Ambito di applicazione del contratto Clausole campione

Ambito di applicazione del contratto. Destinatari del presente contratto collettivo nazionale di lavoro sono: − le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, di cui all’art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali; − le società facenti parte di gruppo bancario ivi compresa la capogruppo e gli Organismi indicati nell’elenco allegato B). Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro del personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche regolamentazioni in tema di orario e di inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento. Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l’eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate, per le attività di cui all’articolo 3 che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di legge e di contratto che dovrà comunque coinvolgere sia l'Azienda acquirente che alienante nonché l’eventuale ceduta, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L’Azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l’acquirente si impegni ad applicare il presente contratto con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l’applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti sia l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente c.c.n.l. in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo ...
Ambito di applicazione del contratto. 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
Ambito di applicazione del contratto. Art. 2 Nozione di controllo
Ambito di applicazione del contratto. Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato instaurati nei settori dell’informazione e della comunicazione sia tradizionale che digitale in qualsivoglia forma scritta, audio, video, su qualunque piattaforma idonea alla produzione di contenuti ivi compresi i media digitali quali a titolo esemplificativo i blog, i social network, le app mobile. Nello svolgimento dell’attività redazionale, le parti sono tenute al rispetto dell’articolo 21 della Costituzione, dell’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (“Ordinamento della professione di giornalista”) che fissa i princìpi deontologici e garantisce l’autonomia dei giornalisti nell’esercizio della professione sottolineando che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”, nonché a “promuovere lo spirito di collaborazione tra xxxxxxxx, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.
Ambito di applicazione del contratto. Questo articolo definisce il personale a cui viene applicato il CCNL ABI. La precedente definizione è rimasta intatta; si è aggiunto altresì un ulteriore comma, il 7, il quale prevede che in caso di allocazione a società non controllate dell’attività di gestione di NPL e/o UTP al personale ceduto continuerà ad essere applicato il CCNL ABI, tempo per tempo vigente.
Ambito di applicazione del contratto. Il presente Contratto ha ad oggetto l’erogazione della Banca in favore del Cliente del prestito denominato “Stipendio in Anticipo” secondo quanto previsto dai relativi termini e condizioni. Su richiesta, il Cliente può ottenere in qualsiasi momento una copia del presente Contratto.
Ambito di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina il rapporto di lavoro inter- corrente tra le Società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., Rai Cinema S.p.a., Rai Click S.p.a., Rai Net S.p.a., Rai Sat S.p.a., Rai Trade S.p.a., Rai Way S.p.a. - in seguito denominate “Società” - ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalle Società medesime con qualifica di quadro, impie- gato ed operaio.
Ambito di applicazione del contratto. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi ed ai dipendenti delle aziende controllate, che svolgono attività ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e ai sensi della lett. b) del comma 5 dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la neces- saria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento e le esigenze del sistema (v. gli articoli che seguono). Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizza- zione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale alloca- zione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all’articolo 3 che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto con le relative specificità. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 15, che dovrà comunque coinvolgere sia l’azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l’applicazione dei contratti complementari, che saranno concordati dalle Parti nazionali, che l’appalto anche ad aziende che non applichino il presente contratto, in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo 4. Sono esclusi dall’applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
Ambito di applicazione del contratto. 11 Art. 2 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni 12 Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili 13 Chiarimento A Verbale 13 Contratti Complementari 13 Art. 4 - Insourcing 14 Chiarimento A Verbale 14 Art. 5 - Nozione di controllo 14 Norma Transitoria 14 CAPITOLO II SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI 14 Premessa 14
Ambito di applicazione del contratto. Il presente accordo si applica agli impiegati delle aziende la cui attività esclusiva o prevalente è quella di esercizio di teatri di posa Per altro, nelle aziende che oltre all'attività di cui sopra svolgano in proprio anche attività come la produzione, il noleggio, lo sviluppo e stampa, il doppiaggio, ecc., il presente accordo verrà applicato al momento della sua entrata in vigore a tutti quegli impiegati che in linea di fatto godevano, come assegno individuato rilevabile dalla busta paga o da qualsiasi altro documento, dell'assegno di produzione di cui all'accordo 16 febbraio 1950. Per gli impiegati assunti dalle stesse aziende successivamente alla entrata in vigore del contratto 6 febbraio 1968, il medesimo sarà applicato soltanto agli impiegati tecnici addetti ai teatri di posa, esclusi gli impiegati amministrativi. Ai fini del secondo comma del presente articolo, su richiesta del lavoratore interessato l'azienda è tenuta a rilasciare una dichiarazione da cui risulti se dai propri documenti contabili appaia l'attribuzione dell'assegno di produzione.