SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORMATIVA CONTRATTUALE
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SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORMATIVA CONTRATTUALE
Il presente Documento riportante le norme contrattuali che disciplinano la prestazione dei Servizi di investimento ed accessori è rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Banca Passadore & C S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Banca”) ed è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito della Banca xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx ed è inoltre disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico. La Banca porta a conoscenza di Clienti e potenziali Clienti le modifiche rilevanti del presente documento.
INDICE
A) NORMATIVA CONTRATTUALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI DIVERSI DAL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente pag. 2
Servizi di Investimento – Disposizioni comuni pag. 3
Servizi di Investimento – Norme particolari sul Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini,
esecuzione di ordini per conto dei clienti pag. 5
Servizi di Investimento – Norme particolari sul Servizio di Collocamento pag. 7
Servizi di Investimento – Norme particolari sul Servizio di consulenza in materia di investimenti pag. 8 Servizi Accessori – Norme particolari sul Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari e
servizio di cambio nella prestazione dei servizi di investimento pag. 9 Appendice al contratto disciplinante le operazioni a termine in cambi (Fx Forward) pag. 10
B) NORMATIVA CONTRATTUALE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente pag. 11
NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI – SEZIONE 1
Norme generali pag. 13
Norme particolari pag. 14
Norme sul Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari e servizio di cambio nella prestazione
dei servizi di investimento pag. 17
NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI – SEZIONE 2
Art. 1 - Descrizione delle linee di investimento pag. 18
Art. 2 - Istruzioni vincolanti (disposizioni particolari) del Cliente pag. 18
Art. 3 - Capitale conferibile pag. 18
Art. 4 - Parametro di Riferimento (Nota) pag. 18
Art. 5 – Condizioni economiche pag. 18
A) NORMATIVA CONTRATTUALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI DIVERSI DAL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE
Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela
1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.
Art. 2 - Ufficio reclami della Banca e sistemi di risoluzione delle controversie
1. Reclami. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può in primo luogo rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca tramite raccomandata A/R all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX, tramite e-mail o pec (e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx), o direttamente allo sportello. I reclami sono trattati dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile e indicati nel Regolamento dell’Ufficio Reclami consultabile sul sito internet della Banca.
2. Sistemi di risoluzione stragiudiziale. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto dell’esito del reclamo può ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale; nel caso, invece, in cui il Cliente intenda adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve, prima, obbligatoriamente attivare uno dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche secondo le modalità in esso previste. In particolare, il Cliente non soddisfatto dell’esito del reclamo o che non abbia ricevuto adeguata risposta entro i termini, ha a disposizione i seguenti sistemi di tutela stragiudiziale per tentare di pervenire ad un accordo che risolva la controversia:
- “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- “Organismo di Conciliazione Bancaria”, istituito presso il “Conciliatore BancarioFinanziario”, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca;
- “Arbitro per le Controversie Finanziarie” (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all’ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca. Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.
3. Ricorso all’Autorità Giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Con riferimento a quanto delineato al comma 2, tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all’Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), sia nei casi di ricorso all’ABF o all’ACF, in quanto espressamente previsti dall’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.
4. Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all’Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art.
5. E’ fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all’ABF o all’ACF.
Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela
1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, compreso il caso in cui gli ordini siano inesatti o incompleti degli elementi necessari per l’esecuzione oppure se il conto di addebito è soggetto a vincoli che ne impediscono l’utilizzo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
5. Resta inteso che la Banca potrà rifiutarsi di eseguire gli incarichi richiesti dal Cliente se il conto non ha disponibilità sufficienti e la Banca sarà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente la mancata esecuzione o il mancato pagamento.
Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
3. Il Cliente, per richieste di informazioni, può utilizzare anche il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Clientela
1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Art. 6 - Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in
rapporto con la Banca
1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
2. II Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Art. 8 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e sia decorso il termine di 2 giorni; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ. , anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 10 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 11 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro
la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.
Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni
1. Le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei prospetti contenuti nei moduli contrattuali riferiti ai rispettivi rapporti.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai singoli contratti, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 126-sexies del D.Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario ovvero dall'art. 33 n. 4 del D.Lgs. 206/05 e successive modifiche. Art. 14 - Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente
1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana ed in caso di controversie il Foro competente è quello indicato dalla relativa normativa vigente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Cod. Civ. e dell’art. 5 delle “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”, eleggo/eleggiamo domicilio all’indirizzo indicato nel presente contratto.
SERVIZI DI INVESTIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - Premessa
1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle “Condizioni Generali relative al rapporto Banca- Cliente” da me/noi sottoscritte, dalle seguenti disposizioni comuni e dalle norme particolari relative a ciascun Servizio.
2. Gli adempimenti informativi della Banca prima della stipula del contratto avvengono secondo quanto indicato in premessa.
Art. 2 - Definizioni
1. Nel presente Contratto, alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il corrispondente significato:
- “Contratto”: il presente contratto con i relativi allegati;
- “Cliente”: la persona fisica o il soggetto diverso dalla persona fisica che, sottoscrivendo il Contratto, usufruisce dei Servizi prestati dalla Banca;
- “Banca”: Banca Passadore & C. S.p.A.;
- “Parti”: il Cliente e la Banca, qualora menzionati congiuntamente;
- “Consulenti Finanziari”: i soggetti di cui all’art. 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che svolgono l’attività di cui al medesimo articolo a favore della Banca;
- “Normativa di Riferimento”: la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della “offerta al pubblico di prodotti finanziari” e, comunque, quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del
25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE (Mifid2), Il Regolamento UE 600/2014, regolamento Consob n. 20307/2018 (e successive modificazioni ed integrazioni), regolamento Consob 20249/2017 (e successive modificazioni ed integrazioni), regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni), , nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d’Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. Con l’espressione “Normativa di Riferimento” si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni ed il Regolamento UE 2016/679;
- “Incentivi”: onorari e/o commissioni pagati a/percepiti da un soggetto terzo diverso dal cliente in relazione alla prestazione da parte della Banca di Servizi di Investimento o accessori, nonché i benefici non monetari forniti a/ricevuti da un soggetto terzo diverso dal cliente in relazione alla prestazione da parte della Banca di Servizi di Investimento o accessori;
- “Strumenti Finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- “Servizi”: i servizi e le attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a) (negoziazione di ordini per conto proprio), b) (esecuzione di ordini per conto dei clienti),
c) e c-bis) (collocamento e/o assunzione a fermo sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente), e) (ricezione e trasmissione di ordini) e f) (consulenza in materia di investimenti) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, il servizio di cambio legato alla fornitura di servizi di investimento e il servizio di concessione di finanziamenti al Cliente;
- “Servizi di Investimento”: i servizi e le attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a) (negoziazione di ordini per conto proprio), b) (esecuzione di ordini per conto dei clienti), c) e c-bis) (collocamento e/o assunzione a fermo sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente), e) (ricezione e trasmissione di ordini) e f) (consulenza in materia di investimenti) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- “Prodotti” o “Prodotti Finanziari”: gli Strumenti Finanziari, depositi strutturati emessi da banche ed i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lett. u) anche emessi da banche;
- “Perimetro di Consulenza” i Prodotti e i servizi di investimento propri o di terzi sui quali la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti. La Banca si riserva il diritto di modificare a propria discrezione i Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza. L’elenco dei Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza è costantemente aggiornato dalla Banca e disponibile presso le dipendenze della Banca e presso i Consulenti Finanziari;
- “Portafoglio Cliente”: l’insieme dei Prodotti Finanziari, dei servizi di investimento e della liquidità riconducibili ai rapporti intestati al Cliente stesso, così come identificato dal Codice di Direzione Generale (“CDG”) assegnato dalla Banca. Il “CDG” è attribuito dalla Banca all’atto del censimento anagrafico nel proprio sistema informativo ed a seconda della natura del Cliente, alla singola persona fisica, alla “cointestazione” tra due o più persone fisiche o al soggetto diverso dalle persone fisiche;
- “Società Prodotto”: le società i cui prodotti e servizi sono collocati/intermediati dalla Banca;
- “Codice LEI”: c.d. Legal Entity Identifier, ossia il codice univoco internazionale conforme allo standard ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici che consente di identificare i clienti della Banca dotati di personalità giuridica o comunque che svolgono un’attività economica il cui esercizio sia eventualmente riscontrabile in un pubblico registro, che sono parte di un’operazione finanziaria;
- “FEA”: soluzione di firma elettronica avanzata eventualmente erogata dalla Banca nel rispetto del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e delle norme tecniche di attuazione emanate con le Regole Tecniche e che consiste in un insieme di dati biometrici in forma elettronica, allegati ad un documento informatico, che garantiscono la connessione univoca della firma al soggetto che appone la stessa, il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma da parte del firmatario e la possibilità di rilevare se i dati siano stati modificati dopo l’apposizione della firma. La sottoscrizione con FEA garantisce pertanto sia l’identificabilità dell’autore che l’integrità e immodificabilità del documento informatico sottoscritto con la medesima.
Art. 3 - Struttura, conclusione ed efficacia del Contratto – Modello di Servizio.
1. Il Contratto ha la struttura del contratto unico e la natura di un accordo quadro che impegna la Banca a prestare a favore del Cliente i Servizi. La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata su documento cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca.
2. L’efficacia del contratto è subordinata all’avvenuta identificazione del Cliente ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente.
3. La Banca, a condizione che questi abbia fornito le informazioni di cui al Questionario di Profilatura ed in relazione ad operazioni aventi ad oggetto Prodotti Inclusi nel Perimetro di Consulenza, presta i servizi di esecuzione ordini per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti con le modalità disciplinate nella sezione “Servizi di investimento – norme particolari sul servizio di consulenza in materia di investimenti” del Contratto. La Banca si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione all’operatività tramite Trading On Line del Cliente. Il Cliente prende atto inoltre che, laddove non abbia fornito le informazioni di cui al Questionario di Profilatura, non potrà sottoscrivere, nell’ambito del servizio di collocamento, prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza.
4. Ai sensi del Contratto il Cliente può impartire ordini e disposizioni aventi ad oggetto sia Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza, sia Prodotti non compresi in tale perimetro. In quest’ultimo caso, tuttavia, in considerazione dell’ampiezza del Perimetro di Consulenza, la Banca si riserva discrezionalmente di non eseguire o trasmettere l’ordine di acquisto/sottoscrizione impartito. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Banca potrà non eseguire l’operazione nel caso in cui non disponga di sufficienti informazioni sui Prodotti oggetto dell’ordine e tale carenza sia tale da non consentire alla Banca l’adempimento degli obblighi di cui alla Normativa di Riferimento. Ove la Banca non intenda eseguire o trasmettere l’ordine impartito dal Cliente, ne darà immediata comunicazione al Cliente stesso. In tali ipotesi, la Banca è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione o trasmissione dell’ordine.
5. L’operatività sui cd. “prodotti complessi” di cui alla Comunicazione Consob n. 0097996/2014, è descritta nella Sezione III del Documento Informativo, consegnato al Cliente preventivamente alla sottoscrizione del Contratto.
6. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve dalla Banca copia della relativa proposta di contratto debitamente sottoscritta dalla stessa in segno di accettazione ovvero con l’inizio di esecuzione da parte della Banca degli ordini impartiti dal Cliente.
7. Ove necessario in relazione alla tipologia di Prodotto oggetto dell’operazione e qualora il Cliente rientri nell’ambito dei soggetti ai quali può essere attribuito il Codice LEI, la Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente ed adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI del Cliente. L'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
Art. 4 - Invio delle comunicazioni e registrazioni telefoniche
1. Tra le parti sono consentite comunicazioni, autorizzazioni e istruzioni anche telefoniche.
2. Il Cliente prende atto e autorizza espressamente la Banca a registrare le conversazioni nonché le comunicazioni elettroniche che danno luogo o che possono
dare luogo ad operazioni. La Banca pertanto è espressamente autorizzata a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare anche in via continuativa le conversazioni telefoniche relative allo svolgimento dei Servizi. ll Cliente prende atto che la Banca conserva dette registrazioni per cinque anni o, ove richiesto dall’Autorità di vigilanza, per un periodo fino a sette anni e che, su propria richiesta ed a proprie spese, ne potrà ricevere copia.
3. Nei confronti del Cliente sono opponibili le registrazioni e le scritture effettuate dalla Banca.
4. Le comunicazioni inviate dalla Banca al Cliente, anche aventi ad oggetto la modifica del presente Contratto o le modifiche rilevanti dell’Informativa e dei suoi Allegati, potranno essere effettuate su supporto durevole cartaceo o non cartaceo, in quest’ultimo caso anche mediante la sezione riservata del sito internet della Banca a condizione che il Cliente abbia sottoscritto apposito contratto di internet banking ed abbia attivato tale modalità di comunicazione; in tal caso, tali comunicazioni si considereranno validamente effettuate una volta messe a disposizione nell’area del sito a questi riservata.
5. L’indirizzo cui inviare la corrispondenza del Cliente non può essere quello di alcun Consulente Finanziario di cui la Banca eventualmente si avvalga.
Art. 5 - Informazioni dal Cliente – Questionario di Profilatura e Profilatura
1. Ai fini della individuazione del profilo dell’investitore, la Banca ottiene dal Cliente, tramite apposito Questionario di Profilatura, le informazioni di cui la Banca stessa necessita per comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e disporre di una base ragionevole per determinare se l’operazione che il Cliente intende effettuare:
- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; e/o
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
2. La Banca potrà fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi Clienti o potenziali Clienti.
3. Nel caso di cointestazione del rapporto, ogni cointestatario è tenuto a fornire le informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o servizio, mentre le risposte relative alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento devono essere fornite, di comune accordo, unitamente da tutti i cointestatari. Ai fini della determinazione del profilo, la Banca tiene conto delle risposte fornite di comune accordo dai cointestatari e delle informazioni fornite dal cointestatario che di volta in volta opera relative all’esperienza e conoscenza in materia di investimenti.
4. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore). Ai fini della determinazione del profilo sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarata nella Parte I – “Scheda Intervista Appropriatezza” – del Questionario di Profilatura.
5. In caso di Clienti beneficiari di amministrazione di sostegno, ai fini della determinazione del profilo, l’amministratore di sostegno ed il Cliente qualora a questo sia consentito di operare, sono tenuti a fornire le informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza. L’amministratore di sostegno per conto del Cliente o il Cliente stesso sono tenuti inoltre a rilasciare le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del Cliente. La Banca, nella determinazione del profilo tiene conto della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente e della conoscenza e dell’esperienza del Cliente o dell’amministratore di sostegno a seconda del soggetto che di volta in volta dispone l’operazione.
6. Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il profilo del soggetto è rilasciato, in nome e per conto dello stesso, da colui che ne ha la rappresentanza tenuto conto delle caratteristiche di esperienza e conoscenza del soggetto deputato ad assumere decisioni di investimento nell’interesse del Cliente. Ai fini della determinazione del profilo, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del soggetto deputato ad assumere le decisioni di investimento.
7. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto, ai fini della valutazione di adeguatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Cliente e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di Profilatura. Ugualmente, ai fini della valutazione di appropriatezza, sono presi in considerazione l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di Profilatura.
8. Quando la Banca presta i Servizi di Investimento ad un Cliente professionale trovano applicazione le presunzioni previste dalla Normativa di Riferimento.
9. Qualora la Banca non ottenga le informazioni di cui al comma 1 si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. Qualora il Cliente rifiuti di fornire, in tutto o in parte, le informazioni previste dalla normativa, la Banca acquisisce agli atti, in calce al “Questionario di Profilatura” una dichiarazione sottoscritta dal Cliente del rifiuto a fornire le informazioni di cui al comma 1.
10. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l’aggiornamento del Questionario di Profilatura.
