Clausola sospensiva. Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso. * Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell’art. 8 della sezione II, Titolo X, Capitolo I (Pubblicità e Informazione Precontrattuale) delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. Spett.
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