CESSIONE DELL’IMMOBILE. 17.1) Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora la Locatrice intenda vendere quanto qui locato, troverà applicazione la procedura di cui all’art. 13, comma 8, della Legge Regionale n. 12 del 10 aprile 1997, così come sostituito dall’art. 4 delle Legge regionale n. 8 del 22 marzo 2000 purché la Conduttrice sia in regola con il pagamen- to dei canoni.
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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo, Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo
CESSIONE DELL’IMMOBILE. 17.116.1) Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora la Locatrice intenda vendere quanto qui locato, troverà applicazione la procedura di cui all’art. 13, comma 8, della Legge Regionale n. 12 del 10 aprile 1997, così come sostituito dall’art. 4 delle Legge regionale n. 8 del 22 marzo 2000 2000, purché la Conduttrice sia in regola con il pagamen- to dei canoni.
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CESSIONE DELL’IMMOBILE. 17.116.1) Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora la Locatrice intenda vendere quanto qui locato, troverà applicazione la procedura di cui all’art. 13, comma 8, della Legge Regionale n. 12 del 10 aprile 1997, così come sostituito dall’art. 4 delle Legge regionale n. 8 del 22 marzo 2000 purché la Conduttrice sia in regola con il pagamen- to dei canoni.
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Samples: Locazione Ad Uso Non Abitativo