11. In base alle informazioni fornite dal Cliente e sulla base di quanto sopra previsto, la Banca procede a stabilire un profilo dell’investitore (“Profilatura”) in merito alla sua esperienza complessiva in materia finanziaria, al suo orizzonte temporale ed al suo profilo di rischio. L’elaborazione effettuata dalla Banca delle informazioni fornite dal Cliente può generare un profilo di rischio differente, cioè più conservativo, rispetto a quello dichiarato dal Cliente. Tale profilo, risultante dall’elaborazione delle informazioni, costituisce la base su cui la Banca effettua la valutazione di appropriatezza/adeguatezza in ordine all’operatività complessiva del Cliente in Prodotti Finanziari e in Servizi di investimento, avuto riguardo al Portafoglio Cliente.
12. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete e che è onere del Cliente stesso informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse, ai fini della verifica di un’eventuale modifica della Profilatura.
13. Eventuali modifiche delle informazioni potranno essere fornite dal Cliente alla Banca anche telefonicamente: in tal caso la Banca registra su nastro magnetico o altro supporto
equivalente le istruzioni del Cliente ed inserisce la modifica delle informazioni fornite nel proprio Sistema Informativo.
14. Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare l’aggiornamento della Profilatura anche in suo nome e per suo conto.
15. Nel caso di Società Fiduciarie che agiscono per conto di Fiducianti le informazioni di cui al presente articolo sono fornite alla Banca dalla Fiduciaria, che sottoscrive la parte I) – “Scheda Intervista Appropriatezza” – e la parte II) – “Scheda intervista adeguatezza” – del Questionario di Profilatura, sulla base delle informazioni raccolte dal Fiduciante, identificato da un codice convenzionale attribuito dalla Fiduciaria. In questo caso le valutazioni di adeguatezza delle operazioni disposte e dei Servizi di Investimento richiesti dalla Fiduciaria alla Banca vengono effettuate avuto riguardo a tutti i depositi/diversi rapporti/posizioni contabili esistenti presso la Banca e riferibili al codice convenzionale attribuito dalla Fiduciaria.
Art. 6 - Richiesta di un differente livello di protezione
1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere alla Banca un differente livello di protezione nei termini e con le modalità previste nell’”Informativa sulla strategia di classificazione della Clientela” riportata nell’allegato “A” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
2. Nell’Allegato di cui al comma precedente sono indicati i limiti che potrebbero derivare, sotto il profilo della tutela del Cliente, nel caso di modifica del livello di protezione.
Art. 7 - Conflitti di interesse
1. La Banca ha identificato, alla luce di quanto prescritto dalla vigente normativa di settore, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere – in riferimento ai Servizi di Investimento prestati – tra la Banca stessa ed il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce tali conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Una descrizione in forma sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta nell’ ”Informativa sulla politica di gestione dei conflitti di interesse” riportata nell’allegato “B” del “Documento Informativo” consegnato prima della sottoscrizione del presente contratto al Cliente il quale può chiedere maggiori dettagli.
3. L’informativa di cui al comma 2 che precede riporta l’evidenziazione delle situazioni conflittuali; eventuali nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto saranno rese note dalla Banca al Cliente.
4. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse e delle sue fonti e dei rischi connessi alla situazione di conflitto e delle azioni intraprese dalla Banca per attenuarli, affinché quest’ultimo possa assumere una decisione informata. Tali informazioni saranno rese su supporto durevole. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, a seconda del Servizio di Investimento prestato, si applicano l’Art. 2, commi 1 e 2, della Sezione “Norme particolari sul servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti”, gli artt. 4, comma 1, lett. c) e 11, comma 1, della Sezione “Norme particolari sul servizio di collocamento”, l’art. 2, commi 3 e 4 della Sezione “Norme Particolari sul Servizio di consulenza in materia di investimenti”.
5. Il Cliente prende sin d’ora atto che la Banca può, ai sensi di quanto previsto nell’informativa di cui al comma 2 che precede, fornire allo stesso raccomandazioni su operazioni in cui questa abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto.
Art. 8 - Incentivi
1. La Banca in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (c.d. “Incentivi”).
2. La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente.
3. Una completa informativa sulla percezione degli incentivi da parte della Banca è indicata nella ”Informativa sugli Incentivi” riportata nell’allegato “D” del “Documento Informativo”, consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
4. La Banca comunica in ogni caso al Cliente gli Incentivi pagati o percepiti secondo quanto previsto dall’art. 11 del presente Contratto.
Art. 9 - Durata del contratto - Recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell’art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r.
2. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
Art. 10 - Concessione di finanziamenti al Cliente
1. E’ facoltà della Banca concedere alla Clientela finanziamenti destinati alla esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca stessa, previa acquisizione di adeguate garanzie a fronte del finanziamento concesso.
2. Configura, tra l’altro, concessione di finanziamento l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse, sempre previa acquisizione di adeguante garanzie a fronte del finanziamento concesso.
3. In ogni caso il valore degli strumenti finanziari o delle altre garanzie offerte dall’investitore deve risultare congruo rispetto all’importo del finanziamento concesso. Detta congruità dovrà essere e permanere effettiva durante tutta la durata del singolo contratto.
4. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché le specifiche caratteristiche degli stessi (tipologia, tasso e maggiori oneri in caso di mora, prezzi,
condizioni, ius variandi) sono oggetto di espresse pattuizioni integrative delle presenti norme, contenute nei relativi atti di finanziamento.
Art. 11 - Costi ed oneri dei Servizi e dei Prodotti - Incentivi
1. La Banca ha diritto ad un compenso per l’attività svolta ed al rimborso delle spese, imposte e tasse relative allo svolgimento dei Servizi come indicato nella ”Informazione sui costi e sugli oneri” riportata nella sezione IV del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
2. I compensi e le spese previste dal Contratto sono di norma addebitate direttamente dalla Banca sul conto di regolamento del rapporto del Cliente. Qualora la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese e degli oneri dovuti la Banca è sin d’ora autorizzata a liquidare, in tutto o in parte, gli Strumenti finanziari di pertinenza del Cliente stesso per soddisfarsi sul ricavato della vendita.
3. Prima di dar corso a ogni singola operazione in Prodotti, la Banca, in esecuzione del presente Contratto, fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi e dei Prodotti, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché in merito all’effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, a seconda del Servizio di Investimento prestato, si applicano l’Art. 2, commi 1 e 2, della Sezione “Norme particolari sul servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti”, gli artt. 4, comma 1, lett. c) e 11, comma 1, della Sezione “Norme particolari sul servizio di collocamento”, l’art. 2, commi 3 e 4 della Sezione “Norme Particolari sul Servizio di consulenza in materia di investimenti”.
4. La Banca invierà al Cliente, per ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi prestati e dei Prodotti oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente, con comunicazione scritta da inviarsi alla Banca in occasione del ricevimento della suddetta rendicontazione, può chiedere che sia fornita una rappresentazione analitica dei dati inclusi nella rendicontazione.
Art. 12 - Impossibilità di comunicazione delle informazioni e di esecuzione degli ordini
1. Il Cliente esonera la Banca da qualsiasi responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione ed esecuzione degli ordini dovuti a cattivo funzionamento dei sistemi, degli impianti telefonici ed elettronici o comunque dovuti a situazioni e circostanze alla Banca non imputabili o comunque non prevedibili.
2. La Banca, inoltre, non risponderà per la mancata comunicazione di informazioni o esecuzione di ordini dovuti a causa di forza maggiore e/o ad eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza.
Art. 13 – Modifiche unilaterali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare – nel caso in cui sussista un giustificato motivo – le norme di cui al presente Contratto e le condizioni economiche che regolano i Servizi applicate indicate nel Prospetto delle Condizioni e del Documento di Sintesi con comunicazione inviata con un preavviso di 15 giorni qualora la modifica abbia ad oggetto i Servizi di Investimento e di due mesi qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento.
2. Nell’ipotesi di cui al comma che precede il Cliente potrà recedere dal rapporto senza penalità e ottenendo, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, comunicando il proprio recesso alla Banca:
(i) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto i Servizi di Investimento;
(ii) entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento.
3. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro i termini indicati al comma che precede, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella comunicazione inoltrata dalla Banca ai sensi del comma 1.
SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORME PARTICOLARI SUL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI,
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
Art. 1 – Oggetto e modalità di svolgimento dei servizi
1. La Banca svolge i servizi di negoziazione in contro proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari per conto dei Clienti ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. In particolare:
a. nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti, trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati gli ordini ricevuti dal Cliente. E’ facoltà della Banca, altresì, mettere in contatto il Cliente che abbia impartito l’ordine con uno o più investitori, al fine di concludere contratti aventi ad oggetto Prodotti Finanziari;
b. nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio, ricevuto l’ordine di acquisto o di vendita da parte del Cliente, provvede ad eseguirlo quale sua controparte e, quindi, ad acquistare o vendere direttamente dal/al Cliente i Prodotti Finanziari oggetto dell’ordine impartito. In tal caso, la Banca comunica al Cliente, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale essa è disposta a comprare o a vendere i Prodotti Finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.
c. nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la Banca esegue l’ordine di acquisto o vendita impartito ricercando, sulle diverse sedi di esecuzione, una controparte e facendo, quindi, incontrare gli ordini stessi. In tale caso, ferma restando l’applicazione delle commissioni e spese indicate nel Prospetto delle Condizioni, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca. Rientra nel servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la conclusione con il Cliente di operazioni di sottoscrizione e compravendita di Strumenti Finanziari emessi dalla Banca stessa, al momento della loro emissione.
Art. 2 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso Consulenti Finanziari a tal fine autorizzati ove la Banca svolga attività di offerta fuori sede. L’ordine scritto potrà essere impartito mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca. Il Cliente, qualora abbia sottoscritto apposito contratto di Internet Banking ed abbia prestato il consenso alla ricezione dell’informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento su supporto durevole non cartaceo, ha facoltà di impartire gli ordini anche telefonicamente e/o usufruendo della specifica funzione di “Trading on Line”. Qualora il Cliente operi per il tramite di un altro soggetto (delegato ad operare o a cui è conferito il potere di rappresentare il Cliente), è necessario e sufficiente che quest’ultimo abbia sottoscritto l’apposito contratto di Internet Banking e il consenso alla ricezione dell’informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento su supporto durevole non cartaceo. In tal caso le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento sono validamente fornite dalla Banca con le modalità indicate nel contratto di Internet Banking. In ipotesi di operatività telefonica si applica l’art. 4 della Sezione “Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni”. E’ facoltà della Banca richiedere conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune. La forma di cui al presente comma non è prevista ai fini ed agli effetti di cui all’art. 1352 c.c..
2. La Banca, prima di ciascuna operazione provvede a fornire al Cliente le informazioni previste dalla Normativa di riferimento. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, ferma la possibilità per il Cliente di ritardare l’esecuzione dell’ordine al fine di visionare le suddette informazioni, è data facoltà al Cliente di procedere comunque con l’esecuzione dell’operazione e visionare l’informativa prescritta dalla Normativa di Riferimento simultaneamente o subito dopo la conclusione della transazione.
3. Qualora vengano impartiti attraverso Consulenti Finanziari, gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima, come comprovato dalla relativa
annotazione sui registri o dalla registrazione su nastri magnetici o altro supporto equivalente. I Consulenti Finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.
4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
5. E’ facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire un ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. In particolare, in relazione alle normative di alcuni Paesi e Mercati Regolamentati esteri, l’accettazione e l’esecuzione dell’ordine conferito dal Cliente possono essere subordinate alla sottoscrizione di clausole e documentazioni integrative dei contratti principali.
Art. 3 - Revoca e modifica degli ordini
1. Gli obblighi di cui all’art. 2 delle presenti norme si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
2. Quando il Cliente trasmette alla Banca una richiesta di cancellazione o di modifica dell’ordine, la Banca, nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, dà seguito a tale istruzione solo se lo stato dell’ordine stesso lo consente. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca invece trasmette la richiesta all’Intermediario Negoziatore: in tale ultimo caso la richiesta di cancellazione o di modifica potrà essere eseguita solo nei limiti in cui ciò sia possibile e consentito dall’Intermediario negoziatore.
3. Qualora l’ordine sia stato già parzialmente eseguito ed il Cliente abbia inviato una richiesta di cancellazione o di modifica dello stesso, la cancellazione o la modifica s’intenderà riferita unicamente all’eventuale porzione di ordine che risultasse ancora ineseguita.
Art. 4 - Misure per l’esecuzione e la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente
1. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché esegue/tramette ordini, il miglior risultato possibile per i Clienti. Le misure per il raggiungimento del miglior risultato possibile del Cliente sono dettagliate nell’ “Informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini“ riportata nell’allegato “C” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto e da questi espressamente accettata.
2. Il Cliente, all’atto del conferimento di un ordine, può trasmettere alla Banca un’istruzione specifica avente ad oggetto una sede di esecuzione ovvero una particolare modalità di esecuzione che dovrà essere rispettata dalla Banca ai fini dell’esecuzione dell’ordine stesso.
Nel caso di ordine del Cliente contenente una specifica istruzione in merito alle modalità di esecuzione o alla sede di esecuzione, la Banca è tenuta ad eseguire l’ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni del Cliente. Qualora l’istruzione specifica si riferisca solo ad una parte dell’ordine, la Banca applica la propria strategia relativamente agli aspetti dell’ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal Cliente. Le eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia della Banca, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. In particolare il conferimento di un’istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l’impossibilità per la Banca di eseguire tutte le misure previste nella strategia, in relazione agli elementi oggetto di tali istruzioni.
3. La Banca verifica in via continuativa l’efficacia della propria strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini. Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca riesamina la strategia adottata, comunicando al Cliente qualsiasi eventuale modifica rilevante apportata.
4. La Banca pubblicherà sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, la Banca pubblicherà sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
Art. 5 - Gestione degli ordini dei Clienti
1. La Banca che tratta ordini per conto dei Clienti applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa.
2. In caso di ordini di Clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine, la Banca potrà trasmettere gli ordini del Cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini dei Clienti:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto dei Clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini equivalenti dei Clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente;
c) informa il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
4. Al momento di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei Clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul dossier titoli e sul conto del Cliente.
5. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dalla Normativa di Riferimento.
6. Qualora sussistano le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, la Banca può aggregare l’ordine del Cliente con gli ordini di altri Clienti della Banca o con gli ordini della Banca. il Cliente dichiara di essere informato e consapevole che l’effetto di tale aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine. Nel caso in cui la Banca abbia aggregato un ordine del Cliente con una o più operazioni di altri Clienti o della Banca stessa, la successiva assegnazione ha luogo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Intermediari, del principio del miglior risultato per il Cliente e comunque senza pregiudizio a suo carico.
Art. 6 - Valutazione di appropriatezza e limitazioni operative
1. Qualora, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Sezione “Servizi di investimento – Norme particolari sul servizio di consulenza in materia di investimenti”, la Banca abbia valutato come non adeguata un’operazione autonomamente individuata dal Cliente, è comunque facoltà del Cliente richiedere alla Banca di dare corso all’operazione. In tal caso la Banca valuterà l’appropriatezza dell’operazione stessa ai sensi del comma 3 che segue. Tale operatività è comunque esclusa in relazione alie operazioni di investimento in Prodotti emessi dalla Banca inclusi nel Perimetro di Consulenza.
2. La Banca valuterà l’appropriatezza dell’operazione richiesta dal Cliente, ai sensi del comma 3 che segue, anche nel caso in cui l’ordine del Cliente abbia ad oggetto Prodotti non inclusi nel Perimetro di Consulenza e la Banca accetti di darvi corso. Resta fermo quanto disciplinato all’art. 3, comma 4, delle Sezione “Servizi di Investimento - Disposizioni Comuni” in merito alle facoltà della Banca di rifiutare l’esecuzione o la trasmissione dell’ordine impartito.
3. Nello svolgimento della valutazione di appropriatezza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente con la compilazione della Scheda intervista Appropriatezza, verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta. Qualora la Banca ritenga che il Prodotto Finanziario non sia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale situazione anche utilizzando un formato standardizzato. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente si applica l’Art. 2, commi 1 e 2, della presente Sezione. Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito le informazioni previste nel Questionario di Profilatura, sezione Scheda Intervista Appropriatezza, la Banca avvisa il Cliente che tale decisione impedirà alla stessa di determinare se il servizio o il Prodotto Finanziario sia per lui appropriato. Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, l’assolvimento dei suddetti obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, anche ai sensi dell’art. 4, Sezione “Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni”. Nel caso di ordini inoltrati elettronicamente dal Cliente, la Banca provvederà a mantenere evidenza degli stessi.
