Ci sono limiti di copertura? Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: ! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da: - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi; - atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche e a quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio; - terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; - viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; - viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; - viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; - inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; - fallimento del Vettore, dell’organizzatore del viaggio o di qualsiasi fornitore; - errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; - suicidio o tentativo di suicidio; - malattie con sintomatologia in atto al momento della sottoscrizione della polizza per la garanzia “Annullamento viaggio” e della partenza del viaggio per le garanzie “Rimborso spese mediche” e “Assistenza alla persona”; - patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; - interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; - uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici; - pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione ai fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e denominato “Covid-19” - quarantene che siano la causa dell’Annullamento del viaggio, che riguardino il luogo di residenza e/o quello di partenza e/o quello di transito e/o quello di destinazione del viaggio acquistato dall’Assicurato, con l’eccezione della garanzia prevista al Capitolo “Interruzione soggiorno a seguito di quarantena”; - pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, tiro con l’arco, attività ciclistiche, speleologia, sci fuori pista, sci alpinismo, sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua, rafting, Canyoning, kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti marziali, boxe, football americano, beach soccer, snowboard, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, attività equestri, karting, moto d’acqua, guidoslitte, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m, caccia, tiro con fucili; - atti di temerarietà; - attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni; - gare o manifestazioni automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto x’xxxxx, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti; - le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; - parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio; - svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; - eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti. L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente inteso come l’adesione alla presente polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio di polizza. Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la presente polizza è valida esclusivamente durante il periodo intercorrente la data di partenza e la data di rientro indicate nel titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato nell’applicazione e con il massimo di trenta giorni consecutivi. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi turistici non acquistati dal Contraente che ha emesso l’applicazione stessa. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi non facenti parte della prenotazione del viaggio. Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx che al momento della partenza riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.