SPESE DEL CONTRATTO Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell’affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.
Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Fornitura sospesa, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto. 2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. 3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all’Istituto entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore. 4. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione. 5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili. 6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere la Fornitura. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l’Istituto si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini. 7. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione della Fornitura, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. 8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione della Fornitura. 9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale della Fornitura previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.
Risoluzione del contratto e recesso Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.