4. Ulteriormente, ove l’operazione richiesta dal Cliente abbia per oggetto Prodotti non compresi nel Perimetro di Consulenza, ed a condizione che il Cliente abbia fornito le informazioni di cui al Questionario di Profilatura, la Banca stessa – pur non essendone obbligata ai sensi della Normativa di Riferimento – oltre alla valutazione di appropriatezza, verificherà la coerenza delle operazioni anche rispetto alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del Cliente, come ricostruiti sulla base delle risposte fornite, nonché in considerazione del Portafoglio del Cliente. In deroga a quanto ora previsto, la Banca non effettuerà comunque alcuna verifica di coerenza nel caso in cui l’operazione richiesta dal Cliente abbia ad oggetto prodotti illiquidi.
5. Il Cliente prende atto e riconosce che la verifica di coerenza di cui al comma che precede è effettuata dalla Banca su base volontaria e non comporta la prestazione da
parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione alle operazioni oggetto di tale valutazione.
6. Qualora il Cliente richieda di sottoscrivere e/o acquistare Prodotti o comunque impartisca ordini che la Banca valuti come non coerenti con il profilo del Cliente medesimo, la Banca dà notizia al Cliente di tale valutazione, anche utilizzando un formato standardizzato. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente si applica l’Art. 2, commi 1 e 2, della presente Sezione. In tali casi è comunque facoltà del Cliente richiedere alla Banca di dare corso all’operazione.
7. Nel caso in cui il Cliente sia classificato come Cliente professionale, trovano applicazione le presunzioni previste dalla Normativa di Riferimento.
8. La Banca, nei limiti delle informazioni eventualmente fornite dal Cliente, valuta altresì la compatibilità dei Prodotti oggetto delle disposizioni di acquisto del Cliente rispetto al Target Market in cui questo rientra (“Test di Target Market”). Per target market deve intendersi il mercato di riferimento a cui si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto del fatto che la Banca potrà pertanto rifiutare l’esecuzione o la trasmissione di un ordine di acquisto ove, conformemente alla Normativa di Riferimento ed alle procedure di verifica adottate, il Test di Target Market dia esito negativo. In tali ipotesi, la Banca è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione o trasmissione dell’ordine.
Art. 7 - Mera esecuzione degli ordini – “Execution Only”
1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all’Allegato I, sezione B, numero 1) del Testo Unico non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario procedere alla determinazione di appropriatezza, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato; obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio associato; strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio associato; azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010; depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza; altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall’articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;
b) il servizio è prestato a iniziativa del Cliente;
c) il Cliente o potenziale Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non sarà tenuta a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficerà della corrispondente protezione;
d) la Banca rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
2. Ai fini della prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti o di ricezione e trasmissione ordini con la modalità che precede uno strumento finanziario è considerato “non complesso” quando:
a) non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), né dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE;
b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti lo strumento a prezzi che sono disponibili pubblicamente per i partecipanti al mercato e che sono i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione o convalidati da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente;
c) non implica per il cliente alcuna passività effettiva o potenziale che vada oltre il costo di acquisto dello strumento;
d) non contiene una clausola, una condizione o un automatismo che possa alterare sostanzialmente la natura o il rischio dell'investimento o il profilo di rimborso, quali gli investimenti che prevedono il diritto di convertire lo strumento in un altro investimento;
e) non include spese di uscita esplicite o implicite che producono l'effetto di rendere l'investimento illiquido sebbene tecnicamente vi siano opportunità frequenti per cederlo, riscattarlo o in altro modo realizzarlo;
f) sono disponibili pubblicamente informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche, in modo che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento.
Art. 8 - Garanzie relative alle operazioni richieste
1. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 9 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Art. 10 - Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione
1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali o in sistemi organizzati di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di Fondi Comuni e dalle azioni emesse da Sicav, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 11 - Vendite allo scoperto
1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare
luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.
Art. 12 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati diversi da warrant, covered warrant e certificates
1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati il Cliente prende atto che:
- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;
- differentemente dalle operazioni di copertura, nelle quali il rischio è preesistente e viene annullato, in quelle aventi finalità speculativa, il rischio viene a configurarsi proprio con l’operazione stessa.
2. Si rinvia alle “Informazioni sugli strumenti finanziari ed i rischi” riportate nella sezione “III” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
3. Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari di cui al precedente comma verrà stipulato apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l’altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
Art. 13 - Deposito degli strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alla presenti norme saranno immessi o registrati in un deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari presso la Banca o altro intermediario indicato dal Cliente anche nel corso del rapporto – disciplinato dalle seguenti “Norme sul Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari” sottoscritte dal Cliente. Tali strumenti possono essere da quest’ultimo trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità; detta operazione verrà eseguita dalla Banca ai sensi delle citate “Norme”.
Art. 14 - Rendicontazione delle operazioni eseguite
1. La Banca fornisce ai Clienti la rendicontazione dei servizi prestati. La rendicontazione comprende, laddove previsto, i costi delle operazioni e dei servizi prestati ai sensi dell’art. 11, Sezione “Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni” del Contratto.
2. Nella prestazione dei servizi regolati nella presente Sezione la Banca fornisce prontamente al Cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine ed, in particolare, invia un avviso su supporto durevole che conferma l’esecuzione dell’ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo.
3. Le disposizioni previste dal precedente comma 2 non trovano applicazione quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto.
4. Su richiesta del Cliente la Banca fornisce anche informazioni circa lo stato dell’ordine.
5. Ai sensi dell’art. 62, paragrafo 2, del Regolamento UE 565/2017, nel caso in cui il Cliente al dettaglio detenga posizioni in Prodotti Finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali così come definiti dalla Normativa di Riferimento o dalle competenti Autorità di Vigilanza di settore, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascun Prodotto subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione sarà trasmessa dalla Banca entro la fine del giorno lavorativo nel quale la Banca, sulla base delle procedure adottate, abbia verificato che la soglia è superata o, qualora ciò avvenga in un giorno non lavorativo, entro la fine del primo giorno lavorativo successivo.
6. La documentazione prevista nel presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto specifico, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa.
SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORME PARTICOLARI SUL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del servizio di collocamento di cui alla presente Sezione è l’acquisto e/o la sottoscrizione, nonché il rimborso e/o la vendita di Prodotti Finanziari emessi dalla Banca ovvero di Prodotti Finanziari e servizi di investimento di terzi rispetto ai quali la Banca abbia ricevuto da Società Prodotto, o dal soggetto da questa designato, incarico di collocamento e distribuzione nel rispetto della Normativa di Riferimento ed alle condizioni di seguito riportate.
2. Il collocamento potrà avvenire con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente.
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di collocamento
1. In esecuzione del contratto, la Banca promuove l’acquisto e/o la sottoscrizione di Prodotti, nonché il loro rimborso e/o vendita e comunque le operazioni connesse agli stessi. La Banca inoltre riceve le richieste di acquisto e/o la sottoscrizione di Prodotti, nonché il loro rimborso e/o vendita e comunque le operazioni connesse agli stessi, trasmesse dal Cliente di propria iniziativa.
2. La Banca può prestare il servizio di collocamento sia presso la propria sede e le proprie dipendenze sia fuori sede avvalendosi, in tal caso di Consulenti Finanziari.
3. Nella prestazione del servizio di collocamento la Banca si attiene alle regole dettate dalle Società Prodotto, anche al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto della Normativa vigente.
Art. 3 - Attività connesse al servizio di collocamento
1. In connessione con il servizio di collocamento la Banca fornisce al Cliente un’assistenza continuativa che si esplica nelle seguenti attività:
- Messa a disposizione di personale dedicato cui rivolgersi al fine di impartire Xxxxxx e curarne l’invio alle Società Prodotto per il tramite della Banca;
- Predisposizione e messa a disposizione del Cliente di commenti e valutazioni, sia di carattere generale sia relativi a singoli settori, aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti;
- Assistenza nella fase successiva al collocamento stesso in merito alle istruzioni del Cliente relative ai Prodotti collocati come ad esempio le richieste di rimborso o di switch nonché in termini di prestazione di servizi di informativa di cui il Cliente dovesse necessitare tramite la messa a disposizione di personale dedicato cui rivolgersi per ogni eventuale richiesta ed esigenza connessa con i Prodotti sottoscritti;
- Illustrazione al Cliente dell’andamento del suo portafoglio e dei prodotti acquistati e/o sottoscritti anche mediante la reportistica interna elaborata dalla Banca;
- Messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione della composizione del portafoglio del Cliente rispetto alle diverse tipologie di investimenti posseduti (asset class) e ad un possibile ribilanciamento delle stesse;
- Illustrazione delle caratteristiche dei nuovi Prodotti promossi o collocati dalla Banca cui il Cliente ha interesse ad accedere anche in connessione con i Prodotti già acquistati o sottoscritti;
- Messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione delle potenziali opportunità di concludere nuovi accordi al fine di ampliare le possibilità di investimento a disposizione del Cliente.
Art. 4 - Modalità di disposizione degli Ordini
1. Gli ordini devono essere impartiti dal Cliente:
a) per iscritto presso le dipendenze o, in caso di offerta fuori sede, tramite i Consulenti Finanziari. L’ordine scritto potrà essere impartito mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca;
b) ove possibile a mezzo lettera inviata all’indirizzo della dipendenza;
c) ove possibile a mezzo telefonata registrata al numero della dipendenza, comunque a condizione che il Cliente abbia sottoscritto apposito contratto di Internet Banking ed abbia prestato il consenso alla ricezione dell’informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento su supporto durevole non cartaceo. In tal caso le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento sono validamente fornite dalla Banca con le modalità indicate nel contratto di Internet Banking. Qualora il Cliente operi per il tramite di un altro soggetto (delegato ad operare o a cui è conferito il potere di rappresentare il Cliente), è necessario e sufficiente che quest’ultimo abbia sottoscritto l’apposito contratto
di Internet Banking e il consenso alla ricezione dell’informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento su supporto durevole non cartaceo. In ipotesi di operatività telefonica si applica l’art. 4, Sezione “Servizi di investimento – Disposizioni Comuni” del Contratto.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le modalità per impartire Disposizioni alla Banca dipendono, in ogni caso, dalle regole dettate dalle Società Prodotto.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 della presente Sezione, il Cliente si impegna a prendere visione, prima di impartire gli ordini, del relativo prospetto d’offerta o degli altri documenti informativi ove previsti dalla Normativa di Riferimento.
Art. 5 - Esclusione di responsabilità della Banca
1. Il Cliente è consapevole che ogni operazione relativa al servizio di collocamento è compiuta a sue spese e a suo rischio e si dichiara perfettamente informato sui rischi e sulle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l’attività di cui al Contratto non comporterà, in ogni caso, alcuna garanzia di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.
Art. 6 - Conflitti di interesse
1. Ai sensi di quanto previsto nella Sezione “Servizi di investimento – Disposizioni Comuni” la Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, con il Cliente o tra diversi Clienti e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi del Cliente.
2. Con particolare riferimento alla prestazione del servizio di collocamento la Banca opera in ipotesi di potenziale conflitto di interesse derivante dal fatto di collocare anche Prodotti di propria emissione o di altre società del Gruppo della Banca o comunque a questa collegate/partecipate. Il Cliente sottoscrivendo il Contratto prende atto dell’esistenza di tale potenziale conflitto di interesse.
Art. 7 - Deposito degli strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alle presenti norme, salvo diversa istruzione del Cliente, saranno immessi o registrati in un deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari presso la Banca o altro intermediario indicato dal Cliente anche nel corso del rapporto – disciplinato dalle seguenti “Norme sul Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari e Servizio di cambio nella prestazione dei servizi di investimento” sottoscritte dal Cliente. Tali strumenti possono essere da quest’ultimo trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità; detta operazione verrà eseguita dalla Banca ai sensi delle citate “Norme”.
Art. 8 - Documentazione delle operazioni eseguite e reportistica
1. La Banca fornisce ai Clienti la rendicontazione dei servizi prestati. La rendicontazione comprende, laddove previsto, i costi delle operazioni e dei servizi prestati ai sensi dell’art. 11, Sezione “Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni” del Contratto.
2. Per ogni operazione eseguita relativa al servizio di collocamento la Banca fornisce prontamente al Cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
3. La Banca, in particolare, invia un avviso su supporto durevole che conferma l’esecuzione dell’ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo.
4. La Banca è esonerata dall’inviare al Cliente l’avviso di conferma di cui al comma precedente qualora lo stesso contenga le medesime informazioni di un altro avviso di conferma che deve essere inviato al Cliente da parte della Società Prodotto o da altro soggetto diverso dalla Banca stessa.
5. In aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi il Cliente avrà la facoltà di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato del suo ordine.
6. Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società Prodotto, la Banca inoltrerà l’avviso di conferma.
7. La predetta documentazione s’intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa.
Art. 9 - Remunerazione della Banca e spese relative al servizio di collocamento
1. I costi, gli oneri e le remunerazioni dovute dal Cliente alla Banca sono indicati nei documenti relativi ai prodotti di volta in volta sottoscritti.
2. Il Cliente prende atto che la Banca percepisce da, o versa a, soggetti diversi dal Cliente gli incentivi indicati in forma sintetica nella ”Informativa sugli Incentivi” riportata nell’allegato “D” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto nonché nella documentazione di cui all’art. 11, Sezione “Servizi di investimento – Disposizioni Comuni”, del Contratto.
3. E’ facoltà del Cliente chiedere alla Banca ulteriori informazioni sugli incentivi di cui al precedente comma 2.
Art. 10 - Conferimento di procura speciale alla Banca
1. Il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di strumenti finanziari, autorizzandola anche ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del cod. civ.
Art. 11 - Obblighi della Banca
1. La Banca prima dell’acquisto o sottoscrizione dei prodotti da parte del Cliente provvede a consegnare allo stesso l’apposito modulo di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto e/o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla Normativa di riferimento. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, ferma la possibilità per il Cliente di ritardare l’esecuzione dell’ordine al fine di visionare le suddette informazioni, è data facoltà al Cliente di procedere comunque con l’esecuzione dell’operazione e visionare l’informativa prescritta dalla Normativa di Riferimento simultaneamente o subito dopo la conclusione della transazione.
2. La Banca provvede a trasmettere alle Società Prodotto le Disposizioni del Cliente ed i mezzi di pagamento consegnati dallo stesso.
3. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione ricevuta dalle Società Prodotto, riferita o destinata allo stesso avente ad oggetto le Disposizioni impartite.
Art. 12 - Valutazione appropriatezza e limitazioni operative
1. Qualora, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Sezione “Servizi di investimento – Norme particolari sul servizio di consulenza in materia di investimenti”, la Banca abbia valutato come non adeguata un’operazione richiesta dal Cliente, è comunque facoltà del Cliente richiedere alla Banca di dare corso all’operazione. In tal caso la Banca valuterà l’appropriatezza dell’operazione stessa ai sensi del comma 3 che segue. Tale operatività potrà essere comunque esclusa in relazione ad operazioni di investimento in Prodotti emessi dalla Banca inclusi nel Perimetro di Consulenza nonché rispetto ad operazioni di investimento in specifici Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza, emessi da terzi e collocati dalla Banca, di volta in volta da questa individuati ed indicati in apposita sezione del proprio sito internet, presso le dipendenze della Banca o presso i Consulenti Finanziari.
2. La Banca valuterà l’appropriatezza dell’operazione richiesta dal Cliente, ai sensi del comma 3 che segue, anche nel caso in cui l’ordine del Cliente abbia ad oggetto Prodotti non inclusi nel Perimetro di Consulenza e la Banca accetti di darvi corso,. Resta fermo quanto disciplinato all’art. 3, comma 4, della Sezione “Servizi di Investimento - Disposizioni Comuni” in merito alle facoltà della Banca di rifiutare l’esecuzione o la trasmissione dell’ordine impartito.
