il medico pediatra che, dopo tre cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici pediatri di assistenza primaria libera scelta non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 180 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentiti sentito l'interessato l’interessato e il comitato Comitato di cui all'artall’art. 23.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il medico pediatra può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall’Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Cessazione del Rapporto Convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30;
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 36;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale;
g) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art. 30.
2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’art. 30:
a) l’accertato l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso;
b) l’esercizio l'esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo.
3. Il medico che, dopo tre cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentiti sentito l'interessato e il comitato di cui all'art. 23.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall’Albo dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Cessazione del Rapporto Convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici pediatri di medicina generale libera scelta cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico pediatra di medicina generale libera scelta convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'artall’art. 30;
c) per recesso del medico pediatra da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'artdell’art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'artall’art. 3635;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il ; il componente della medicina generalePediatria di Famiglia, di cui all’art. 11 , comma 3 della legge Legge citata, è nominato dal Comitato aziendaleAziendale;
g) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi accordi Accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art. 30.
2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’art. 30:
a) l’accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito dell’assistito di prestazioni previste dal presente accordo Accordo e dagli accordi Accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso;
b) l’esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo.
3. Il medico pediatra che, dopo tre cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici pediatri di assistenza primaria libera scelta non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 180 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentiti sentito l'interessato l’interessato e il comitato Comitato di cui all'artall’art. 23.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il medico pediatra può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall’Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Cessazione del Rapporto Convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo Decreto Legislativo n. 229/99, che è facoltà del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo decreto legislativo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 3016;
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casipreavviso;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 174;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 3622;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendalecosti- tuita da un medico designato dall'interessato, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato da uno designato dalla Azienda che la presiede e da un terzo medico designato dal Comitato aziendale;
g) Presidente dell’Ordine dei medici competente per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art. 30territorio.
2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’art. 30:
a) l’accertato L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente pre- sente accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso;
b) , e l’esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo, contestati secondo le procedure previste dall’articolo16, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni.
3. Il medico che, dopo tre cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 n° 150 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23oggettivo. Il provvedimento provvedi- mento è adottato dalla competente Aziendaazienda, sentiti sentito l'interessato e il comitato di cui all'art. 2311.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 22 nonché‚ nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente incaricocessa- zione.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall’Albo dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Cessazione del Rapporto Convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici pediatri di medicina generale libera scelta cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo dell'articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico pediatra di medicina generale libera scelta convenzionato di mantenere l’incarico l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’artdell'art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30;
c) per recesso del medico pediatra da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 3635;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il ; il componente della medicina generalePediatria di Famiglia, di cui all’artall'art. 11 , comma 3 della legge Legge citata, è nominato dal Comitato aziendaleAziendale;
g) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi accordi Accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all’artall'art. 30.
2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’artall'art. 30:
a) l’accertato l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo Accordo e dagli accordi Accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso;
b) l’esercizio l'esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo.
3. Il medico pediatra che, dopo tre cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici pediatri di assistenza primaria libera scelta non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 180 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentiti sentito l'interessato e il comitato Comitato di cui all'art. 23.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il medico pediatra può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico dell'incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto all'atto della cessazione del precedente incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall’Albo dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta
Cessazione del Rapporto Convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30;
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 36;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale;
g) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art. 30.
2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’art. 30:
a) l’accertato l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso;
b) l’esercizio l'esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo.
3. Il medico che, dopo tre cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23all’art.23. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentiti sentito l'interessato e il comitato di cui all'art. 23l'interessato.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall’Albo dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
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Cessazione del Rapporto Convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 3016;
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casipreavviso;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 174;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 3622;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendalecostituita da un medico designato dall'interessato, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato da uno designato dalla Azienda che la presiede e da un terzo medico designato dal Comitato aziendale;
g) Presidente dell’Ordine dei medici competente per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art. 30territorio.
2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’art. 30:
a) l’accertato L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed e in quella variabile del compenso;
b) , e l’esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo, contestati secondo le procedure previste dall’articolo16, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, del D.L.vo n. 502/92, e successive modificazioni.
3. Il medico che, dopo tre cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 150 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente Aziendaazienda, sentiti sentito l'interessato e il comitato di cui all'art. 2311.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 22 nonché‚ nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall’Albo dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale