Common use of COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITA’ Clause in Contracts

COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITA’. 9.1 Tutti i prodotti della fornitura saranno sottoposti ad accettazione/approvazione/valutazione per verificare la rispondenza dei prodotti stessi ai requisiti ed alle specifiche richiesti nel Capitolato Tecnico, come indicato nel capitolo 10.5.1 del Capitolato Tecnico medesimo. 9.2 I servizi oggetto della fornitura sono soggetti a prove di collaudo nel rispetto dei termini e delle modalità dettagliatamente stabiliti al paragrafo 8.7 del Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A al Contratto Quadro. 9.3 Resta inteso che qualora in fase di primo collaudo i test effettuati non risultino conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 giorni solari; l’Amministrazione contraente entro 10 giorni dal secondo invio del “pronti al collaudo” procederà ad una seconda prova di collaudo. 9.4 In caso di esito sfavorevole della seconda prova, se entro 30 giorni solari non si arrivi all’esito positivo e concordato del collaudo, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, oltre all’applicazione delle penali previste, è facoltà dell’Amministrazione contraente di risolvere il Contratto Esecutivo. 9.5 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto Esecutivo. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche. 9.6 L’Amministrazione contraente provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione del presente Contratto Esecutivo anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali, e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. 9.7 In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione l’Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti previsti all’art. 12.10 del Contratto Quadro. 9.8 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente. 9.9 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione contraente ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9.10 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.

Appears in 5 contracts

Samples: Affidamento Di Ulteriori Servizi, Contratto Esecutivo, Contract for the Execution of a Cloud Qualification Platform and Related Marketplace

COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITA’. 9.1 Tutti i prodotti della fornitura saranno sottoposti ad accettazione/approvazione/valutazione per verificare la rispondenza dei prodotti stessi ai requisiti ed alle specifiche richiesti nel Capitolato Tecnico, come indicato nel capitolo 10.5.1 del Capitolato Tecnico medesimo. 9.2 I servizi oggetto della fornitura sono soggetti a prove di collaudo nel rispetto dei termini e delle modalità dettagliatamente stabiliti al paragrafo 8.7 del Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A al Contratto Quadro. 9.3 Resta inteso che qualora in fase di primo collaudo i test effettuati non risultino conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 giorni solari; l’Amministrazione contraente entro 10 giorni dal secondo invio del “pronti al collaudo” procederà ad una seconda prova di collaudo. 9.4 In caso di esito sfavorevole della seconda prova, se entro 30 giorni solari non si arrivi all’esito positivo e concordato del collaudo, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, oltre all’applicazione delle penali previste, è facoltà dell’Amministrazione contraente di risolvere il Contratto Esecutivo. 9.5 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto Esecutivo. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche. 9.6 L’Amministrazione contraente provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione del presente Contratto Esecutivo anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali, e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. 9.7 In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione l’Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti previsti all’art. 12.10 del Contratto Quadro. 9.8 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente. 9.9 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione contraente ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9.10 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Esecutivo, Contratto Esecutivo

COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITA’. 9.1 Tutti i prodotti della fornitura saranno sottoposti ad accettazione/approvazione/valutazione per verificare la rispondenza dei prodotti stessi ai requisiti ed alle specifiche richiesti nel Capitolato Tecnico, come indicato nel capitolo 10.5.1 del Capitolato Tecnico medesimo. 9.2 I servizi oggetto della fornitura sono soggetti a prove di collaudo nel rispetto dei termini e delle modalità dettagliatamente stabiliti al paragrafo 8.7 del Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A al Contratto Quadro. 9.3 Resta inteso che qualora in fase di primo collaudo i test effettuati non risultino conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 giorni solari; l’Amministrazione contraente entro 10 giorni dal secondo invio del “pronti al collaudo” procederà ad una seconda prova di collaudo. 9.4 In caso di esito sfavorevole della seconda prova, se entro 30 giorni solari non si arrivi all’esito positivo e concordato del collaudo, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, oltre all’applicazione delle penali previste, è facoltà dell’Amministrazione contraente di risolvere il Contratto Esecutivo. 9.5 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto Esecutivo. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche. 9.6 L’Amministrazione contraente provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione del presente Contratto Esecutivo anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da dal Fornitore attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali, e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. 9.7 In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione l’Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti previsti all’art. 12.10 del Contratto Quadro. 9.8 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente. 9.9 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione contraente ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9.10 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Esecutivo

COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITA’. 9.1 Tutti L’Amministrazione, direttamente o mediante terzi incaricati, procederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, ad effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida dell’ANAC, i prodotti della fornitura saranno sottoposti ad accettazione/approvazione/valutazione per verificare la rispondenza collaudi e le verifica di conformità dei prodotti stessi ai requisiti ed alle specifiche richiesti nel Capitolato Tecnicoservizi; i collaudi e le verifiche, come indicato nel capitolo 10.5.1 del Capitolato Tecnico medesimo. 9.2 I servizi oggetto della fornitura sono soggetti che potranno essere eseguiti anche a prove di collaudo campione, verranno effettuati, nel rispetto dei termini e delle secondo le modalità dettagliatamente e le specifiche stabiliti al paragrafo 8.7 nel Capitolato Tecnico che il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettare integralmente in ogni loro parte. 9.2 I collaudi e le verifiche si intendono positivamente superati solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A al Contratto QuadroTecnico. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi e delle verifiche sono a carico del Fornitore. 9.3 Resta inteso che qualora in fase Nel caso di primo collaudo i test effettuati non risultino conformi alle specifiche esito positivo dei collaudi e delle verifiche di dettaglio delle prove conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 giorni solari; l’Amministrazione contraente entro 10 giorni dal secondo invio del “pronti al collaudo” procederà ad una seconda prova di collaudoaccettazione”. 9.4 In caso di esito sfavorevole della seconda prova, se entro 30 giorni solari non si arrivi all’esito positivo e concordato del collaudo, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, oltre all’applicazione delle penali previste, è facoltà dell’Amministrazione contraente di risolvere il Contratto Esecutivo. 9.5 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto Esecutivo. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione dei collaudi/verifiche di tali verificheconformità. 9.6 L’Amministrazione contraente provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione del presente Contratto Esecutivo anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali, e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. 9.7 In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione l’Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti previsti all’art. 12.10 del Contratto Quadro. 9.8 9.5 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.)dall'ANAC. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente. 9.9 In ogni caso10.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, il comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Accordo Quadro, nel presente Contratto Esecutivo, nel Capitolato Tecnico e nei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico medesimo o nell'Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione applicherà al Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione contraente ed alla Consip S.p.A.le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, per quanto di propria competenza, di procedereivi compresa, in qualsiasi momento particolare, l’Appendice 4, qui da intendersi integralmente trascritte e anche senza preavvisoche il Fornitore, alle verifiche della piena con la sottoscrizione del Contratto Quadro e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettare in ogni loro parte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno, secondo quanto disposto all’art. 1382 del codice civile., nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento risoluzione del presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi di tali verifichegrave e reiterato inadempimento. 9.10 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte 10.2 Per le indicazioni relative alla buona modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’art. 14 dell’Accordo Quadro e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente, oltre che dalla Consip S.pnei relativi Allegati.A., per quanto di propria competenza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Esecutivo