3. Nello svolgimento della valutazione di appropriatezza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente con la compilazione della Scheda intervista Appropriatezza, verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta. Qualora la Banca ritenga che il Prodotto Finanziario non sia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale situazione anche utilizzando un formato standardizzato. In caso di ordini impartiti telefonicamente si applicano l’art. 4, comma 1, lett. c) e l’art. 11 comma 1 della presente Sezione. Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito le informazioni previste nel Questionario di Profilatura, sezione Scheda Intervista Appropriatezza la Banca avvisa il Cliente che tale decisione impedirà alla stessa di determinare se il servizio o il Prodotto Finanziario sia per lui appropriato. Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, l’assolvimento dei suddetti obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, anche ai sensi dell’art. 4, Sezione “Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni”. Nel caso di ordini inoltrati elettronicamente dal Cliente, la Banca provvederà a mantenere evidenza degli stessi.
4. Ulteriormente, ove l’operazione richiesta dal Cliente abbia per oggetto Prodotti non compresi nel Perimetro di Consulenza, ed a condizione che il Cliente abbia fornito le informazioni di cui al Questionario di Profilatura, la Banca stessa – pur non essendone obbligata ai sensi della Normativa di Riferimento – oltre alla valutazione di appropriatezza, verificherà la coerenza delle operazioni anche rispetto alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del Cliente, come ricostruiti sulla base delle risposte fornite, nonché in considerazione del Portafoglio del Cliente.
5. Il Cliente prende atto e riconosce che la verifica di coerenza di cui al comma che precede è effettuata dalla Banca su base volontaria e non comporta la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione alle operazioni oggetto di tale valutazione. In deroga a quanto ora previsto, la Banca non effettuerà comunque alcuna verifica di coerenza nel caso in cui l’operazione richiesta dal Cliente abbia ad oggetto prodotti illiquidi.
6. Qualora il Cliente richieda di sottoscrivere e/o acquistare Prodotti o comunque impartisca ordini che la Banca valuti come non coerenti con il profilo del Cliente medesimo, la Banca dà notizia al Cliente di tale valutazione, anche utilizzando un formato standardizzato. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente si applicano l’art. 4, comma 1, lett. c) e l’art. 11 comma 1 della presente Sezione. In tali casi è comunque facoltà del Cliente richiedere alla Banca di dare corso all’operazione.
7. Nel caso in cui il Cliente sia classificato come Cliente professionale, trovano applicazione le presunzioni previste dalla Normativa di Riferimento.
8. La Banca, nei limiti delle informazioni eventualmente fornite dal Cliente, valuta altresì la compatibilità dei Prodotti oggetto delle disposizioni di sottoscrizione del Cliente rispetto al Target Market in cui questo rientra (“Test di Target Xxxxxx”). Per target market deve intendersi il mercato di riferimento a cui si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto del fatto che la Banca potrà pertanto rifiutare l’esecuzione o la trasmissione di un ordine ove, conformemente alla Normativa di Riferimento ed alle procedure di verifica adottate, il Test di Target Market dia esito negativo. In tali ipotesi, la Banca è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione o trasmissione dell’ordine.
SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORME PARTICOLARI SUL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Art. 1 - Oggetto
1. La Banca ai sensi del presente Contratto presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, pertanto (i) nel Perimetro di Consulenza possono essere compresi prodotti emessi dalla Banca e da soggetti con cui la Banca ha stretti legami e/o (ii) la Banca può percepire e/o pagare incentivi da/a soggetti terzi, in funzione degli accordi presi con i terzi stessi, ma in ogni caso nel rispetto della Normativa di Riferimento.
2. La Banca, a condizione che il Cliente abbia fornito tutte le informazioni previste nel Questionario di Profilatura, presta il servizio di consulenza in materia di investimenti in abbinamento con gli altri Servizi di Investimento disciplinati dal presente Contratto.
3. Nello svolgimento del suddetto servizio, la Banca fornisce al Cliente, di propria iniziativa o ad iniziativa del Cliente, raccomandazioni relative a operazioni aventi ad oggetto i Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza. Le raccomandazioni della Banca possono avere ad oggetto: la acquisto/sottoscrizione del Prodotto, il rimborso/vendita, la conversione e l’estinzione del Prodotto.
4. La Banca si riserva il diritto di modificare a sua discrezione il Perimetro di Consulenza. Il Perimetro di Consulenza di volta in volta aggiornato è disponibile, presso le dipendenze della Banca e presso i Consulenti Finanziari.
5. Il servizio di cui alla presente Sezione è fornito dalla Banca al Cliente su base episodica. Le raccomandazioni personalizzate sono fornite al Cliente dalla Banca con l’esclusiva finalità di individuare operazioni adeguate al profilo del Cliente stabilito sulla base delle informazioni dalla stessa raccolte attraverso il Questionario di Profilatura, nonché in considerazione del Portafoglio Cliente.
6. Il Cliente prende atto pertanto che nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca non è tenuta ad effettuare analisi e valutazioni diverse da quelle che consentano alla stessa di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui all’art. 3 della presente Sezione e di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento.
7. La Banca non presta consulenza in relazione all’operatività mediante canali telematici.
8. Il Cliente prende atto e riconosce che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 della presente Sezione, non è obbligo della Banca monitorare l’andamento successivo dei Prodotti oggetto della raccomandazione personalizzata e che, pertanto, non è obbligo della Banca effettuare alcun controllo sull’andamento successivo dei Prodotti oggetto di raccomandazione personalizzata ai sensi del precedente comma 3. La Banca, pertanto, non sarà tenuta a valutare e/o raccomandare l’eventuale disinvestimento o comunque operazioni di investimento
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di consulenza
1. La Banca fornisce al Cliente, all’esito della prestazione del servizio, un apposito report contenente le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento.
2. Ove la Banca reputi “non adeguata” un’operazione autonomamente individuata dal Cliente, lo avverte di tale circostanza - anche utilizzando un formato standardizzato - e raccomanda la non esecuzione dell’operazione. Il Cliente, qualora ritenga comunque di procedere nell’operazione richiesta, potrà farlo di sua iniziativa nell’ambito degli altri Servizi di Investimento regolati dal presente Contratto.
3. Il Cliente, a condizione che abbia sottoscritto apposito contratto di Internet banking ed abbia prestato il consenso alla ricezione dell’informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento su supporto durevole non cartaceo, può usufruire del servizio di consulenza anche telefonicamente. In tal caso le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento sono validamente fornite dalla Banca con le modalità indicate nel Contratto di Internet Banking. Qualora il Cliente operi per il tramite di un altro soggetto (delegato ad operare o a cui è conferito il potere di rappresentare il Cliente), è necessario e sufficiente che quest’ultimo abbia sottoscritto l’apposito contratto di Internet Banking e il consenso alla ricezione dell’informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento su supporto durevole non cartaceo. Si applica l’art. 4, della Sezione “Servizi di investimento – disposizioni comuni” del Contratto.
4. Qualora la consulenza sia fornita telefonicamente, ferma la possibilità per il Cliente di ritardare l’esecuzione dell’ordine oggetto di raccomandazione al fine di visionare preventivamente il report di cui al comma 1, è data facoltà al Cliente stesso di visionare tale report simultaneamente o subito dopo la conclusione della transazione.
5. La Banca non avrà l’obbligo di verificare se, per effetto dell’esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi del presente Contratto, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione a organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.
Art. 3 - Verifica dell’adeguatezza
1. La Banca valuta l’adeguatezza dell’operazione di volta in volta considerata tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo il tipo di prodotto o servizio raccomandato, della situazione finanziaria e degli obiettivi d’investimento del Cliente medesimo, nonché in considerazione del Portafoglio Cliente.
2. Ai fini delle modalità di individuazione del profilo del rapporto, si applica l’art. 5 “Informazioni dal Cliente – Questionario di Profilatura e Profilatura”, di cui alla Sezione “Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni” del Contratto.
Art. 4 - Casi di inapplicabilità del servizio
1. La Banca si astiene dal fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti nei seguenti casi:
- qualora il Cliente rifiuti di fornire le informazioni di cui all’Art. 5 della Sezione “Servizi di Investimento - Disposizioni Comuni”;
- qualora il Cliente richieda di operare in modalità di “mera esecuzione” (cd. “Execution Only”) nella prestazione dei servizi di esecuzione e/o ricezione e trasmissione degli ordini;
- nel caso in cui il Cliente operi tramite Internet Banking.
Art. 5 - Valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio
1. La Banca, con cadenza almeno annuale, effettua una valutazione dell’adeguatezza del Portafoglio del Cliente. All’esito di tale analisi, la Banca trasmette al Cliente un report, avente ad oggetto l’adeguatezza del Portafoglio del Cliente. Nello svolgere tale valutazione la Banca prenderà in considerazione anche eventuali Prodotti acquistati dal Cliente senza avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti senza che ciò possa in qualche modo far presumere che rispetto a tali Prodotti la Banca abbia prestato raccomandazioni ed al solo fine di consentire al Cliente una più completa valutazione della sua operatività complessiva.
2. La documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a.r., alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.
Art. 6 - Prospettive dell’investimento/disinvestimento raccomandato
1. Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai Prodotti finanziari sia ai servizi di investimento, forniti nell’espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento raccomandato.
Art. 7 - Responsabilità della Banca
1. Il Cliente mantiene piena e totale libertà di seguire le indicazioni fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ed ogni decisione di porre in essere operazioni di investimento o disinvestimento costituisce sua assoluta prerogativa, mantenendo il medesimo piena facoltà e discrezionalità di darvi seguito.
2. La Banca è tenuta a prestare la diligenza e la professionalità richieste per il servizio di consulenza in materia di investimenti, ma non garantisce alcun risultato specifico in termini di rendimenti finanziari, essendo tenuta ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
3. La Banca quindi non garantisce alcuno specifico risultato legato alle raccomandazioni fornite con il servizio di consulenza in materia di investimenti e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni raccomandate ed ai risultati dalle stesse prodotte. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.
4. Il Cliente prende atto che le attività di cui al presente contratto non comportano in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Una descrizione degli Strumenti finanziari per tipologia e per rischi è contenuta nella Sezione III “Informazioni sugli strumenti finanziari e rischi” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
Art. 8 - Conflitti di interesse
1. Ai sensi di quanto previsto dalla Sezione “Servizi di Investimento - Disposizioni Comuni” la Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, con il Cliente o tra diversi Clienti e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi del Cliente.
2. Con particolare riferimento alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca opera in ipotesi di potenziale conflitto di interesse derivante dal fatto di fornire raccomandazioni aventi ad oggetto operazioni su Prodotti di propria emissione o emessi da altre società del Gruppo della Banca o comunque a questa collegate/partecipate. Il Cliente sottoscrivendo il Contratto prende atto dell’esistenza di tale potenziale conflitto di interesse.
Art. 9 - Commissioni, spese e Incentivi
1. Per il servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca non addebita al Cliente alcuna commissione. La Banca può ricevere incentivi dalle Società Prodotto emittenti i Prodotti oggetto di raccomandazione. Gli incentivi sono riportati ”Informativa sugli Incentivi” riportata nell’allegato “D” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto nonché nella documentazione di cui all’Art. 11, Sezione “Servizi di investimento – Disposizioni Comuni”, del Contratto.
SERVIZI ACCESSORI - NORME SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZIO DI CAMBIO NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
1. La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e di strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
2. Le Parti riconoscono che le seguenti disposizioni si applicano in quanto compatibili ai prodotti finanziari.
Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli nonché i dati fiscali eventualmente richiesti dalla normativa vigente.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
4. Le eventuali consegne di Strumenti finanziari cartacei e certificati rappresentativi sono effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione del Cliente che deve essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, la Banca si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione/consegna e la copertura assicurativa che più ritiene adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.
Art. 3 - Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritti connessi agli Strumenti finanziari – tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole del mercato.
3. Per i titoli non negoziati nei Mercati Regolamentati italiani, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo nel caso della prestazione del Servizio di Gestione la Banca è sin d’ora autorizzata a curare la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente nonché ad eseguire le altre operazioni senza necessità di istruzioni da parte del Cliente medesimo.
5. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro quindici giorni dalla data di negoziazione «ex cedola» o «ex dividendo», la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
6. Qualora il Cliente intenda impartire istruzioni specifiche per l'esecuzione di ordini presso sedi di esecuzione che comportano il trasferimento dei relativi strumenti finanziari
tra differenti organismi di deposito centralizzato o Depositari abilitati, la Banca potrà chiedere al Cliente di fornire tempestivamente e preventivamente anche le opportune istruzioni per consentire l'esecuzione ed il regolamento dell'operazione da esso specificamente istruita.
7. La Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2 cod. civ. ad apporre, in nome e per conto del Cliente intestatario, la girata sugli strumenti finanziari nominativi oggetto di contrattazione e ciò anche in deroga all’art. 1395 cod. civ.
Art. 4 - Obbligazioni del Cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente/conto di gestione, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 5 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di quindici giorni decorrente dalla spedizione della lettera.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di dieci giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno tre giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E’ peraltro facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 11 e 12, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro sette giorni dal ricevimento dei titoli da parte degli organismi subdepositari, salvo ritardi o impossibilità ad adempiere dipendenti dalla necessità di ricevere gli Strumenti finanziari stessi dagli organismi subdepositari e/o da vincoli esistenti su tali Strumenti Finanziari e/o da cause di forza maggiore.
3. All’atto del ritiro, il depositante deve sottoscrivere e rilasciare alla Banca un’apposita ricevuta. Qualora il depositante intenda trasferire a terzi gli strumenti finanziari depositati, la Banca provvederà all’esecuzione delle relative formalità. Tali trasferimenti sono effettuati solo su richiesta del depositante a suo rischio e responsabilità.
4. Per gli strumenti finanziari dematerializzati la Banca non può procedere alla consegna fisica.
Art. 7 - Recesso
1. Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno quindici giorni, da darsi mediante comunicazione scritta. Il recesso dal rapporto provoca la chiusura del deposito da effettuarsi entro il termine massimo di 45 giorni a decorrere dal mese solare successivo alla data del recesso.
Art. 8 - Invio dell'estratto titoli
1. La Banca invia al Cliente con cadenza trimestrale una posizione dei titoli in deposito contenente le informazioni indicate dalla Normativa di Riferimento.
2. In deroga a quanto sopra previsto, la Banca può non inviare la posizione dei titoli in deposito qualora, alla fine di ogni trimestre solare, risulti che il Cliente non abbia alcun titolo in deposito presso la Banca stessa. In tali casi, la Banca invia comunque al Cliente la rendicontazione del deposito almeno una volta all’anno.
3. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione inviata dalla Banca, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata dal Cliente.
Art. 9 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
1. In deroga all'art. 9 delle «Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente», quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.
2. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo necessario per provvedere.
3. Per quanto concerne i titoli nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca, in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario del rapporto riguardo ai titoli intestati agli altri.
Art. 10 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.
Art. 11 - Sub-deposito dei Titoli
1. Il Cliente autorizza la Banca a subdepositare in tutto o in parte i Titoli presso Organismi di Deposito centralizzato o Depositari abilitati nel rispetto della Normativa di Riferimento in conti intestati alla Banca stessa, con l’indicazione che si tratta di beni di terzi. Al riguardo la Banca è sin d’ora espressamente autorizzata dal Cliente a procedere col sub-deposito dei Titoli presso gli intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari di cui al comma seguente ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati nelle comunicazioni e rendicontazioni che saranno
periodicamente inviate al Cliente che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata. Il Cliente prende altresì atto ed acconsente affinché i depositari si avvalgano a propria volta, e per particolari esigenze, dei servizi di altri depositari.
2. L’elenco dei Depositari abilitati presso i quali la Banca potrà depositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti è indicato nella ”Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela” riportate nella Sezione 2 del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto nonché presso altri organismi comunicati al Cliente stesso.
3. In ciascun conto di deposito acceso presso la Banca sarà indicata la denominazione del subdepositario.
4. Il Cliente prende atto che per alcuni OICR non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse e che la titolarità delle Parti dell’OICR può risultare da registrazioni extra-contabili tenute da agenti incaricati dell’OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario. In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Xxxxxx riflettono le evidenze rilasciate dall’agente dell’OICR.
5. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdeposìtati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.
Art. 12 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero
1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 da Depositari abilitati, depositando conseguentemente i titoli presso gli stessi. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di detti Depositari.
Art. 13 - Utilizzo dei titoli da parte della Banca
1. Il Cliente dichiara ed acconsente all’utilizzo da parte della Banca – anche al fine del prestito titoli – dei titoli depositati, nell’interesse proprio o di terzi. Le modalità di utilizzo saranno regolate in apposita convenzione scritta ovvero contratto tra la Banca ed il Cliente.
Art. 14 - Servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento
1. Per le operazioni in strumenti finanziari in valuta diversa dall’Euro, la Banca provvederà alla conversione della valuta estera in Euro o viceversa, applicando le condizioni indicate nel Prospetto delle Condizioni e nel Documento di Sintesi.
APPENDICE AL CONTRATTO DISCIPLINANTE LE OPERAZIONI A TERMINE IN CAMBI (FX FORWARD)
Art. 1 – Efficacia delle premesse
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto e di ciascun Singolo Contratto.
Art. 2 – Definizioni
1. Nel presente contratto e in ciascun Singolo Contratto si intendono per:
a) “Divisa”: la divisa pattuita nei Singoli Contratti;
b) “Nominale di Riferimento”: la quantità di Divisa dedotta nel Singolo Contratto;
c) “Data di Scadenza”: il termine per l’esecuzione del Singolo Contratto (anche “Valuta”);
d) “Tasso di Cambio”: il tasso di cambio della Divisa pattuito nel Singolo Contratto;
e) “Compratore”: la Parte tenuta al pagamento dell’importo risultante dall’applicazione al Nominale di Riferimento del Tasso di Cambio (d’ora in poi, “Corrispettivo”);
f) “Venditore”: la Parte tenuta al pagamento del Nominale di Riferimento;
g) “Xxxxxx Xxxxxxxxxx”: il giorno lavorativo bancario sulle piazze finanziarie pattuite nel Singolo Contratto;
h) “Costo di Sostituzione”: l’importo, determinato dalla Banca in qualità di agente di calcolo, pari al valore di mercato di un Singolo Contratto al momento della sua anticipata estinzione, stimato secondo ragionevoli canoni commerciali che il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca;
i) “Regolamento Delegato”: il Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione europea del 19 dicembre 2012;
j) “Margine”: importo in aumento/diminuzione applicato al tasso di cambio a termine.
Art. 3 – Oggetto dei Singoli Contratti
1. I Singoli Contratti hanno per oggetto la prestazione del Nominale di Riferimento da parte del Venditore verso il pagamento del Corrispettivo da parte del Compratore.
Art. 4 – Modalità di conclusione dei Singoli Contratti
1. I Singoli Contratti possono essere stipulati in forma scritta mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca ovvero mediante registrazione telefonica. I Singoli Contratti possono essere conclusi dal legale rappresentante del Cliente o da ogni altro soggetto titolare, per legge o per contratto, del potere di rappresentanza.
2. La conclusione dei Singoli Contratti è documentata mediante lo scambio, anche con mezzi elettronici, delle lettere di conferma contenenti gli elementi essenziali dell’operazione (di seguito anche le “Conferme”), ovvero mediante registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente.
3. Tale scambio deve concludersi entro la fine del secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla data di conclusione del Singolo Contratto. Le Conferme sono sottoscritte dal legale rappresentante del Cliente o da ogni altro soggetto titolare, per legge o per contratto, del potere di rappresentanza. Le Conferme sono sottoscritte nelle forme consentite dalla legge.
4. La Banca ha la facoltà di recedere da ogni Singolo Contratto qualora la Conferma inviata dal Cliente non sia coerente con il contenuto della Conferma inviata dalla Banca o non pervenga entro il quinto Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della Conferma inviata dalla Banca stessa e il Cliente non abbia comunicato il proprio dissenso a norma dell’art. 8. Rimane salva la possibilità per la Banca di applicare il successivo art. 11 c. 2. qualora il Singolo Contratto abbia già avuto esecuzione. In ogni caso, eventuali oneri e costi sostenuti dalla Banca sono addebitati al Cliente.
Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di consulenza
1. In deroga a quanto previsto nella sezione “Servizi di Investimento – Norme particolari sul servizio di consulenza in materia di investimenti” del citato Contratto/ deposito titoli: (i) il Cliente, ove la Banca reputi “non adeguata” un’operazione autonomamente individuata, non potrà comunque procedere nell’operazione richiesta nell’ambito degli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto/ deposito titoli; (ii) la Banca valuta l’adeguatezza dell’operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo di prodotto o servizio raccomandato, della situazione finanziaria e degli obiettivi d’investimento del Cliente medesimo; (iii) la Banca non fornisce al Cliente una valutazione periodica dell’adeguatezza delle operazioni oggetto di consulenza.
Art. 6 – Regolamento delle operazioni e pagamenti
1. La Banca regola contabilmente l’operazione di cui al Singolo Contratto alla scadenza – o al momento di chiusura anticipata dell’operazione ai sensi dell’art. 11 – provvedendo alle relative operazioni di addebito o di accredito sul conto corrente ordinario intestato al Cliente o sul conto corrente in valuta eventualmente intrattenuto dal Cliente.
2. Alla Data di Scadenza il Venditore è tenuto al pagamento del Nominale di Riferimento, mentre il Compratore è tenuto al Pagamento del Corrispettivo.
3. In caso di inadempimento rispetto alle obbligazioni di cui al comma che precede, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni importo ad essa spettante in ragione del Singolo Contratto sul conto corrente ordinario intestato al Cliente o sul conto corrente in valuta eventualmente intrattenuto dal Cliente.
Art. 7 – Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC. Riconciliazione del portafoglio
1. Il Cliente riconosce che il documento contenente i termini fondamentali e la valorizzazione di ogni Singolo Contratto (di seguito anche il “Rendiconto”) e periodicamente comunicato al Cliente costituisce una proposta della Banca per la riconciliazione del portafoglio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Delegato (di seguito anche la “Riconciliazione del Portafoglio”).
2. La Riconciliazione del Portafoglio avviene nell’ultimo Giorno Lavorativo del mese di Dicembre, salvo che tra le Parti siano in essere oltre 100 (cento) operazioni in strumenti finanziari derivati over the counter in un qualsiasi momento nel corso del trimestre; in tal caso, la Riconciliazione del Portafoglio avviene nell’ultimo Giorno Lavorativo dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre. In mancanza di specifiche contestazioni sollevate dal Cliente entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione, il Rendiconto si intende confermato dal Cliente e la Riconciliazione del Portafoglio intervenuta.
3. Qualora non ritenga di confermare il contenuto del Rendiconto, il Cliente deve comunicare alla Banca gli specifici elementi sui quali manifesta il proprio dissenso. Nei 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla ricezione di tale comunicazione, le Parti esperiscono un tentativo di composizione della controversia. In caso di esito negativo, nei 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel periodo precedente per il tentativo di composizione della controversia, il Cliente può promuovere il procedimento per la risoluzione delle controversie disciplinato dal successivo art. 8. Decorso tale termine, il Rendiconto si intende approvato e la Riconciliazione del Portafoglio intervenuta.
4. Qualora la controversia, nel contesto della Riconciliazione del Portafoglio, riguardi la valorizzazione del Singolo Contratto, la Banca verifica la corretta applicazione delle metodologie di calcolo del Costo di Sostituzione, reperisce da un primario operatore
SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORMATIVA CONTRATTUALE Pagina 10 di 18
di mercato la valorizzazione del Singolo Contratto oggetto di controversia e comunica al Cliente le proprie definitive determinazioni.
Art. 8 – Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC. Risoluzione delle Controversie
1. Salvo quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 7, con riferimento, rispettivamente, alla facoltà di recesso della Banca e alla procedura per la Riconciliazione del Portafoglio, la Parte che non concordi sulla coerenza della Conferma trasmessa dall’altra Parte con le intese relative al Singolo Contratto, sullo scambio di garanzie reali tra le Parti o su altri aspetti relativi al riconoscimento e alla valutazione del Singolo Contratto, comunica all’altra Parte il proprio dissenso, specificandone in dettaglio l’oggetto.
2. La controversia si intende instaurata dal momento della ricezione di tale comunicazione e la Banca provvede alla relativa registrazione in un apposito registro, nel quale è indicato l’importo contestato.
3. Nei 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla ricezione di tale comunicazione, le Parti esperiscono un tentativo di composizione della controversia.
Art. 9 – Plafond operativo - Provvista per l’adempimento dei Singoli Contratti
1. La Banca comunica al Cliente il plafond operativo utilizzabile per operazioni a termine in cambi.
2. Qualora in relazione ai Singoli Contratti dovessero emergere passività potenziali in misura superiore al 10% del Corrispettivo del Singolo Contratto, il Cliente si impegna, a semplice richiesta della Banca, a costituire idonea provvista per l’adempimento delle obbligazioni di cui ai Singoli Contratti.
Art. 10 – Comunicazione del superamento della soglia di perdite potenziali
1. La Banca, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, informa il Cliente quando il controvalore del Nominale di Riferimento del Singolo Contratto subisca un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è effettuata entro la fine del Xxxxxx Xxxxxxxxxx nel quale tale soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del Giorno Lavorativo successivo.
Art. 11 – Estinzione dei rapporti e close-out netting
1. Ferma la possibilità di esercitare qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla disciplina vigente, anche per il risarcimento del maggior danno, in caso di inadempimento del Cliente di uno degli obblighi previsti dai precedenti artt. 6 e 9, ovvero qualora venga meno la finalità di copertura per cui il Cliente ha concluso il Singolo Contratto, ovvero quando ricorra una giusta causa, la Banca ha facoltà di recedere dal Singolo Contratto.
2. Con l’esercizio di tale facoltà di recesso:
a) le obbligazioni delle Parti diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell’obbligazione di prestare il Costo di Sostituzione;
b) calcolato il debito di ciascuna Parte nei confronti dell’altra con riguardo al Costo di Sostituzione, agli altri importi dovuti eventualmente già maturati e non corrisposti, i reciproci debiti sono compensati e la Parte il cui debito è più elevato deve prestare il saldo netto a estinzione dei reciproci rapporti.
Art. 12 – Obblighi Informativi
1. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare immediatamente alla Banca l’eventuale venir meno delle finalità di copertura per cui è stato concluso il Singolo Contratto.
2. Fintanto che siano in essere Singoli Contratti o ragioni di credito da essi derivanti, ciascuna Parte ha diritto di richiedere ed ottenere dall’altra ogni informazione e documento di natura finanziaria ed economica ritenuto opportuno.
Art. 13 – Modifiche, durata e applicabilità del contratto
1. Il presente contratto può essere modificato solo in forza di accordo scritto delle Parti e, salvo diversa convenzione, le relative modifiche trovano applicazione ai soli contratti successivamente conclusi.
2. Il presente contratto si intende a tempo indeterminato e ciascuna Parte può recedervi dandone comunicazione all’altra a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, ferma l’applicazione del contratto ai Singoli Contratti in corso al momento del recesso.
Art. 14 – Imposte e tasse
1. Le imposte e le tasse relative al presente contratto e ai Singoli Contratti sono a carico del Cliente.
Art. 15 – Legge applicabile
1. I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana e, in caso di controversie, il Foro competente è quello indicato nella normativa vigente. Art. 16 – Ufficio reclami della Banca e sistemi di risoluzione delle controversie
1. Reclami. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può in primo luogo rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca tramite raccomandata A/R all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX, tramite e- mail o pec (e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx), o direttamente allo sportello. I reclami sono trattati dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile e indicati nel Regolamento dell’Ufficio Reclami consultabile sul sito internet della Banca.
2. Sistemi di risoluzione stragiudiziale. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto dell’esito del reclamo può ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale; nel caso, invece, in cui il Cliente intenda adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve, prima, obbligatoriamente attivare uno dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche secondo le modalità in esso previste. In particolare, il Cliente non soddisfatto dell’esito del reclamo o che non abbia ricevuto adeguata risposta entro i termini, ha a disposizione i seguenti sistemi di tutela stragiudiziale per tentare di pervenire ad un accordo che risolva la controversia:
- “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- “Organismo di Conciliazione Bancaria”, istituito presso il “Conciliatore BancarioFinanziario”, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca;
- “Arbitro per le Controversie Finanziarie” (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all’ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca. Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.
3. Ricorso all’Autorità Giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Con riferimento a quanto delineato al comma 2, tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all’Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), sia nei casi di ricorso all’ABF o all’ACF, in quanto espressamente previsti dall’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.
4. Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all’Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E’ fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all’ABF o all’ACF.
B) NORMATIVA CONTRATTUALE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE
Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela
1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.
Art. 2 - Ufficio reclami della Banca e sistemi di risoluzione delle controversie
1. Reclami. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può in primo luogo rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca tramite raccomandata A/R all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX, tramite e-mail o pec (e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx), o direttamente allo sportello. I reclami sono trattati dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile e indicati nel Regolamento dell’Ufficio Reclami consultabile sul sito internet della Banca.
2. Sistemi di risoluzione stragiudiziale. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto dell’esito del reclamo può ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale; nel caso, invece, in cui il Cliente intenda adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve, prima, obbligatoriamente attivare uno dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche secondo le modalità in esso previste. In particolare, il Cliente non soddisfatto dell’esito del reclamo o che non abbia ricevuto adeguata risposta entro i termini, ha a disposizione i seguenti sistemi di tutela stragiudiziale per tentare di pervenire ad un accordo che risolva la controversia:
- “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- “Organismo di Conciliazione Bancaria”, istituito presso il “Conciliatore BancarioFinanziario”, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver
prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca;
- “Arbitro per le Controversie Finanziarie” (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all’ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca. Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.
3. Ricorso all’Autorità Giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Con riferimento a quanto delineato al comma 2, tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all’Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), sia nei casi di ricorso all’ABF o all’ACF, in quanto espressamente previsti dall’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.
4. Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all’Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E’ fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in
forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all’ABF o all’ACF.
Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela
1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, compreso il caso in cui gli ordini siano inesatti o incompleti degli elementi necessari per l’esecuzione oppure se il conto di addebito è soggetto a vincoli che ne impediscono l’utilizzo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
5. Resta inteso che la Banca potrà rifiutarsi di eseguire gli incarichi richiesti dal Cliente se il conto non ha disponibilità sufficienti e la Banca sarà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente la mancata esecuzione o il mancato pagamento.
Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
3. Il Cliente, per richieste di informazioni, può utilizzare anche il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Clientela
1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Art. 6 - Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
2. II Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Art. 8 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e sia decorso il termine di 2 giorni; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ. , anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere
effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 10 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 11 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.
Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni
1. Le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei prospetti contenuti nei moduli contrattuali riferiti ai rispettivi rapporti.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai singoli contratti, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 126-sexies del D.Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario ovvero dall'art. 33 n. 4 del D.Lgs. 206/05 e successive modifiche. Art. 14 - Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente
1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana ed in caso di controversie il Foro competente è quello indicato dalla relativa normativa vigente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Cod. Civ. e dell’art. 5 delle “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”, eleggo/eleggiamo domicilio all’indirizzo indicato nel presente Contratto.
NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI – SEZIONE 1
NORME GENERALI
Art. 1 - Premessa
1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle “Condizioni Generali relative al rapporto Banca- Cliente”, dalle seguenti norme generali e dalle norme particolari relative al servizio di gestione di portafogli.
2. Gli adempimenti informativi della Banca prima della stipula del contratto avvengono secondo quanto indicato in premessa nel frontespizio.
