Common use of Collaudo Clause in Contracts

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (22) 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto Stradale

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (2223) 3 (tre) DUE dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (2324) 6 (sei) UNO dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’AmministrazioneIl Proponente, trenta giorni prima dell’inizio dei lavori relativi alle attrezzature ad uso pubblico, notificherà al Comune di Napoli la data di inizio dei lavori. Il proponente nomina la commissione di collaudo o collaudatore unico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016. Il Proponente comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni dei progetti approvati. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Proponente. Le opere dovranno essere munite del certificato di regolare esecuzione o di collaudo ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016. Durante l’espletamento di ogni accertamento o verifica da parte del Comune di Napoli il Proponente si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente. Del collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (22) 3 (tre) dalla data e del collaudo in corso d’opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell’avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione dei lavori Lavori ai sensi del Regolamento LL.PP., nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e saranno portate a compimento nel termine di mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione del relativo verifiche previste per la Messa in Esercizio. Il certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, è redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del RegolamentoRegolamento LLPP. Gli atti delle operazioni di collaudo, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione unitamente ad ogni elemento utile per il controllo sull'andamento dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza devono essere trasmessi al responsabile del medesimo termineprocedimento.

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Samples: Convenzione

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (2220) 3 (tre) tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (2321) 6 (sei) sei dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì altresI tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

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Samples: Construction Contract

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, In questo paragrafo si definiscono le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (22) 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori tempistiche e saranno portate a compimento nel termine di mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’artcollaudo alle quali saranno sottoposte le attrezzature/arredi forniti. 229 del RegolamentoIn fase di AQ non sono previste verifiche di conformità o collaudi degli arredi offerti. In fase di AS, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni l’Azienda USL specificherà e prescriverà un tempo massimo a partire dalla data della relativa emissione ovverodel verbale di “Configurazione e Avvio operativo”, nel caso entro il quale tutti gli arredi forniti (sia le proposte di emissione ritardatabase sia le Opzioni) verranno sottoposti a Collaudo (inteso come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d’uso) da parte del Fornitore, decorsi trenta mesi dall’ultimazione in contraddittorio con l’Azienda. Tutti gli oneri e le spese dei lavoricollaudi sono a carico del Fornitore. Decorso tale termineL’Azienda potrà comunque, in alternativa, procedere al collaudo a campione sugli arredi forniti; resta, però, inteso che il collaudo potrà essere effettuato anche sull’ultima parte della fornitura, qualora la consegna venga ripartita. Sulle modalità di espletamento del collaudo e sui relativi esiti si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza rinvia a quanto sarà previsto nella documentazione dei singoli AS. APPENDICI Sono parte integrante del medesimo termine.presente Capitolato Tecnico le seguenti Appendici: Appendice 1 – SCHEDE TECNICHE PER MODULI DI OFFERTA DIVISE IN LOTTI

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Samples: Accordo Quadro

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno Il collaudo finale deve essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo finale avranno inizio nel termine secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di mesi (22) 3 (tre) dalla data regolare esecuzione, di ultimazione cui all'art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, da redigersi a cura del Direttore dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di non oltre tre mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dall'ultimazione dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’artlavori. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire Per tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, oggetto del presente appalto verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato redatto un certificato di collaudo, redatto collaudo secondo le modalità previste dagli articoli 215 e 238 del Regolamento di cui all’artesecuzione ed attuazione. 229 del Regolamento, II certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavoridall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà intende tacitamente approvato ancorché l’atto l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e dell'articolo 123 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento di esecuzione ed attuazione sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

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Samples: Contratto D’appalto

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (2228) 3 (tre) TRE dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (2329) 6 (sei) TRE dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

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Samples: Contract for Public Works

