Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito. 1. In deroga all’art. 10 delle condizioni generali, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere. 2. Per quanto concerne i titoli nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca, in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario del rapporto riguardo ai titoli intestati agli altri.
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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement, Investment Services Agreement
Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito. 1. In deroga all’artall'art. 10 9 delle condizioni generali«Condizioni generali relative al rapporto Banca- Cliente», quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.
2. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.
23. Per quanto concerne i titoli nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca, in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario del rapporto riguardo ai titoli intestati agli altri.
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Samples: Servizi Di Investimento
Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito. 1. In deroga all’artall'art. 10 9 delle condizioni generali«Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente», quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.
2. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.
23. Per quanto concerne i titoli nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca, in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario del rapporto riguardo ai titoli intestati agli altri.
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