3. Nel presente Contratto, alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il corrispondente significato:
- “Contratto”: il presente contratto con i relativi allegati;
- “Cliente”: la persona fisica o il soggetto diverso dalla persona fisica che, sottoscrivendo il Contratto, usufruisce dei Servizi prestati dalla Banca;
- “Banca”: Banca Passadore & C. S.p.A.;
- “Parti”: il Cliente e la Banca, qualora menzionati congiuntamente;
- “Consulenti Finanziari”: i soggetti di cui all’art. 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che svolgono l’attività di cui al medesimo articolo a favore della Banca;
- “Normativa di Riferimento”: la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della “offerta al pubblico di prodotti finanziari” e, comunque, quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del
25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE (Mifid2), Il Regolamento UE 600/2014, regolamento Consob n. 20307/2018 (e successive modificazioni ed integrazioni), regolamento Consob 20249/2017 (e successive modificazioni ed integrazioni), il regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d’Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. Con l’espressione “Normativa di Riferimento” si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni ed il Regolamento UE 2016/679;
- “Incentivi”: onorari e/o commissioni pagati a/percepiti da un soggetto terzo diverso dal cliente in relazione alla prestazione da parte della Banca di Servizi di Investimento o accessori, nonché i benefici non monetari forniti a/ricevuti da un soggetto terzo diverso dal cliente in relazione alla prestazione da parte della Banca di Servizi di Investimento o accessori;
- “Strumenti Finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Servizio di Gestione: il servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5-quinquies del TUF;
- “Prodotti” o “Prodotti Finanziari”: gli Strumenti Finanziari, depositi strutturati emessi da banche ed i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lett. u) anche emessi da banche;
- “Portafoglio Cliente”: l’insieme dei Prodotti Finanziari, dei servizi di investimento e della liquidità riconducibili ai rapporti intestati al Cliente stesso, così come identificato dal Codice di Direzione Generale (“CDG”) assegnato dalla Banca. Il “CDG” è attribuito dalla Banca all’atto del censimento anagrafico nel proprio sistema informativo ed a seconda della natura del Cliente, alla singola persona fisica, alla “cointestazione” tra due o più persone fisiche o al soggetto diverso dalle persone fisiche;
- “Società Prodotto”: le società i cui prodotti e servizi sono collocati/intermediati dalla Banca;
- “Codice LEI”: c.d. Legal Entity Identifier, ossia il codice univoco internazionale conforme allo standard ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici che consente di identificare i clienti della Banca dotati di personalità giuridica o comunque che svolgono un’attività economica il cui esercizio sia eventualmente riscontrabile in un pubblico registro, che sono parte di un’operazione finanziaria;
- “FEA”: soluzione di firma elettronica avanzata eventualmente erogata dalla Banca nel rispetto del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e delle norme tecniche di attuazione emanate con le Regole Tecniche e che consiste in un insieme di dati biometrici in forma elettronica, allegati ad un documento informatico, che garantiscono la connessione univoca della firma al soggetto che appone la stessa, il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma da parte del firmatario e la possibilità di rilevare se i dati siano stati modificati dopo l’apposizione della firma. La sottoscrizione con FEA garantisce pertanto sia l’identificabilità dell’autore che l’integrità e immodificabilità del documento informatico sottoscritto con la medesima.
Art. 2 - Struttura, conclusione ed efficacia del Contratto.
1. Il Contratto ha la struttura del contratto unico e la natura di un accordo quadro che impegna la Banca a prestare a favore del Cliente il Servizio di Gestione. La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata su documento cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca.
2. L’efficacia del Contratto è subordinata all’avvenuta identificazione del Cliente ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve dalla Banca copia della relativa proposta di contratto debitamente sottoscritta dalla stessa in segno di accettazione.
4. Qualora il Cliente rientri nell’ambito dei soggetti ai quali può essere attribuito il Codice LEI, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, dovrà richiedere il Codice LEI. La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente se quest'ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI. L'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
Art. 3 - Invio delle comunicazioni e registrazioni telefoniche
1. Tra le Parti sono consentite comunicazioni, autorizzazioni e istruzioni anche telefoniche.
2. Il Cliente prende atto e autorizza espressamente la Banca a registrare le conversazioni nonché le comunicazioni elettroniche che danno luogo o che possono dare luogo ad operazioni. La Banca pertanto è espressamente autorizzata a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare anche in via continuativa le conversazioni telefoniche relative allo svolgimento dei Servizi. ll Cliente prende atto che la Banca conserva dette registrazioni per cinque anni o, ove richiesto dall’Autorità di vigilanza, per un periodo fino a sette anni e che, su propria richiesta ed a proprie spese, ne potrà ricevere copia.
3. Nei confronti del Cliente sono opponibili le registrazioni e le scritture effettuate dalla Banca.
4. Le comunicazioni inviate dalla Banca al Cliente, anche aventi ad oggetto la modifica del presente Contratto o le modifiche rilevanti dell’Informativa e dei suoi Allegati, potranno essere effettuate su supporto durevole cartaceo o non cartaceo, in quest’ultimo caso anche mediante la sezione riservata del sito internet della Banca a condizione che il Cliente abbia sottoscritto apposito contratto di internet banking ed abbia attivato tale modalità di comunicazione; in tal caso, tali comunicazioni si considereranno validamente effettuate una volta messe a disposizione nell’area del sito a questi riservata.
5. L’indirizzo cui inviare la corrispondenza del Cliente non può essere quello di alcun Consulente Finanziario di cui la Banca eventualmente si avvalga.
Art. 4 - Informazioni dal Cliente – Questionario di Profilatura e Profilatura
1. Al fine della individuazione del profilo dell’investitore, la Banca ottiene dal Cliente, tramite apposito Questionario di Profilatura, le informazioni di cui la Banca stessa necessita per comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e disporre di una base ragionevole per determinare se l’operazione che il Cliente intenda effettuare:
- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; e/o
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
2. La Banca potrà fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi Clienti o potenziali Clienti.
3. Nel caso di rapporto intestato a più persone fisiche (“cointestazione”) la Banca farà affidamento per la Profilatura sulle informazioni fornite da tutti i cointestatari del rapporto.
4. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore). Ai fini della determinazione del profilo sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarata nella Parte I – “Scheda Intervista Appropriatezza” – del Questionario di Profilatura.
5. In caso di Clienti beneficiari di amministrazione di sostegno, ai fini della determinazione del profilo, l’amministratore di sostegno ed il Cliente qualora a questo sia consentito di operare, sono tenuti a fornire le informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza. L’amministratore di sostegno per conto del Cliente o il Cliente stesso sono tenuti inoltre a rilasciare le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del Cliente. La Banca, nella determinazione del profilo tiene conto della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente e della conoscenza e dell’esperienza del Cliente o dell’amministratore di sostegno a seconda del soggetto che di volta in volta dispone l’operazione.
6. Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il profilo del soggetto è rilasciato, in nome e per conto dello stesso, da colui che ne ha la rappresentanza tenuto conto delle caratteristiche di esperienza e conoscenza del soggetto deputato ad assumere decisioni di investimento nell’interesse del Cliente. Ai fini della determinazione del profilo, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del soggetto deputato ad assumere le decisioni di investimento.
7. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto, ai fini della valutazione di adeguatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Cliente e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di Profilatura. Ugualmente, ai fini della valutazione di appropriatezza, sono presi in considerazione l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di Profilatura.
8. Quando la Banca presta il Servizio di Gestione ad un Cliente professionale trovano applicazione le presunzioni previste dalla Normativa di Riferimento.
9. Qualora la Banca non ottenga le informazioni di cui al comma 1 si astiene dal prestare il Servizio di Gestione.
10. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l’aggiornamento del Questionario di Profilatura. Nel caso di mancato aggiornamento del Questionario di Profilatura la Banca ha facoltà di recedere dal presente Contratto.
11. In base alle informazioni fornite dal Cliente e sulla base di quanto sopra previsto, la Banca procede a stabilire un profilo dell’investitore (“Profilatura”) in merito alla sua esperienza complessiva in materia finanziaria, al suo orizzonte temporale ed al suo profilo di rischio. L’elaborazione effettuata dalla Banca delle informazioni fornite dal Cliente può generare un profilo di rischio differente, cioè più conservativo, rispetto a quello dichiarato dal Cliente. Tale profilo, risultante dall’elaborazione delle
SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORMATIVA CONTRATTUALE Pagina 13 di 18
informazioni, costituisce la base su cui la Banca effettua la valutazione di adeguatezza in ordine all’operatività complessiva del Cliente in Prodotti e in servizi di investimento, avuto riguardo al Portafoglio del Cliente.
12. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete e che è onere del Cliente stesso informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse, ai fini della verifica di un’eventuale modifica della Profilatura.
13. Eventuali modifiche delle informazioni potranno essere fornite dal Cliente alla Banca anche telefonicamente: in tal caso la Banca registra su nastro magnetico o altro supporto equivalente le istruzioni del Cliente ed inserisce la modifica delle informazioni fornite nel proprio Sistema Informativo.
14. Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare l’aggiornamento della Profilatura anche in suo nome e per suo conto.
15. Nel caso di Società Fiduciarie che agiscono per conto di Fiducianti le informazioni di cui al presente articolo sono fornite alla Banca dalla Fiduciaria, che sottoscrive la parte I)
– “Scheda Intervista Appropriatezza” – e la parte II) – “Scheda intervista adeguatezza” – del Questionario di Profilatura, sulla base delle informazioni raccolte dal Fiduciante, identificato da un codice convenzionale attribuito dalla Fiduciaria. In questo caso le valutazioni di adeguatezza delle operazioni disposte e dei Servizi di Investimento richiesti dalla Fiduciaria alla Banca vengono effettuate avuto riguardo a tutti i depositi/diversi rapporti/posizioni contabili esistenti presso la Banca e riferibili al codice convenzionale attribuito dalla Fiduciaria.
Art. 5 - Richiesta di un differente livello di protezione
1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere alla Banca un differente livello di protezione nei termini e con le modalità previste nell’”Informativa sulla strategia di classificazione della Clientela” riportata nell’allegato “A” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
2. Nell’Allegato di cui al comma precedente sono indicati i limiti che potrebbero derivare, sotto il profilo della tutela del Cliente, nel caso di modifica del livello di protezione.
Art. 6 - Conflitti di interesse
1. La Banca ha identificato, alla luce di quanto prescritto dalla vigente normativa di settore, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere – in riferimento al Servizio di Gestione – tra la Banca stessa ed il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce tali conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Una descrizione in forma sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta nell’ ”Informativa sulla politica di gestione dei conflitti di interesse” riportata nell’allegato “B” del “Documento Informativo” consegnato prima della sottoscrizione del presente contratto al Cliente il quale può chiedere maggiori dettagli.
3. L’informativa di cui al comma 2 che precede riporta l’evidenziazione delle situazioni conflittuali; eventuali nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto saranno rese note dalla Banca al Cliente.
4. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse e delle sue fonti e dei rischi connessi alla situazione di conflitto e delle azioni intraprese dalla Banca per attenuarli, affinché quest’ultimo possa assumere una decisione informata. Tali informazioni saranno rese su supporto duraturo.
Art. 7 - Delega di gestione
1. La Banca, nell’ottica di una più efficiente gestione del patrimonio del Cliente, potrà delegare in tutto o in parte l’attività di gestione ad intermediari autorizzati alla prestazione del Servizio di Gestione anche appartenenti al proprio gruppo.
2. La delega sarà conforme alle caratteristiche della linea di gestione prescelta.
3. La Banca comunicherà per iscritto al Cliente il nominativo del soggetto delegato, il contenuto della delega, i limiti e le condizioni di questa, prima dell’inizio dell’operatività dello stesso. Analogamente la Banca comunicherà ogni eventuale variazione del soggetto delegato e/o del contenuto della delega.
4. La delega, revocabile con effetto immediato dalla Banca, non implica alcun esonero e/o limitazione di responsabilità della Banca stessa, con riferimento alle operazioni compiute dal soggetto delegato nell’ambito del presente Contratto.
Art. 8 - Durata del contratto - Recesso
1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell’art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r e/o tramite PEC.
Art. 9 - Costi ed oneri del Servizio di Gestione - Incentivi
1. La Banca ha diritto ad un compenso per l’attività svolta ed al rimborso delle spese, imposte e tasse relative allo svolgimento dei Servizi come indicato nella ”Informazione
sui costi e sugli oneri” riportata nella sezione IV del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
2. I compensi e le spese previste dal Contratto sono di norma addebitate direttamente dalla Banca sul conto di gestione. Qualora la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese e degli oneri dovuti, la Banca è sin d’ora autorizzata a liquidare, in tutto o in parte, gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente stesso per soddisfarsi sul ricavato della vendita.
3. La Banca, come indicato nell’”Informativa sugli incentivi” riportata nell’Allegato D del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto, non accetta benefici monetari e/o benefici non monetari a meno che non rappresentino benefici non monetari di minore entità accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento. La Banca si impegna a restituire al Cliente onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione al Servizio di Xxxxxxxx non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento ed informa lo stesso nella rendicontazione periodica prevista dal contratto.
4. Prima della prestazione del Servizio la Banca fornisce al Cliente le informazioni in forma aggregata previste dalla Normativa di Riferimento in materia di costi ed oneri. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.
5. La Banca invia al Cliente, per ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca e restituiti al Cliente, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente, con comunicazione scritta da inviarsi alla Banca in occasione del ricevimento della suddetta rendicontazione, può chiedere che sia fornita una rappresentazione analitica dei dati inclusi nella rendicontazione.
Art. 10 - Limitazione di responsabilità
1. E’ esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamenti dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell’energia elettrica, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della Banca ed alla natura dell’attività svolta.
2. La Banca non è comunque mai tenuta ad intervenire qualora si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie, nella fruizione del Servizio di Gestione da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.
3. La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere il Servizio di Gestione in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza del Servizio stesso nonché di sospendere l’operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. Tuttavia la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
Art. 11– Modifiche unilaterali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare – nel caso in cui sussista un giustificato motivo le norme e le condizioni economiche che regolano i servizi disciplinati nel presente contratto indicate nel prospetto NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI - SEZIONE 2 del presente Contratto con comunicazione inviata con un preavviso di 15 giorni qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di gestione e di due mesi qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento.
2. Nell’ipotesi di cui al comma che precede il Cliente potrà recedere dal rapporto senza penalità e ottenendo, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, comunicando il proprio recesso alla Banca:
(i) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto il Servizio di gestione;
(ii) entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione del Servizio di gestione.
3. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro i termini indicati al comma che precede, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella comunicazione inoltrata dalla Banca ai sensi del comma 1.
NORME PARTICOLARI
Art. 1 - Adeguatezza
1. Nella prestazione del Servizio di Gestione la Banca è tenuta a valutare l’adeguatezza della linea di gestione prescelta dal Cliente al suo profilo, ossia che la linea di gestione, considerando il Portafoglio del Cliente, corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, ivi inclusa la sua tolleranza al rischio, sia di natura tale che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i relativi rischi.
2. Qualora la Banca ritenga che una linea di gestione non sia adeguata per il Cliente si astiene da prestare il Servizio di Gestione.
3. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli il Cliente modifichi la composizione del Portafoglio Cliente e in conseguenza di ciò la gestione in essere non risulti più adeguata per il Cliente, la Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente di tale circostanza, invitando quest’ultimo a rendere noti alla Banca eventuali elementi che possono modificare le informazioni rese in precedenza e, quindi, a richiedere un eventuale aggiornamento della profilatura ovvero a scegliere una differente linea di gestione che risulti adeguata al profilo finanziario in essere.
4. Analogamente, qualora successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli il Cliente aggiorni le informazioni di cui all’art. 4 della sezione “Norme comuni”
e in conseguenza di ciò la gestione in essere non risulti più adeguata per il Cliente, la Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente di tale circostanza, invitandolo a scegliere una differente linea di gestione che risulti adeguata al profilo finanziario in essere o a intervenire sul Portafoglio.
Art. 2 - Patrimonio in gestione
1. Al momento della conclusione del Contratto, la Banca aprirà al Cliente un conto di gestione, in cui accreditare la liquidità presente in Portafoglio ed un deposito titoli in cui depositare gli strumenti finanziari presenti in Portafoglio ai sensi del successivo art. 3.
