Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni
Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni
Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 367 del 19.05.1994 In vigore dal 31.05.1994 Modificato con deliberazione di C.C. n. 78 del 15.12.2000, con deliberazione di C.C. n. 76 del 20.12.2001, deliberazione di C.C. n. 82 del 19.12. 2002, deliberazione di C.C. n. 81 del 19.12.2003, deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2004, deliberazione di C.C. n. 69 del 21.12.2006, deliberazione di C.C. n. 49 del 25.11.2008, deliberazione di C.C. n. 21 del 07.04.2010, deliberazione di C.C. n. 28 del 23.04.2015, deliberazione di C.C. n. 27 del 28.04.2016 e deliberazione di C.C. n. 14 del 24.03.2020
I – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), Piazza della Resistenza, 20
INDICE
Capo I – Istituzione e gestione del servizio
Art. 1 Disciplina Regolamentare. 3
Art. 2 Oggetto 3
Art. 3 Classe del Comune. 3
Art. 4 Gestione del servizio 3
Art. 5 Funzionario responsabile 3
Capo II – Disposizioni generali
Art. 6 Presupposto dell'imposta 3
Art. 7 Dichiarazione. 3
Art. 8 Soggetto passivo 4
Art. 9 Categoria delle località 4
Art. 10 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 0
Art. 11 Tariffe. 4
Capo III - tariffa per l'imposta sulla pubblicita'
Art. 12 Pubblicità ordinaria 4
Art. 13 Pubblicità varia 5
Art. 14 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni. 5
Art. 15 Pubblicità effettuata con veicoli. 6
Art. 16 Modalità di applicazione dell'imposta 6
Art. 17 Riduzioni dell'imposta 7
Art. 18 Esenzioni dall'imposta 7
Art.18-bis Ulteriori riduzioni/esenzioni 8
Art. 19 Pagamento dell'imposta 8
Art. 20 Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali 9
Art. 21 Rettifica e accertamento d'ufficio 9
Art. 21-bis Rateizzazione. 9
Capo IV - tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni
Art. 22 Servizio delle pubbliche affissioni. 10
Art. 23 Modalità per le pubbliche affissioni 10
Art. 24 Diritto sulle pubbliche affissioni 11
Art. 25 Riduzioni del diritto 11
Art. 26 Esenzioni dal diritto 12
Capo V - divieti, limitazioni e procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 27 Divieti. 12
Art. 28 Limitazioni 12
Art. 29 Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione. 12
Art. 30 Sanzioni amministrative in materia tributaria ed interessi 12
Art. 31 Sanzioni amministrative 12
Capo VII - disposizioni finali
Art. 32 Entrata in vigore e abrogazioni. 12
Elenco delle vie in categoria speciale. 13
Capo I – Istituzione e gestione del servizio Art. 1 Disciplina Regolamentare
Il presente regolamento disciplina il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale per la pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità e sotto l'osservanza del D.Lgs. n. 507 del 15/11/93
Art. 2 Oggetto
La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio comunale sono soggette rispettivamente a una imposta o al pagamento di un diritto a favore del Comune secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 3 Classe del Comune
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/93 il Comune di Sesto San Xxxxxxxx appartiene alla classe III (comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti).
Art. 4 Gestione del servizio
La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è affidato in concessione.
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
Si applicano, nei confronti del concessionario, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/1993.
Art. 5 Funzionario responsabile
1. Il concessionario designa un rappresentante cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto rappresentante sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
Capo II – Disposizioni generali Art. 6 Presupposto dell'imposta
1. La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o
acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 7 Dichiarazione
1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 15, 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Art. 8 Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in xxx xxxxxxxxxx, x colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Art. 9 Categoria delle località
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale viene suddiviso in 2 categorie: Speciale e Normale.
Fanno parte della categoria Speciale, per una superficie di mq. 2.709.420 pari al 22,89%, inferiore al 35% dell'intero territorio comunale, le zone delimitate delle vie specificate nell'allegato elenco della planimetria sotto la voce A.
Art. 10 Piano generale degli impianti
L'Amministrazione Comunale autorizza l'installazione di impianti corrispondenti alla tipologia approvata con il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è da coordinarsi con le disposizioni del presente Regolamento.
Art. 11 Tariffe
1. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come stabilite dal D.Lgs. n. 507/1993, sono determinate ai successivi capo III e IV del presente Regolamento.
2. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine stabilito dalla legge. In caso di mancata adozione della deliberazione, s’intendono prorogate di anno in anno.
Capo III - tariffa per l'imposta sulla pubblicita' Art. 12 Pubblicità ordinaria
1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi
altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente: comuni di classe III € 15,49.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
4. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
5. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento.
Art. 13 Pubblicità varia
1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 12, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura: comuni di classe III € 74,37.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa: comuni di classe III € 3,10.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente: comuni di classe III € 9,30.
Art. 14 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa: comuni di classe III € 49,58.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: comuni di classe III € 3,10.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
Art. 15 Pubblicità effettuata con veicoli
1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg: € 74,37;
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg: € 49,58;
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie: € 24,79. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
Art. 16 Modalità di applicazione dell'imposta
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 15 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
Art. 17 Riduzioni dell'imposta
1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Art. 18 Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, a eccezione dei battelli di cui all'articolo 15;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta è dovuta per l’intera superficie. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all’art. 47, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n°495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo
di svolgimento dell’attività economica. In caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie complessiva fino ai 5 metri quadrati.
3. L’imposta non è dovuta altresì per i segnali di indicazione alberghiera, con funzione essenzialmente segnaletica, preventivamente autorizzati dall’ente proprietario della strada.
4. E’ esentata dal pagamento dell’imposta la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato:
a) un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e di arredi urbani del Comune all’interno delle aree e sugli arredi stessi;
b) accordi di collaborazione in attuazione del progetto “Tutta mia questa città. Ripensare lo spazio urbano: Sesto una città per donne e uomini” che ha come obiettivo la rigenerazione e valorizzazione di spazi urbani. L’esenzione si applica a tutte le varie forme di pubblicità in cui sia richiamato o raffigurato il logo/marchio del partner economico, nelle modalità concordate di volta in volta nell’ambito dei singoli accordi di progetto.
Art. 18-bis Ulteriori riduzioni/esenzioni
Possono essere applicate esenzioni e riduzioni dall’imposta in attuazione dell’art. 24 del DL 12.9.2014 n. 133, convertito dalla Legge 11.11.2014 n. 164 per favorire la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Le esenzioni e la misura delle riduzioni sono stabilite e disciplinate con la deliberazione del Consiglio Comunale che definisce criteri e condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere.
Art. 19 Pagamento dell'imposta
1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 14 e 15, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Sesto San Xxxxxxxx. Gli arrotondamenti degli importi da versare vengono effettuati secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge vigenti. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
3. Il concessionario per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.
5. La riscossione coattiva viene effettuata secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
6. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute, con apposita istanza, entro il termine stabilito dalla legge. Sull’istanza di rimborso il Concessionario provvede nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente.
6bis. Il contribuente che ha maturato il diritto al rimborso per somme inerenti l’imposta sulla pubblicità o il diritto sulle pubbliche affissioni, può compensare tali importi con le somme eventualmente dovute a seguito di autoliquidazione o di accertamento.
Qualora il Concessionario, a seguito di istanza di rimborso, riscontri la pendenza di somme dovute per lo stesso tributo, ne rende edotto il contribuente, il quale entro 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione ha facoltà di chiedere di avvalersi dell’istituto della compensazione.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
Art. 20 Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali
Al Comune competerà un corrispettivo a titolo di canone ricognitorio, in aggiunta all'imposta, qualora la pubblicità venga effettuata su fabbricati e aree di proprietà comunale o in uso al Comune, in considerazione della vigente regolazione del Piano Generale Impianti Pubblicitari che disciplina l'autorizzazione esclusivamente per fattispecie di impianti residuali (impianti innovativi).
L'ammontare del canone verrà determinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione al valore economico della concessione nonché al vantaggio che la stessa procura al concessionario.
In ogni caso il canone ricognitorio da applicare, riferito agli impianti pubblicitari, è da equiparare al canone di concessione posto a base di gara nelle relative concessioni.
Art. 21 Rettifica e accertamento d'ufficio
1. Il Concessionario procede all’accertamento del tributo entro i termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni amministrative dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.
Art. 21-bis Rateizzazione
1. Su richiesta motivata, il Funzionario Responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di 36 rate mensili, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 3 rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) oltre euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.
In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione.
L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.
2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.
3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi di accertamento.
4. Se l’importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria per l’intero importo comprensivo degli interessi.
5. La presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria dovrà avvenire entro il termine previsto per il pagamento della prima rata. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.
6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
Su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Capo IV - tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni Art. 22 Servizio delle pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del
concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è stabilita in 7.800 fogli di cui 2.650 destinati a soggetti privati diversi dal concessionario di pubblico esercizio per l’effettuazione di affissioni dirette.
Art. 23 Modalità per le pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne
tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
Art. 24 Diritto sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune.
2. L'ammontare del diritto è determinato dal D.Lgs. n. 507/1993.
I successivi adeguamenti disposti a norma dell'Art. 37 del citato Decreto saranno oggetto di presa d'atto da parte della Giunta Comunale.
3. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente: Comuni di classe III
per i primi 10 gg. € 1,24
per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione € 0,372.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 3 è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
7. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
8. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 19; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.
Art. 25 Riduzioni del diritto
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 26;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
Art. 26 Esenzioni dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Capo V - divieti, limitazioni e procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione Art. 27 Divieti
Abrogato con deliberazione di C.C. n. 49 del 25.11.2008
Art. 28 Limitazioni
Abrogato con deliberazione di C.C. n. 49 del 25.11.2008
Art. 29 Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione
Abrogato con deliberazione di C.C. n. 49 del 25.11.2008
Art. 30 Sanzioni amministrative in materia tributaria ed interessi
Per tutto quanto attiene alla disciplina delle sanzioni amministrative in materia tributaria, nonché agli interessi si fa rinvio alle disposizioni di cui ai Decreti Legislativi del 18.12.1997 n. 471 (art. 13), n. 472, n. 473 (art. 12) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 31 Sanzioni amministrative
Abrogato con deliberazione di X.X. x. 00 xxx 00.00.0000
Xxxx XXX - disposizioni finali
Art. 32 Entrata in vigore e abrogazioni
Le disposizioni del presente Regolamento, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 367 del 19.05.1994 entrano in vigore decorsi i 15 giorni della ripubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. E' abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 960 del 13.12.1976.
Quanto previsto all’Art. 27 “Divieti”, dall’Art. 28 “Limitazioni”, all’Art. 29 “Procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione” e all’Art. 31 “Sanzioni Amministrative” produce effetti fino all’avvenuta approvazione del Piano Generale degli impianti.
La durata delle nuove autorizzazioni, è limitata all’entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
ELENCO DELLE VIE IN CATEGORIA SPECIALE
1. Xxx Xxxxxxxx
0. Xxx Xxxx
0. Xxx Xxxxxxx
0. Xxx Xxxxxxx
0. Xxx Xxxxxxx
0. Xxx Xxxxxxxx
0. Xxx Xxxxx
0. Xxx Xxxxx
0. Xxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx)
00. Xxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx Xxx.
00. Xxx Xxxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxx
00. Via D’Arco
27. Xxx Xx Xxxxx
00. Xxx Xx Xxxxx
00. Xxx Xx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxx Xxxxx
00. Xxx Xxx Xxxxxxx
00. V.le Edison
33. Xxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxx x’Xxxxxx
35. Xxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx X.xxx Xxxxxxxx
00. Xxx X.xxx Xxxxxxxxx
00. Via F.lli di Dio
43. Xxx X.xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. X.xx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Via Isonzo
55. X.xx Xxxxxx
00. Xxx Xxxx
00. X.xx Xxxxxxxxx
00. X.xx XXX Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. X.xx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxxx
00. Xxx Xxxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxxxx
00. X.xx Xxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxx Xxxxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxx
00. Xxx Xxxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
00. Xxx Xxx Xxxxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxx
00. X.xxx Xxxxxxx Xxxxx
90. P.zza della Cooperazione
91. P.zza della Chiesa
92. X.xxx Xxxx
93. X.xxx Xxx Xxxxxxx
00. X.xxx Xxxxxxxxx
95. P.zza Hiroshima e Nagasaky
96. P.zza del Lavoro
97. P.zza Marinai d’Italia
98. X.xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxx
00. P.zza Xxxxx Xxxxxxxxxx
100. P.zza Oldrini
101. P.zza Parri
102. P.zza Petazzi
103. P.zza I° Maggio
104. P.zza IV Novembre
105. P.zza della Repubblica
106. P.zza della Resistenza
107. P.zza Trento Trieste
108. X.xxx Xxxxxxxx Xxxxxx
000. X.xxx Xxxxxxxxx
000. Xxx Xxxx
000. Xxx Xxxxxx
000. Xxx Xx
000. Xxx Xxxxxxx
000. Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
000. X.xx Xxxxxxxxxxx
000. Xxx Xxxxxxxxxxxx
000. Xxx Xxxx
000. Xxx Xxxxxx
000. Xxx Xxxxx x Xxxxxxxx
000. Xxx Xxxxxxxxx
000. Xxx Xxx Xxxxxxxx
000. Xxx Xxx Xxxxxxx
000. Xxx Xxxxx
000. Xxx Xxxx
000. Xxx Xxxxxxx
000. Xxx Xxxxxxxxx
000. Xxx Xxxxxxxx
000. X.xx X. Xxxxx
000. Xxx Xxxxxx
000. Xxx Xxxxxx
000. Xxx Xxxxxx
000. Xxx Xxxx
000. Xxx Xxxxxx
000. Xxx XX Xxxxxxxxx
000. Xxx Xxxxx
000. Xxx Xxxxx
000. Xxx Xxxxx
000. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx
000. Xxx Xxxxx
000. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
000. Xxx Xxxxxxx
000. Via Zara