Estinzione del rapporto. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione delle Parti. Solo se la cessazione avviene in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione, la stessa dovrà essere comunicata agli Enti Competenti. Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora essa intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio. Il rapporto a tempo determinato potrà cessare prima della scadenza del termine per risoluzione consensuale in caso di comune volontà delle Parti, per giusta causa o per anticipata fine dell’attività prevista.
Estinzione del rapporto. Preavviso
Estinzione del rapporto. 1. Ai sensi dell’art.19 legge 19 gennaio 1955 n. 25, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art.2118 del Codice Civile, l’apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore.
2. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni alla competente Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
3. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti, dei quali per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Estinzione del rapporto. L'inadempienza della prestazione da parte dei lavoratori coobbligati comporta di norma l’estinzione del rapporto di lavoro. Le dimissioni o la rescissione del rapporto di lavoro di uno dei contitolari del contratto comporta di norma l’estinzione del rapporto di lavoro, salvo diversa risoluzione da parte aziendale da valutare con riferimento alle esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda.
Estinzione del rapporto. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dal presente contratto collettivo, ha luogo:
a) al compimento dei limiti di età previsti dalle norme di legge per il conseguimento della pensione;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per recesso della Fondazione.
Estinzione del rapporto. Preavviso Lavoro a tempo parziale: i termini di preavviso hanno decorrenza e durata ordinarie e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dall’articolazione della prestazione.
Estinzione del rapporto. L’appalto è contratto la cui esecuzione si protrae nel tempo e l’interesse del committente è di regola soddisfatto solo se l’opera è compiutamente realizzata. La prestazione dell’appaltatore è perciò di regola indivisibile. Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il contratto si scioglie secondo i principi generali. Il committente è tenuto però a pagare la parte già compiuta solo se a lui utile. Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito lamateria. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o ildeterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d’opera anche senza invocare una giusta causa. Egli dovrà però indennizzare l’appaltatore delle spese effettuate e del mancato guadagno. La morte dell’appaltatore non scioglie il contratto, a meno che non si tratti di contratto intuitu personae, ma il committente può recedere se dubiti della buona esecuzione dell’opera da parte degli eredi.
Estinzione del rapporto. 1. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 8 delle Norme generali che regolano il Servizio di Gestione o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, ivi compreso il caso di morte dell’intestatario, la Banca provvederà ad interrompere il Servizio di Gestione, salvo le operazioni che si rendano necessarie per la conservazione del Portafoglio.
2. La Banca potrà comunque compiere le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate. Non appena perfezionate le eventuali operazioni in corso e compatibilmente ai tempi tecnici previsti dai regolamenti degli Strumenti Finanziari presenti in Portafoglio ed alle caratteristiche degli stessi, provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo quanto dallo stesso impartito, presso il conto di destinazione da questo indicato o, in carenza, la propria sede ed entro il termine di trenta giorni, gli Strumenti Finanziari in proprio possesso.
3. Qualora gli Strumenti Finanziari fossero subdepositati, l’obbligo di consegna si intenderà assolto ai sensi delle norme sul servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari anche impartendo al subdepositario l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questo indicato.
4. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli Strumenti Finanziari congruamente correlata a tali diritti comunque non superiore a 2 volte i diritti stessi.
5. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell’incarico sul conto corrente di gestione saranno messe a disposizione del Cliente, secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.
6. L’invio di Strumenti Finanziari o di assegni al Cliente dovrà da questi essere richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
7. La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto che evidenzierà i dati relativi al patrimonio conferito in gestione in modo analogo a quello previsto per i rendiconti periodici. Tale rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente decorso il termine indicato al precedente articolo 15 comma 4.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi in cui il...
Estinzione del rapporto. Preavviso Recesso da parte della ditta mandante Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta Durata del preavviso: - tre mesi, per i primi tre anni di durata del rapporto; - quattro mesi, nel quarto anno iniziato; - cinque mesi, nel quinto anno iniziato; - sei mesi, dal sesto anno iniziato in poi. Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta Durata del preavviso: - cinque mesi, per i primi cinque anni di durata del rapporto; - sei mesi, dal sesto anno iniziato all'ottavo; - otto mesi, dal nono anno iniziato in poi. Recesso da parte dell’agente o rappresentante Xxxxxx del preavviso: - agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta, tre mesi; - agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta, cinque mesi. Indennità sostitutiva del preavviso ESTINZIONE DEL RAPPORTO Se il recedente intende risolvere il rapporto con effetto immediato deve corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva del preavviso commisurata a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso. Ove il risultato sia più favorevole, la media dei corrispettivi è calcolata sui 12 mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.
Estinzione del rapporto. Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del periodo di tirocinio comprendendo in esso il periodo dedicato alla formazione e all'addestramento professionale.