Indicizzazione Clausole campione
Indicizzazione. Le somme assicurate, il premio, le franchigie, i minimi ed i massimi di scoperto ed i limiti di indennizzo espressi in misura fissa sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’ “Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” (indice costo della vita). L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del mese di agosto dell’anno precedente quello di stipulazione del contratto con quello del mese di agosto successivo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell’indice verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente. Qualora l’ISTAT modifichi la composizione ed i parametri del suddetto indice, l’adeguamento verrà calcolato in base alla variazione percentuale relativa al nuovo indice così risultante. Non sono soggette ad indicizzazione le garanzie ed i premi Assistenza e Tutela Legale.
Indicizzazione. Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento del contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’Indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’Indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto. Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’indice, la Società effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).
Indicizzazione. Premesso che con l’espressione:
Indicizzazione. Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato. Pertanto, se in polizza è stato indicato "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.
Indicizzazione. Qualora la polizza sia indicizzata, le somme assicurate, i massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e il premio, sono soggetti ad adeguamento automatico legato all’indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di agosto dell’anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o di quello dell’ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell’indice verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente. Dopo l’applicazione dell’adeguamento per almeno quattro volte, è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare all’indicizzazione comunicandolo all’altra Parte nelle forme previste dall’Art. 5 "Comunicazione tra le Parti" almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.
Indicizzazione. Salvo che non sia diversamente convenuto in Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti. Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi sono collegati all’”indice generale nazionale del costo di ricostruzione di un fabbricato residenziale” pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue: • alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto; • alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo aggiornamento) e l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi vengono adeguati in proporzione; • l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi e massimi di Scoperto e i valori espressi in percentuale nonché tutte le prestazioni delle Sezioni Assistenza e Tutela legale.
Indicizzazione. Le somme assicurate, i massimali ed i relativi Premi, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo senza tabacchi “per la famiglia di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica, in conformità a quanto segue: - alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto; - alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza; - l’aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla scadenza della rata annua.
Indicizzazione. Se è stata espressamente convenuta in Polizza l’applicazione dell’indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice del “costo di costruzione di un Fabbricato residenziale” elaborato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale o a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali e il Premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua. Il Contraente riceverà apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in Polizza, le Parti possono rinunciare all’aggiornamento successivo della Polizza con lettera raccomandata A/R oppure posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. In questo caso le somme, i massimali assicurati ed il Premio restano quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato.
Indicizzazione. Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento del Contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’Indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’Indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto. Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’Indice, Bene effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo Indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del Contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b). Qualora, per effetto della presente clausola, nel tempo le Somme assicurate, i Massimali ed i Limiti di Indennizzo/Risarcimento ed il Premio risultassero aumentati del 50% (cinquantapercento) rispetto a quelli iniziali è facoltà del Contraente rinunciare all’indicizzazione mediante comunicazione raccomandata da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale. In tal caso la clausola cessa di validità ed il Contratto prosegue con Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo/Risarcimento e Premio risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Indicizzazione. Il contratto non è indicizzato.