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali Le spese relative al collaudo dell’intera fornitura si intendono a carico della ditta aggiudicataria. Le verifiche che potranno essere disposti dall’Amministrazionesaranno effettuate per il superamento del collaudo saranno volte a certificare il pieno funzionamento delle varie parti e della globalità dei singoli sistemi, le operazioni la completezza e l’aderenza della fornitura in base a quanto ordinato e in generale agli elementi del contratto. I pagamenti relativi ai canoni spettanti non saranno effettuati se non previo superamento del collaudo stesso con esito positivo. I verbali di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (22) 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori con la certificazione del superamento positivo dello stesso dovranno essere redatti e saranno portate a compimento nel termine di mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione del relativo certificato firmati dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria, o suo delegato, e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni controfirmati dai componenti della commissione di collaudo che sarà nominata dalla Stazione Appaltante. Il collaudo si considera accettato alla data in cui la commissione di collaudo accerti la presenza e il corretto funzionamento e la conformità dell’intera fornitura. Non sono previste forme di collaudo parziali. Poiché per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti dell’intero sistema potrebbero servire più giorni e che la messa a regime del nuovo sistema non deve bloccare l’attività dei servizi dovrà essere redatto un piano di cui all’artcollaudo organizzato con dettaglio e con tempistiche realistiche da allegare all’offerta e da rendere definitivo durante la fase propedeutica di avvio del servizio. 227 Prerequisito fondamentale per l’esecuzione del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnatocollaudo è la completa messa regime e l’effettiva funzionalità in routine del sistema. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato In fase di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non accerterà che: il sistema sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza funzionante e conforme alle richieste del medesimo terminepresente Capitolato.

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Samples: Procurement Agreement

Collaudo. A prescindere Il collaudo della soluzione fornita, una volta installata, configurata e collegata al sistema preesistente, verrà effettuato da una commissione nominata dall’Istituto e alla presenza dell’Impresa. L’Impresa dovrà assicurare alla commissione di collaudo il necessario supporto tecnico per lo svolgimento delle xxxxx.Xx documentazione che l’Impresa dovrà fornireall’Istituto prima dell’inizio del collaudo è la seguente: - Manuali tecnici di riferimento relativi alla soluzione fornita; - Documentazione della configurazione iniziale della soluzione fornita; - Manuali e guide per la configurazione e la gestione della soluzione fornita; - Piano di Collaudo contenente tutti i test che si dovranno effettuare per verificare il funzionamento generale e il rispetto dei requisiti minimi indicati nel capitolo 4; Il piano di collaudo dovrà essere visionato e approvato dalla commissione nominata dall’Istituto che potrà modificare e/o integrare tali test a suo insindacabile giudizio. In caso di non superamento del collaudo, l’Impresa avrà a disposizione 15 giorni lavorativi per risolvere le eventuali anomalie e trasmettere un nuovo pronti al collaudo. Al termine di ogni collaudo sarà redatto un apposito verbale sottoscritto dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le componenti della commissione INPDAP e dai rappresentanti dell’impresa fornitrice presenti alle operazioni di collaudo. Al superamento con esito positivo del collaudo finale avranno inizio nel termine della soluzione si avvierà il servizio di mesi (22) 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori supporto e saranno portate a compimento nel termine di mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti manutenzione di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che al § 6 e il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità training di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termineal § 7.

