Cessione, pegno e vincolo Clausole campione

Cessione, pegno e vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o co- munque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di recesso e riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Cessione, pegno e vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice. In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Cessione, pegno e vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario. Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore del Distributore, salvo che sussistano le condizioni previste all’art. 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari Consob (adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21466 del 29 luglio 2020).
Cessione, pegno e vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Cessione, pegno e vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto. La Compagnia invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente. Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
Cessione, pegno e vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci soltanto quando l’Impresa ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice a seguito di comunicazione scritta del Contraente. L’Impresa può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile. In nessun caso nel corso della durata del Contratto, la Banca distributrice, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni assicurative.
Cessione, pegno e vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Xxxx atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua ne faccia annotazione su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, totale o parziale, richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Cessione, pegno e vincolo. 13.1. Il Contraente può cedere a terzi il Contratto, costituirlo in Pegno e vincolarlo. Xxxx atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita Appendice di Contratto, che diverrà parte integrante del Contratto medesimo. Nel caso di Pegno e di Vincolo, le richieste di Recesso, Riscatto e Switch richiedono l’assenso scritto da parte del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Cessione, pegno e vincolo. L’ Aderente può cedere ad altri il Contratto Assicurativo, nonché disporre dei crediti da esso nascenti nei confronti della Compagnia costituendoli in pegno o comunque vincolandoli, fatti salvi i limiti previsti dall’art.48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011 e successive modifiche o integrazioni. Gli atti di cessione, di pegno o di vincolo divengono efficaci solo quando la Compagnia a seguito di richiesta in forma scritta dell’Aderente ne abbia preso atto e fatto apposita annotazione sull’originale di polizza o su apposita appendice. La Compagnia provvede ad inviare l’appendice all’Aderente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Aderente. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario. Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all’avente diritto, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dall’Aderente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
Cessione, pegno e vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate. Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.