Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. 1. Gli enti adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL dell’1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. 1. Gli enti adottanoLe aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL dell’1.4.1999del 7 aprile 1999, adottano con proprio atto atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11.1991, n.93/131n.92/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico il codice-tipo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. 1. Gli enti adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL dell’1.4.1999del- l'1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della del- la Commissione Europea del 27.11.199127 novembre 1991, n.93/131n. 93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo.
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