2. Il conferimento iniziale non può essere inferiore a quello previsto nella linea di gestione prescelta dal Cliente. E’ comunque facoltà della Banca accettare in gestione conferimenti inferiori al minimo stabilito.
3. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell’esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento conferimenti successivi, fatti affluire con le modalità previste per l’effettuazione del conferimento iniziale.
4. La Banca non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di denaro e di strumenti finanziari compresi i ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
5. Qualora gli Strumenti Finanziari conferiti dal Cliente inizialmente o successivamente non siano compatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta, la Banca provvederà a venderli o a chiederne il rimborso e ad acquistare o sottoscrivere tipologie di strumenti finanziari previsti dalla linea di gestione prescelta nei tempi tecnici necessari, salvo istruzioni vincolanti del Cliente medesimo.
6. I Consulenti Finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.
7. E’ fatto comunque divieto al Cliente di consegnare denaro contante o assegni diversi da quelli sopra specificati direttamente ai Consulenti Finanziari della Banca.
8. Costituiscono il patrimonio in gestione sia gli Strumenti Finanziari e la liquidità trasmessi inizialmente e nel perdurare dell’incarico sia quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.
9. La valutazione del patrimonio è effettuata con i criteri indicati al successivo art. 7 della presente sezione e con riferimento alla data di effettiva disponibilità degli strumenti finanziari e della liquidità.
Art. 3 - Apertura di deposito titoli e di conto corrente “di gestione”
1. Il Cliente autorizza la Banca ad aprire a proprio nome presso la Banca stessa: a) uno specifico deposito titoli a custodia ed amministrazione nel quale depositare/registrare gli strumenti finanziari e/o i valori ricompresi nel patrimonio in gestione, con facoltà della Banca stessa di subdepositare gli strumenti finanziari medesimi come disciplinato nelle “Norme sul servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari e servizio di cambio nella prestazione dei servizi di investimento” del presente contratto; b) uno specifico conto corrente rubricato come di “gestione”, nel quale versare ogni importo liquido facente parte del patrimonio in gestione.
2. Il tasso al quale sono regolati gli interessi creditori che maturano sul conto corrente di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo, nonché la frequenza di capitalizzazione degli stessi sono indicati nella Sezione 2 del presente Contratto.
3. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolata produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi come indicato al comma 2; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
4. In relazione ai suddetti rapporti, il Cliente dà atto e dichiara che gli strumenti finanziari e/o i valori e gli importi liquidi in essi immessi potranno essere utilizzati esclusivamente dalla Banca e solamente per l’esecuzione del presente contratto. Conseguentemente, il Cliente conferisce alla Banca procura esclusiva per la durata del presente contratto per l’esercizio, in merito ad essi in nome e per conto del Cliente stesso, di qualsiasi atto di disposizione connesso all’esecuzione del presente contratto. Il Cliente si obbliga inoltre ad esercitare, in merito ai suddetti rapporti, atti di disposizione unicamente nei limiti e con le modalità previste dalle norme dal presente contratto, riguardo alle attività concernenti gli ulteriori versamenti, i prelevamenti e l’estinzione del mandato. Tutti i rapporti aperti in forza della sottoscrizione del contratto di gestione di portafogli, ivi compresi il rapporto di conto corrente e di deposito titoli a custodia ed amministrazione, saranno regolati dalle presenti norme e devono intendersi come inscindibilmente collegati e creati in espresso e funzionale collegamento di accessorietà e strumentalità al contratto di gestione di portafogli di investimento.
5. I proventi tutti derivanti da titoli, come i rimborsi di capitale, nonché i diritti di custodia, commissioni, spese ed ogni altro accessorio dovranno essere accreditati e/o addebitati sul conto corrente accessorio di gestione.
6. Qualora il Cliente eserciti la facoltà di recesso dal Servizio di conto di gestione ai sensi dell’art. 8 delle Norme generali che regolano il Servizio di Gestione di Portafogli, stante la natura strumentale del Conto di Gestione rispetto al Servizio di Gestione, la Banca avrà la facoltà, a sua volta di recedere dal Contratto.
Art. 4 - Prelievi parziali
1. Il Cliente potrà disporre con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, il trasferimento o il ritiro parziale della liquidità o degli Strumenti Finanziari presenti in portafoglio nel rispetto del limite minimo previsto per ciascuna linea di gestione. La Banca provvederà ad effettuare il trasferimento o la restituzione compatibilmente alle esigenze ed ai tempi tecnici delle operazioni in corso. Al Cliente non sarà applicata alcuna penalità. La richiesta dovrà essere impartita di norma per iscritto mediante sottoscrizione di documento cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca.
Art. 5 - Caratteristiche della gestione, leva finanziaria e operazioni con passività potenziali
1. La linea di gestione prescelta dal Cliente ed indicata nella Sezione 2 del presente Contratto determina le categorie di Strumenti Finanziari nei quali potrà essere investito il Portafoglio e gli eventuali limiti, i tipi di operazioni che possono essere realizzati e gli eventuali limiti, gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale la Banca potrà esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità, l’eventuale presenza dell’effetto leva finanziaria e la misura massima della stessa, la descrizione del parametro di riferimento (cosiddetto “benchmark”), ove significativo, al quale sarà raffrontato il rendimento del Portafoglio del Cliente.
2. Il Cliente prende atto che il parametro di riferimento rappresenta un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere, pertanto, ritenuto indicativo del rendimento minimo o comunque garantito della gestione stessa. Tale parametro non costituisce inoltre un indicatore di risultati futuri e non vi è alcun obbligo da parte della Banca di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal metodo di valutazione e comparazione. La Banca è dunque esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.
3. Inoltre il patrimonio gestito, anche in funzione delle dimensioni e della specificità delle caratteristiche della gestione prescelta, nonché per effetto di condizionamenti nello svolgimento dell’attività di gestione riconducibili ad istruzioni o vincoli disposti dal Cliente, può non essere in grado di replicare fedelmente i risultati prodotti dal metodo di valutazione, il cui risultato può, tra l’altro, discostarsi da quello del portafoglio a causa della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti quali, a titolo puramente esemplificativo, oneri fiscali, spese, costi di transazione, commissioni di gestione, ecc.
4. Il Cliente prende atto che la Banca è autorizzata a modificare il parametro di riferimento a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, dandone informativa al Cliente mediante comunicazione su supporto duraturo cartaceo e non. La modifica sarà comunicata con un preavviso di 15 giorni salvo il caso in cui per cause tecniche o di forza maggiore tale preavviso non possa essere rispettato: in tal caso, inoltre, la decorrenza della variazione potrà essere anche antecedente alla data della suddetta comunicazione.
5. Nella Sezione 2 del presente Contratto è precisato se la Banca è autorizzata a far uso della leva finanziaria e, dunque, potrà contrarre obbligazioni che impegnino il Cliente oltre l’entità del Portafoglio in gestione, ponendo in essere operazioni con passività potenziali. L’eventuale uso di una misura della leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e, pertanto, il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.
6. Nella Linea di gestione è inoltre precisato se la Banca è autorizzata a far uso di strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili. La Banca può procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che comporti pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio in coerenza con la politica di investimento della linea di gestione.
7. La Banca ha facoltà di mantenere parte del portafoglio in liquidità (Euro ed altre valute) nonché di effettuare operazioni del mercato monetario (ivi inclusa la facoltà di impiegare in conti correnti di deposito bancari le somme in attesa di investimento o derivanti da disinvestimento) in coerenza con la politica di investimento della linea di gestione.
8. In relazione agli investimenti effettuati in paesi che non adottano l’euro, la Banca opererà nei limiti e con il rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa valutaria. La Banca non ha l’obbligo di procurare al Cliente la documentazione probatoria dell’assolvimento in via definitiva dei tributi esteri su dividendi, interessi ed altri proventi relativi ai titoli e valori esteri presenti nel portafoglio.
Art. 6 - Modalità di gestione
1. La Banca, nell’esecuzione del Contratto, agisce conformemente alle caratteristiche della linea di gestione prescelta dal Cliente, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa, senza necessità di autorizzazione o consenso per ogni atto gestorio e con la facoltà di compiere tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento utili alla gestione, nei limiti previsti nel Contratto e nella Normativa di Riferimento. Resta ferma la facoltà del Cliente di impartire ordini o istruzioni vincolanti, ai sensi del successivo art. 8.
2. La Banca non può, salvo diversa previsione di cui alla Sezione 2 del presente Contratto, compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del patrimonio gestito. Le percentuali di investimento in strumenti finanziari indicate nella linea di gestione prescelta possono essere superate esclusivamente in via transitoria per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o da operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc.). La Banca provvederà al ripristino delle predette percentuali di investimento nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell’interesse del Cliente.
3. La Banca e’ autorizzata ad adempiere, anche in nome e per conto del Cliente, agli eventuali obblighi di deposito titoli, di copertura in contanti, di depositi di garanzia ed all’assolvimento dei margini di garanzia previsti dalla Normativa di Riferimento per l’esecuzione dell’operazione, disposti dalle sedi di esecuzione in cui viene eseguito l’ordine, richiesti dagli intermediari di cui si avvalga per la negoziazione o comunque ritenuti opportuni dalla Banca.
4. Nella prestazione del Servizio di Gestione la Banca attua la propria strategia al fine di realizzare il miglior risultato possibile per il Cliente (“best execution”). La strategia di trasmissione degli ordini è contenuta nella “Informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini“ riportata nell’allegato “C” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
5. La Banca potrà eseguire al di fuori di un Mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione (OTF) un ordine impartito dal Cliente soltanto previo consenso preliminare ed esplicito del Cliente stesso.
6. La Banca è sin d’ora autorizzata ad eseguire operazioni concernenti strumenti finanziari per il tramite della propria struttura di negoziazione e/o trasmissione di ordini, fino al limite del 100% del patrimonio in gestione.
7. La Banca verifica in via continuativa l’efficacia della propria strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini. Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca riesamina la strategia adottata, comunicando al Cliente qualsiasi eventuale modifica rilevante apportata.
8. Il Cliente, ai sensi del successivo art. 8, può trasmettere alla Banca un’istruzione specifica avente ad oggetto una sede di esecuzione ovvero una particolare modalità di esecuzione, che dovrà essere rispettata dalla Banca ai fini dell’esecuzione dell’ordine stesso, fermo restando quanto stabilito dall’art. 8 comma 5 delle presenti norme.
9. La Banca, ove abbia effettivamente eseguito operazioni per conto dei portafogli gestiti, pubblicherà sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, la Banca pubblicherà sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
La Banca applica le misure più idonee a garantire una trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni effettuate per conto di clienti diversi nonché agli interessi propri della Banca stessa. A tal fine la Banca:
a) assicura che le operazioni svolte nell’ambito della prestazione del Servizio di Gestione siano prontamente ed accuratamente registrate ed assegnate;
b) tratta le operazioni equivalenti dei Clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente;
10. La Banca inoltre adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei Clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito nell’ambito del servizio di Gestione siano prontamente e correttamente trasferiti sul dossier titoli e sul conto di gestione del Cliente.
11. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti come definiti dalla Normativa di Riferimento.
12. La Banca può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente in aggregazione con quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti. In tale circostanza la Banca si impegna a minimizzare il potenziale rischio a carico del Cliente, fermo restando il riconoscimento da parte del Cliente stesso della circostanza che tale aggregazione è suscettibile di determinare uno svantaggio relativamente al rendimento dell’operazione svolta. La Banca definisce una strategia di ripartizione delle operazioni aggregate, atta a disciplinare il modo in cui il volume e il prezzo delle operazioni determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
13. La Banca, qualora aggreghi operazioni per conto proprio con una o più operazioni svolte per conto del Cliente si impegna (i) a non assegnare le relative operazioni in modo dannoso per il Cliente; (ii) in caso di esecuzione parziale di operazioni per conto proprio aggregate con altre per conto del Cliente, ad assegnare le operazioni eseguite prima al Cliente, salvo che senza tale aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’operazione a condizioni altrettanto vantaggiose, circostanza nella quale la Banca può assegnare le operazioni eseguite in proporzione dell’esposizione. In ogni caso la Banca si impegna ad adottare le misure necessarie per impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in aggregazione con operazioni del Cliente secondo modalità svantaggiose per quest’ultimo.
14. Qualora, a seguito di istruzioni vincolanti del Cliente nell’esercizio dell’attività di gestione, siano acquisite o raggiunte partecipazioni per le quali sussistano gli obblighi da informativa societaria, previsti dalla Normativa di Riferimento, la Banca può darne comunicazione al Cliente affinché lo stesso possa effettuare gli adempimenti prescritti. A tale comunicazione la Banca sarà tenuta nel caso di ogni successiva variazione in aumento o diminuzione delle suddette partecipazioni, rilevante ai fini dell’informativa societaria. La Banca non e’ tenuta a verificare le partecipazioni già detenute dal Cliente, indipendentemente dal fatto che le stesse, cumulate con quelle acquisite nell’ambito dell’attività di gestione, possano determinare gli obblighi di informativa societaria.
Art. 7 - Criteri di valutazione degli Strumenti Finanziari
1. Il metodo e la frequenza di valutazione degli Strumenti Finanziari contenuti nel portafoglio del cliente sono rispondenti alla Normativa di riferimento. La valorizzazione degli stessi è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o in un sistema organizzato di negoziazione (OTF) il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui al punto successivo;
b) per gli Strumenti Finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione viene effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
h) nel caso di operazioni in Strumenti Finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
2. Il valore del patrimonio ai fini dell’applicazione delle commissioni di gestione, è determinato in base alle risultanze del rendiconto trimestrale del successivo art. 15.
Art. 8 - Ordini ed istruzioni vincolanti
1. Il Cliente ha facoltà di impartire alla Banca, nell’ambito della linea di investimento sottoscritta, ordini ed istruzioni vincolanti in relazione a singole operazioni da compiere, a condizione che siano conformi alla linea di gestione prescelta. Gli ordini potranno essere conferiti per iscritto o per telefono, con formalizzazione tempestiva per iscritto mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca. Nel caso di operatività telefonica trova applicazione l’art. 3 delle Norme Generali. Nel caso di operatività telefonica, la Banca, con il consenso del Cliente, potrà provvedere all’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla Normativa di Riferimento mediante invio della relativa documentazione a mezzo email, all’ indirizzo email personale dello stesso e/o tramite l’area riservata del sito della Banca, qualora il cliente abbia sottoscritto il contratto di internet banking. Le istruzioni vincolanti potranno essere conferite alla Banca esclusivamente per iscritto mediante sottoscrizione di istruzione in forma cartacea o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a
mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca. Il Cliente considererà per valide ed approvate le istruzioni e gli ordini inviati con una delle modalità sopra menzionate. La Banca sarà tenuta a conformarsi a tali disposizioni compatibilmente con i tempi tecnici delle operazioni eventualmente in corso, salva in ogni caso la facoltà di recesso dal Contratto e fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 5.
2. La Banca si asterrà dall’eseguire le operazioni richieste dal Cliente che risultino non adeguate al suo profilo di rischio, dandone comunicazione immediata allo stesso ed esponendo le ragioni, restando la Banca sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell’istruzione.
3. Ove le disposizioni impartite dal Cliente comportino uno scostamento dalla linea di gestione prescelta, la Banca potrà subordinarne l’esecuzione alla variazione di tale Linea di gestione, con le modalità previste dall’art. 10. La Banca avrà comunque la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1727 c.c.
4. Ove per la consistenza del portafoglio le disposizioni del Cliente non possano essere eseguite, la Banca lo comunicherà immediatamente allo stesso e le eseguirà soltanto nel momento in cui il Cliente metterà a disposizione la liquidità e/o gli Strumenti Finanziari necessari, diversamente essendo sollevata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione dell’istruzione.
5. Nel caso di ordine conferito dal Cliente contenente una specifica istruzione in merito alle modalità di esecuzione o alla sede di esecuzione la Banca è tenuta nei limiti di cui al precedente comma 1 ad eseguire l’ordine in accordo con tale specifica istruzione limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal Cliente. Se l’istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell’ordine, la Banca applicherà la propria strategia di trasmissione degli ordini relativamente agli aspetti dell’ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal Cliente. Il Cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia di trasmissione degli ordini, di cui all’art. 6 comma 4 limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. In particolare il conferimento di un’istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l’impossibilità di eseguire tutte le misure previste nella strategia di trasmissione degli ordini, in relazione agli elementi oggetto di tali istruzioni.
6. Il Cliente ha inoltre facoltà di impartire telefonicamente o per iscritto le istruzioni relative al trasferimento di liquidità da un conto di gestione ad altro conto o viceversa. Resta a discrezione della Banca accettare le istruzioni conferite in altre forme.
7. La Banca, valuta altresì la compatibilità dei Prodotti oggetto degli ordini del Cliente rispetto al Target Market in cui questo rientra (“Test di Target Market”). Per target market deve intendersi il mercato di riferimento a cui si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto del fatto che la Banca potrà pertanto rifiutare l’esecuzione o la trasmissione di un ordine di acquisto ove, conformemente alla Normativa di Riferimento ed alle procedure di verifica adottate, il Test di Target Market dia esito negativo. In tali ipotesi, la Banca è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione o trasmissione dell’ordine.
Art. 9 - Rischi connessi alle operazioni di gestione
1. Il Cliente prende atto che il Servizio di Gestione oggetto del presente Contratto non comporta per la Banca obbligazioni di risultato e che, pertanto il Cliente non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione, indipendentemente dalla misura di leva finanziaria ovvero dal metodo di valutazione dei risultati della gestione (es. parametro di riferimento) concordato. L’attività di gestione infatti non implica alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.
2. La Banca informerà prontamente il Cliente nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio affidato in gestione, valutato all’inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione di rendicontazione, subisca un deprezzamento del 10% e, successivamente, di multipli del 10%.
3. Nel caso in cui nel patrimonio affidato in gestione siano presenti strumenti finanziari a leva o operazioni con passività potenziali, come definiti dalla Normativa di Riferimento o dalle Autorità di Vigilanza, le Parti concordano che la predetta comunicazione sarà effettuata solo nel caso in cui il deprezzamento di tali strumenti ed operazioni comporti una diminuzione pari o superiore al 10% del valore complessivo del portafoglio e che pertanto la comunicazione di cui al comma che precede si intenderà inclusiva della presente..
Art. 10 - Variazioni della linea di gestione
1. Il Cliente può in ogni tempo chiedere, con la sottoscrizione, in formato cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca, di un atto integrativo del presente Contratto, di variare la linea di gestione scegliendone un’altra tra quelle offerte dalla Banca. Salva diversa determinazione della Banca, la variazione della linea di gestione non comporterà effetti novativi e non implicherà né darà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. La Banca è sin da ora autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e disinvestimento necessarie per adeguare la composizione del Portafoglio alle caratteristiche della nuova linea di gestione prescelta.
Art. 11 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
1. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, qualora ciò sia previsto alla Sezione 2 del presente Contratto.
2. Il Cliente prende atto che la Banca deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo, addebitando i relativi
importi sul conto di gestione intestato allo stesso Cliente e accreditando in contropartita l’apposito conto margini acceso per l’occorrenza presso la Banca.
Art. 12 - Esecuzione dell’incarico ed oneri collegati
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 2 commi 2 e 3 delle Norme Generali della presente sezione, l’esecuzione dell’incarico inizierà non appena il Contratto avrà acquistato efficacia, a condizione che gli strumenti finanziari e/o la liquidità siano nella disponibilità della Banca.
2. Nell’esecuzione dell’incarico la Banca è tenuta ed è espressamente autorizzata dal Cliente:
- a depositare gli strumenti finanziari in gestione presso di sé, con facoltà di subdepositarli presso altre banche e/ organismi, italiani ed esteri che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata, ovvero a tenere presso di sé e/o altri intermediari le registrazioni relative a strumenti finanziari dematerializzati. Nel caso di subdeposito, gli strumenti finanziari saranno rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. Per l’individuazione del patrimonio conferito in gestione, la Banca mantiene esclusivamente presso di sé conti individuali a nome della clientela. Le parti di OICR potranno essere immesse in un certificato cumulativo in deposito presso la Banca depositaria degli stessi;
- a versare ogni importo liquido facente parte del patrimonio sul conto corrente di gestione acceso presso la Banca o altri intermediari.
3. Il patrimonio conferito in gestione dal singolo Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.
Art. 13 - Compensi, spese ed altri oneri
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 delle Norme Generali, la Banca a titolo di compenso per il Servizio di Gestione di Portafogli prestato, ha diritto a percepire quanto stabilito nel prospetto NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI - SEZIONE 2 del presente Contratto.
2. La Banca provvederà ad effettuare il calcolo delle commissioni, spese ed altri oneri ed a comunicarne l’importo al Cliente mediante il rendiconto di cui all’art. 15. L’importo delle commissioni e spese si intenderà approvato negli stessi termini del rendiconto.
3. In caso di risultato di gestione negativo, non sarà applicata al Cliente alcuna commissione di performance. Nel caso di variazione della Linea di gestione o di recesso dal Contratto in corso d’anno, la commissione sarà calcolata ed applicata relativamente al periodo chiuso alla data di variazione o alla data di efficacia del recesso.
4. Ove la liquidità presente in Portafoglio non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese e degli oneri indicati nella Sezione 2, la Banca è sin d’ora autorizzata a liquidare in tutto o in parte gli strumenti finanziari presenti in portafoglio per soddisfarsi così sul ricavato della liquidazione.
Art. 14 - Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
2. Il Cliente deve specificare il regime fiscale prescelto nella Sezione 2 del presente contratto.
Art. 15 - Rendiconto
1. Entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare o comunque nel termine previsto dalla Normativa di Riferimento, la Banca invierà al Cliente un rendiconto.
2. Nel caso in cui il portafoglio in gestione possa essere caratterizzato dall’effetto leva, la Banca invia al Cliente in ogni caso un rendiconto mensile.
3. Unitamente al rendiconto periodico la Banca fornisce una dichiarazione aggiornata che indica il motivo per cui l’investimento risulta adeguato per il Cliente.
4. In alternativa ai rendiconti di cui sopra il Cliente può richiedere alla Banca l’invio, entro il termine previsto dalla Normativa di Riferimento, di informazioni sulle operazioni eseguite di volta in volta contenenti le informazioni richieste dalla normativa stessa. In tal caso, la Banca in aggiunta alle informazioni inviate di volta in volta per ciascuna operazione, invia al Cliente un rendiconto con cadenza almeno annuale fatte salve le eccezioni previste dalla Normativa di Riferimento. In tal caso la Banca invia la dichiarazione di cui al comma 3 con cadenza trimestrale.
Art. 16 - Estinzione del rapporto
1. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 8 delle Norme generali che regolano il Servizio di Gestione o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, ivi compreso il caso di morte dell’intestatario, la Banca provvederà ad interrompere il Servizio di Gestione, salvo le operazioni che si rendano necessarie per la conservazione del Portafoglio.
2. La Banca potrà comunque compiere le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate. Non appena perfezionate le eventuali operazioni in corso e compatibilmente ai tempi tecnici previsti dai regolamenti degli Strumenti Finanziari presenti in Portafoglio ed alle caratteristiche degli stessi, provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo quanto dallo stesso impartito, presso il conto di destinazione da questo indicato o, in carenza, la propria sede ed entro il termine di trenta giorni, gli Strumenti Finanziari in proprio possesso.
3. Qualora gli Strumenti Finanziari fossero subdepositati, l’obbligo di consegna si intenderà assolto ai sensi delle norme sul servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari anche impartendo al subdepositario l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questo indicato.
4. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli Strumenti Finanziari congruamente correlata a tali diritti comunque non superiore a 2 volte i diritti stessi.
5. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell’incarico sul conto corrente di gestione saranno messe a disposizione del Cliente, secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.
6. L’invio di Strumenti Finanziari o di assegni al Cliente dovrà da questi essere richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
7. La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto che evidenzierà i dati relativi al patrimonio conferito in gestione in modo analogo a quello previsto per i rendiconti periodici. Tale rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente decorso il termine indicato al precedente articolo 15 comma 4.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi in cui il Cliente chieda - con preavviso di almeno quindici giorni da darsi mediante lettera raccomandata - la restituzione parziale o totale del patrimonio. Se il patrimonio, per effetto dei prelievi o per altro motivo, risulta, alla data di riferimento del rendiconto periodico di cui all’art. 15, inferiore al conferimento iniziale minimo indicato nella Sezione 2 del presente contratto e non viene ricostituito entro i quarantacinque giorni successivi, la Banca può recedere dal contratto.
9. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità o obbligo di risarcimento a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall’esecuzione delle relative operazioni.
NORME SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZIO DI CAMBIO NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Art. 1 - Oggetto del Servizio
1. La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e di strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
2. Nel caso in cui il contratto sia cointestato, le Parti convengono che, in caso di cointestazione con facoltà di utilizzo disgiunto, a fini meramente ed unicamente amministrativi i titoli nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del Contratto saranno intestati a favore del soggetto concordemente indicato dai cointestatari nel Contratto ferma restando la facoltà degli altri cointestatari di disporne ai sensi dell’art. 8 che segue.
3. Le Parti riconoscono che le seguenti disposizioni si applicano in quanto compatibili ai prodotti finanziari.
Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli nonché i dati fiscali eventualmente richiesti dalla normativa vigente.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
4. Le eventuali consegne di Strumenti finanziari cartacei e certificati rappresentativi sono effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione del Cliente che deve essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, la Banca si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione/consegna e la copertura assicurativa che più ritiene adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.
Art. 3 - Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritti connessi agli Strumenti finanziari – tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole del mercato.
3. Per i titoli non negoziati nei Mercati Regolamentati italiani, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo nel caso della prestazione del Servizio di Gestione la Banca è sin d’ora autorizzata a curare la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente nonché ad eseguire le altre operazioni senza necessità di istruzioni da parte del Cliente medesimo.
5. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro quindici giorni dalla data di negoziazione «ex cedola» o «ex dividendo», la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
6. Qualora il Cliente intenda impartire istruzioni specifiche per l'esecuzione di ordini presso sedi di esecuzione che comportano il trasferimento dei relativi strumenti finanziari tra differenti organismi di deposito centralizzato o Depositari abilitati, la Banca potrà chiedere al Cliente di fornire tempestivamente e preventivamente anche le opportune istruzioni per consentire l'esecuzione ed il regolamento dell'operazione da esso specificamente istruita.
7. La Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2 cod. civ. ad apporre, in nome e per conto del Cliente intestatario, la girata sugli strumenti finanziari nominativi oggetto di contrattazione e ciò anche in deroga all’art. 1395 cod. civ.
8. La Banca non eserciterà in assenza di specifiche istruzioni del Cliente, il diritto di voto relativo agli Strumenti Finanziari oggetto della gestione. Eventuali istruzioni dovranno pervenire alla Banca stessa in tempo utile per la data fissata per l’assemblea; fermo restando che la Banca, nell’ambito del servizio dedotto in contratto, è esonerata dall’obbligo d’informare il Cliente della convocazione delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli presenti nel patrimonio. Salvo il caso in cui la Banca sia delegata dal Cliente per la partecipazione all’assemblea, la Banca stessa è altresì esonerata dal depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione stessa. Art. 4 - Obbligazioni del Cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente/conto di gestione, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 5 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di quindici giorni decorrente dalla spedizione della lettera.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di dieci giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno tre giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E’ peraltro facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 11 e 12, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro sette giorni dal ricevimento dei titoli da parte degli organismi subdepositari, salvo ritardi o impossibilità ad adempiere dipendenti dalla necessità di ricevere gli Strumenti finanziari stessi dagli organismi subdepositari e/o da vincoli esistenti su tali Strumenti Finanziari e/o da cause di forza maggiore.
3. All’atto del ritiro, il depositante deve sottoscrivere e rilasciare alla Banca un’apposita ricevuta. Qualora il depositante intenda trasferire a terzi gli strumenti finanziari depositati, la Banca provvederà all’esecuzione delle relative formalità. Tali trasferimenti sono effettuati solo su richiesta del depositante a suo rischio e responsabilità.
4. Per gli strumenti finanziari dematerializzati la Banca non può procedere alla consegna fisica.
Art. 7 - Invio dell'estratto titoli
1. La Banca invia il rendiconto relativo al servizio di custodia ed amministrazione di titoli unitamente al rendiconto relativo al servizio di gestione di cui all’art. 15 della Sezione “ NORME PARTICOLARI” “.
Art. 8 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
1. In deroga all'art. 9 delle «Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente», quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.
2. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo necessario per provvedere.
3. Per quanto concerne i titoli nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca, in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario del rapporto riguardo ai titoli intestati agli altri.
Art. 9 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.
Art. 10 - Subdeposito dei Titoli
1. La Banca è autorizzata a subdepositare in tutto o in parte i Titoli presso Organismi di Deposito centralizzato o Depositari abilitati nel rispetto della Normativa di Riferimento. Al riguardo la Banca è sin d’ora espressamente autorizzata dal Cliente a procedere col sub-deposito dei Titoli presso gli intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari di cui al comma seguente ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati nelle comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente
inviate al Cliente che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata. Il Cliente prende altresì atto ed acconsente affinché i depositari si avvalgano a propria volta, e per particolari esigenze, dei servizi di altri depositari.
2. L’elenco dei Depositari abilitati presso i quali la Banca potrà depositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti è indicato nella ”Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela” riportate nella Sezione 2 del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto nonché presso altri organismi comunicati al Cliente stesso.
3. In ciascun conto di deposito acceso presso la Banca sarà indicata la denominazione del subdepositario.
4. Il Cliente prende atto che per alcuni OICR non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse e che la titolarità delle Parti dell’OICR può risultare da registrazioni extra-contabili tenute da agenti incaricati dell’OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario. In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Xxxxxx riflettono le evidenze rilasciate dall’agente dell’OICR.
5. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdeposìtati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.
Art. 11 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero
1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire
- nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 da Depositari abilitati, depositando conseguentemente i titoli presso gli stessi. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di detti Depositari.
Art. 12 - Utilizzo dei titoli da parte della Banca
1. Il Cliente dichiara ed acconsente all’utilizzo da parte della Banca – anche al fine del prestito titoli – dei titoli depositati, nell’interesse proprio o di terzi. Le modalità di utilizzo saranno regolate in apposita convenzione scritta ovvero contratto tra la Banca ed il Cliente.
Art. 13 – Servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento
1. Per le operazioni in strumenti finanziari in valuta diversa dall’Euro, la Banca provvederà alla conversione della valuta estera in Euro o viceversa, applicando le condizioni indicate nella “Informazione sui costi e sugli oneri” riportata nella sezione IV del “Documento Informativo”.
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI – SEZIONE 2
Art. 1 – DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INVESTIMENTO
(differisce in base ad ogni specifica linea di gestione)
Art. 2 - ISTRUZIONI VINCOLANTI (disposizioni particolari) DEL CLIENTE Art. 3 – CAPITALE CONFERIBILE
(differisce in base ad ogni specifica linea di gestione)
Art. 4 - PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Nota)
Le operazioni disposte dal Cliente compresi i prelievi ed i conferimenti possono influenzare anche sensibilmente i risultati della gestione, con conseguente divergenza dei risultati rispetto al parametro di riferimento prefissato.
Il confronto tra la gestione ed il parametro di riferimento non può essere significativo finché la Banca non ha costruito il portafoglio della gestione secondo le direttive di investimento previste dalla linea prescelta; quanto sopra si può verificare in occasione dei primo conferimento, di quelli successivi e nelle operazioni di cambio di linea di investimento, a causa dei tempi tecnici richiesti per la loro esecuzione.
Il parametro di riferimento non può essere ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione. Tale parametro non costituisce inoltre un indicatore di risultati futuri e non vi è alcun obbligo da parte della Banca di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal metodo di valutazione e comparazione. La Banca è dunque esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.
Art. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE
(differiscono in base ad ogni specifica linea di gestione)
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