Clausole di riservatezza. Fornitore e Cliente, nel corso del rapporto di fornitura e per anni 5 dopo la sua conclusione, saranno tenuti al rispetto più scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, finanziarie, disegni, grafici, relazioni, schemi, appunti, ecc), in occasione della esecuzione o preparazione del contratto, avranno reciprocamente appreso.
Clausole di riservatezza. Tutti gli elementi che CEV metterà a disposizione dell’Appaltatore per la realizzazione del presente Contratto, nonché documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito dell’ordine stesso dall’Appaltatore, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente documento, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di CEV, salvo il caso in cui l’Appaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da CEV che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche successivamente alla scadenza del Contratto, e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico. Sarà cura dell’Appaltatore garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, ritenendo l’Appaltatore responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, restando inteso che potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell’ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. (D.lgs. 30/6/2003 n. 196).
Clausole di riservatezza. Tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell’effettuazione delle attività per conto del cliente verranno considerate da Ambiente Analisi S.r.l. come riservate e non verranno portate a conoscenza di terzi senza la previa autorizzazione del cliente stesso, anche dopo la scadenza del contratto. Tale vincolo non è applicabile nel caso di ispezioni delle autorità competenti e di richieste specifiche da parte di Enti, in sede di audit esterni e nell’ambito di attività correlate all’accreditamento da parte di Accredia. Quando è richiesto per legge, il cliente è informato circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge stessa. Informazioni relative al cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) verranno considerate come riservate fra il cliente e Ambiente Analisi S.r.l.. Ambiente Analisi S.r.l. mantiene riservata l’identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e non può rilevarla al cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.
Clausole di riservatezza. Tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell’effettuazione delle attività per conto del Cliente verranno considerate da LabAnalysis come riservate e non verranno portate a conoscenza di terzi senza la previa autorizzazione del Cliente anche dopo la scadenza del contratto. Tale vincolo non è applicabile in ambito di ispezioni delle autorità competenti. Quando è richiesto per legge il Cliente è informato circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge. Informazioni relative al Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) verranno considerate come riservate fra il Cliente e LabAnalysis. LabAnalysis mantiene riservata l’identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e non può rilevarla al Cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.
Clausole di riservatezza. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare qualsiasi informazione organizzativa, logistica e strutturale di cui dovessero venire a conoscenza a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’accordo quadro.
Clausole di riservatezza. 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi informazione e dato esse si scambieranno dovrà essere ritenuto, e conseguentemente trattato, come riservato. In particolare, le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni tecniche, finanziarie e relative a know how, garantendosi reciprocamente che esse saranno comunicate al solo personale strettamente indispensabile, ciascuna Parte rispondendo comunque di qualunque eventuale violazione anche da parte del personale dalla stessa coinvolta.
2. Le Parti pertanto si impegnano a utilizzare tali dati e Informazioni esclusivamente entro i limiti dettati dall'oggetto del presente protocollo e comunque, ove ne ricorrano i presupposti, anche nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
Clausole di riservatezza. Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi al servizio oggetto del contratto. L'aggiudicatario è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante ACCAM S.P.A., di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio. E' fatto cogente obbligo all'Impresa appaltatrice di garantire che tutto il personale addetto conservi il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie eventualmente raccolte nell'espletamento del servizio. L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale della ditta appaltatrice, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Ditta ad ACCAM S.P.A., l'obbligo per la stessa Ditta appaltatrice di allontanare immediatamente l'operatore che sia venuto meno al divieto, e di perseguirlo in tutte le sedi competenti, preavvertendo ACCAM S.P.A., salva, in ogni caso, la responsabilità dello stesso Appaltatore ex articolo 1228 c.c..
Clausole di riservatezza. MECAVIT S.r.l. e Cliente, nel corso del rapporto di fornitura e per anni 5 dopo la sua conclusione, saranno tenuti al rispetto più scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, finanziarie, disegni, grafici, relazioni, schemi, appunti, ecc.), in occasione della esecuzione o preparazione del contratto, avranno reciprocamente appreso.
Clausole di riservatezza. Tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell’effettuazione delle attività per conto del Cliente verranno considerate da ChemService come riservate e non verranno portate a conoscenza di terzi senza la previa autorizzazione del Cliente anche dopo la scadenza del contratto. Tale vincolo non è applicabile in ambito di ispezioni delle autorità competenti. Quando è richiesto per legge il Cliente è informato circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge. Informazioni relative al Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) verranno considerate come riservate fra il Cliente e ChemService. ChemService mantiene riservata l’identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e non può rilevarla al Cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.
Clausole di riservatezza. Il vincitore di gara si impegna a rispettare le più stringenti norme di riservatezza su quanto appreso, mediante lo scambio di documentazione, mail e/o conversazioni con il Committente e/o i partner del Progetto CROSS e/o la Direzione di Progetto e/o i suoi singoli componenti. Il Committente e i Partner di Xxxxxxxx si impegnano a rispettare le più stringenti norme di riservatezza sugli aspetti tecnologici ed implementativi del Prodotto/Servizio di cui siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività. Il Vincitore si impegna altresì a proteggere i dati personali dei cittadini e/o delle organizzazioni coinvolte nei processi del Prodotto/Servizio, secondo le leggi vigenti di protezione della Privacy, i regolamenti degli Enti coinvolti, e le ulteriori restrizioni che la Direzione di Progetto riterrà opportuno applicare. Queste clausole saranno formalizzate in un separato accordo di riservatezza.