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Samples: Capitolato Tecnico

Collaudo. A prescindere dai I collaudi parziali devono accertare che potranno essere disposti dall’Amministrazionela fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offerta. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicataria. Ove i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le operazioni cause di collaudo finale avranno inizio nel non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di mesi 10 (22dieci) 3 (tre) dalla data giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione diritto del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazionecontratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso previsto dall’art. 219di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, che provvederà al loro ritiro a propria sua cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le . Le operazioni di relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data rappresentante della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termineditta aggiudicataria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni La modalità di esecuzione delle varie attività di collaudo finale avranno inizio della fornitura avverranno sulla base di liste di riscontro (checklist) che indirizzano tutte le caratteristiche richieste del presente documento. Il piano di collaudo del sistema e le liste di riscontro dovranno essere presentati dal Fornitore e approvati dal Committente. La pianificazione del collaudo deve essere in accordo con il piano di installazione e di attivazione del sistema. Il collaudo dovrà accertare che la soluzione sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante, sia perfettamente integrata con la struttura applicativa pre-esistente, soddisfi le esigenze previste e sia conforme alle indicazioni contenute nel termine presente capitolato tecnico. Il Fornitore si impegna alla tempestiva eliminazione di mesi tutti i difetti e/o vizi eventualmente riscontrati in sede di collaudo. Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove di collaudo (22eventuali strumenti di misura, manodopera, ecc.) 3 (tre) dalla data dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità del Fornitore. La soluzione si intenderà collaudata positivamente solo dopo l'eliminazione definitiva di ultimazione dei ogni difetto e /o vizio eventualmente riscontrati in sede di collaudo e la firma dell'accettazione lavori e saranno portate a compimento nel termine da parte del Committente. Nel caso di mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione collaudo negativo per responsabilità del relativo certificato e l’invio dei documenti all’AmministrazioneFornitore, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, lo stesso è tenuto a propria cura e spesespese ad eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 15 giorni, mettere ferma l'applicazione delle penali previste dal contratto fino al collaudo con esito positivo. Eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni causa di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta forza maggiore dovranno essere comunicati tempestivamente dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termineFornitore al Committente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’AmministrazioneIl Collaudo finale della fornitura sarà effettuato entro giorni 15 (quindici) dall'ultimazione della medesima fornitura, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (22) 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione del relativo certificato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il collaudo comprenderà verifiche di tipo qualitativo, quantitativo e l’invio dei documenti all’Amministrazionefinale. In particolare saranno effettuati, salvo in contraddittorio fra le parti, i test sul funzionamento delle singole componenti fornite e si verificherà la rispondenza delle stesse con le specifiche tecniche offerte in sede di gara. In ogni caso, il caso previsto dall’artDi.S.S.P.A. potrà effettuare i test che considererà necessari allo scopo di verificare che la fornitura soddisfi i requisiti. 219Se la fornitura o qualunque componente di essa non superasse il collaudo ovvero la Ditta riconosca che quanto fornito non sia in accordo con le specifiche tecniche richieste, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovràfermi restando i diritti già acquisiti dal Di.S.S.P.A., a propria cura e spese, la Ditta dovrà mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed senza nessun addebito, aggiuntivo e/o sostitutivo, ciò che si rendesse necessario per mettere la fornitura in condizioni di passare i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnatotest. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighiil nuovo collaudo dovesse risultare nuovamente negativo, il Collaudatore Di.S.S.P.A. potrà disporre che sia provveduto d’ufficio dichiarare la risoluzione del contratto, e procedere alla aggiudicazione della gara alla Ditta seconda classificata nella Graduatoria di Merito. In tal caso la spesa relativanuova assegnazione avverrà in danno al primo aggiudicatario, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 con conseguente imputazione del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo terminedanno subito.

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Samples: Capitolato d'Onere

Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni 1. Le attività di collaudo finale avranno inizio nel termine saranno svolte in contraddittorio con l’aggiudicatario, che avrà l’obbligo di mesi (22) 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (23) 6 (sei) dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione richiesta, nonché di fornire ogni informazione ritenuta utile dalla Commissione. 2. Ai fini del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti collaudo, l'aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità del proprio personale tecnico e specialistico per l'esecuzione delle misure, delle prove e dei test di verifica. 3. Tutte le operazioni spese necessarie per l’espletamento delle attività di collaudo saranno a carico dell’aggiudicatario. 4. I collaudi si svolgeranno nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dal disciplinare tecnico. 5. Al termine di ciascun collaudo, la Commissione dovrà redigere un apposito verbale dal quale risultino le verifiche e gli accertamenti compiuti, nonché le eventuali inadempienze riscontrate. 6. Nel caso in cui riscontri ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, la Commissione dovrà assegnare all’aggiudicatario un congruo termine per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguitiadempiere, comunque non superiore a giorni trenta, dandone comunicazione all’Amministrazione per l’eventuale applicazione delle penali. 7. InoltreL’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ove l’aggiudicatario, ove durante decorso il collaudo venissero accertati i difetti termine assegnato, non ottemperi, secondo quanto attestato dalla Commissione, alle richieste di cui all’artal comma precedente. 8. 227 L’inadempienza derivante da forza maggiore, caso fortuito o da cause imputabili esclusivamente all’Amministrazione Regionale non potrà dare luogo alla risoluzione. 9. L’esito positivo del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità seguito dall’approvazione da parte dell’Amministrazione, comporta accettazione definitiva delle forniture di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo terminebeni e servizi resi.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro