Collaborazione familiare. 1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. 2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile. 3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio. 4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di un familiare deve presentare, congiuntamente al collaboratore familiare, comunicazione all’amministrazione comunale corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari. 5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune deve essere allegata all’originale della licenza d’esercizio e conservata a bordo.
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Samples: Regolamento Comunale Per Il Servizio Di Taxi, Regolamento Unificato Per Il Servizio Taxi
Collaborazione familiare. 1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 1012.
2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile.
3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di un familiare deve presentare, congiuntamente al collaboratore familiare, comunicazione all’amministrazione comunale corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari.
5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune deve essere allegata all’originale della licenza d’esercizio e conservata a bordo.
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Collaborazione familiare. 1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile.
3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4. Il titolare che intende avvalersi avvalersi, nello svolgimento del servizio servizio, della collaborazione di un familiare familiare, deve presentare, congiuntamente al collaboratore familiare, comunicazione all’amministrazione comunale corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari.
5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune deve essere allegata all’originale della licenza d’esercizio e conservata a bordo.
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Collaborazione familiare. 1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 1013.
2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile.
3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di un familiare deve presentarepresentare istanza al Sindaco in carta legale, congiuntamente corredata dei documenti necessari. Analogamente, il collaboratore familiare deve presentare istanza al collaboratore familiare, comunicazione all’amministrazione comunale Sindaco in carta legale corredata dai dei documenti e dalle dichiarazioni necessari.
5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune deve essere allegata all’originale della licenza d’esercizio e conservata a bordo.
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