Definizioni generali Clausole campione

Definizioni generali. Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
Definizioni generali. Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato: Abilitazione al Mercato Elettronico (o Abilitazione): il risultato della procedura che consente l’attribuzione delle autorizzazioni necessarie a vendere i propri servizi nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento; Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (o A.P.A.C.): l’Agenzia istituita ai sensi dell’articolo 39 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Definizioni generali appendice
Definizioni generali. Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni.
Definizioni generali. Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
Definizioni generali. (1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società, un trust ed ogni altra associazione di persone; b) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; c) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica; d) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell’altro Stato Contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente; e) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente; f) l’espressione “autorità competente” designa: (i) in Austria: Il Ministro Federale delle Finanze o suo delegato; (ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio; g) il termine “nazionali”, in relazione ad uno Stato Contraente, designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di quello Stato Contraente, e (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in quello Stato Contraente; h) l’espressione "attività economica" comprende l’esercizio delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendente. (2) Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili in quello Stato prevale sul significato attribuito alle espressioni ai sensi di altre leggi di quello Stato.
Definizioni generali. Anno assicurativo Appendice
Definizioni generali. Nel testo che segue si intendono per:
Definizioni generali. APPLICABILI A TUTTI GLI AMBITI DI COPERTURA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, A MENO CHE NON VENGA ESPRESSAMENTE INDICATO IL CONTRARIO. In tutti in casi in cui le parole o le frasi che seguono compaiono in grassetto e in corsivo nella presente polizza, avranno il significato seguente:
Definizioni generali. Ai fini del presente regolamento si definisce: