Collegio dei Probiviri. Il Direttore Il Direttore 1. L’assemblea federale dei soci in apposita seduta ordinaria e\o straordinaria elegge i probiviri federali costituenti il collegio dei probiviri in conformità allo statuto federale. 2. Spetta ai Probiviri la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i componenti dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. 3. La lettera di contestazione degli addebiti deve pervenire alla Segreteria dei Probiviri non oltre 30 giorni dagli atti o dai fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più componenti dell’Associazione e deve contenere l’illustrazione dei fatti e degli atti. 4. I probiviri nominano tra i componenti un segretario. Spetta al Segretario dei Probiviri, attivare le fasi per la formale costituzione del collegio e supportare le successive attività, in particolare: a) richiedere all’autore del fatto e/o atto contestato di nominare nei successivi dieci giorni un garante delle proprie ragioni, scelto tra i soci dell’associazione; b) convocare, entro i dieci giorni successivi la riunione per la formale costituzione del collegio e per l’apertura della fase istruttoria. In tale sede i Probiviri dichiarano per iscritto che non ricorrono fattispecie di incompatibilità, previste dalle leggi, dallo Statuto. Spetta poi al Presidente del collegio informare le parti dell’avvenuta costituzione del collegio. 5. Le parti possono ricusare i Probiviri nominati, nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile, entro e non oltre i dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del collegio arbitrale. 6. I probiviri adottano il provvedimento entro tre mesi dalla prima riunione.
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Samples: Regolamento Federale
Collegio dei Probiviri. Il Direttore Il Direttore
1. L’assemblea federale Il Collegio dei soci in apposita seduta ordinaria e\o straordinaria elegge i probiviri federali costituenti il collegio dei probiviri in conformità allo statuto federaleProbiviri giudica su controversie derivanti da violazioni dello Statuto o del codice Etico del Consorzio.
2. Spetta ai Il Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie è costituito dal Presidente del Consorzio, da due membri effettivi e da due supplenti per i quali è indicato l’ordine di qualunque natura insorte priorità per le eventuali necessità di subentro. Sono eletti tra i componenti dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamenteesperti di diritto e/o di economia.
3. La lettera di contestazione degli addebiti deve pervenire alla Segreteria dei Probiviri non oltre 30 giorni dagli atti o dai fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più componenti dell’Associazione I membri effettivi e deve contenere l’illustrazione dei fatti e degli attii supplenti vengono eletti con le stesse modalità del Presidente del Consorzio.
4. I probiviri nominano tra i componenti un segretario. Spetta al Segretario dei ProbiviriOgni componente resta in carica per tre anni, attivare le fasi per la formale costituzione del collegio e supportare le successive attività, in particolare: a) richiedere all’autore del fatto e/o atto contestato di nominare nei successivi dieci giorni un garante delle proprie ragioni, scelto tra i soci dell’associazione; b) convocare, entro i dieci giorni successivi la riunione per la formale costituzione del collegio e per l’apertura della fase istruttoria. In tale sede i Probiviri dichiarano per iscritto che non ricorrono fattispecie di incompatibilità, previste dalle leggi, dallo Statuto. Spetta poi al Presidente del collegio informare le parti dell’avvenuta costituzione del collegioed è rieleggibile.
5. Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha l’obbligo di convocare il Collegio stesso, ove abbia materia da giudicare.
6. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere ai componenti.
7. La prestazione dei Probiviri è svolta in modo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle mansioni svolte fuori sede.
8. Il Collegio dei Probiviri esprime parere sulle proposte di modifica dello statuto.
9. Il Collegio giudica, sulle istanze pervenutegli per iscritto, e deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall’apertura del giudizio.
10. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere spediti a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri presso la stessa sede del consorzio.
11. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento amichevole della vertenza e/o controversia.
12. Le parti possono ricusare i Probiviri nominati, nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile, deliberazioni del Collegio sono emanate entro e non oltre i dieci il termine di 90 giorni dalla comunicazione della costituzione del collegio arbitralerichiesta di giudizio o di parere formulato dagli organi o dai Soci.
613. I probiviri adottano il provvedimento entro tre mesi dalla prima riunioneDelle deliberazioni del Collegio è data tempestiva comunicazione agli interessati nonché al Presidente del Consiglio Direttivo.
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Samples: Consortium Agreement
Collegio dei Probiviri. Il Direttore Il Direttore
1. L’assemblea federale dei soci in apposita seduta ordinaria e\o straordinaria elegge i probiviri federali costituenti il collegio dei probiviri in conformità allo statuto federale.
2. Spetta ai Probiviri la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i componenti dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.
3. La lettera di contestazione degli addebiti deve pervenire alla Segreteria Collegio dei Probiviri non oltre si riunisce la prima volta entro 30 giorni dagli atti o dai fatti ritenuti pregiudizievoli dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione per: - eleggere il proprio Presidente e Segretario; - ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso. Il Collegio, in presenza di questioni da una o più trattare, si riunisce presso la sede legale dell’associazione, secondo un calendario e modalità concordati collegialmente. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Cause di decadenza dei componenti dell’Associazione sono le stesse previste per i Consiglieri e deve contenere l’illustrazione dei fatti e degli atti.
4indicate dall’articolo 14 dello Statuto associativo. I probiviri nominano tra i componenti un segretario. Spetta Il ricorso al Segretario Collegio dei Probiviri, attivare le fasi per la formale costituzione del collegio e supportare le successive attivitàqualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in particolare: a) richiedere all’autore del fatto e/o atto contestato di nominare nei successivi dieci giorni un garante delle proprie ragioni, scelto tra i soci dell’associazione; b) convocare, entro i dieci giorni successivi la riunione per la formale costituzione del collegio e per l’apertura della fase istruttoria. In tale sede i Probiviri dichiarano per iscritto che non ricorrono fattispecie di incompatibilità, previste dalle leggi, dallo Statuto. Spetta poi forma scritta al Presidente del collegio informare Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dall’avvenuta conoscenza della stessa. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve:
a) consentire il più ampio contraddittorio delle parti;
b) privilegiare la conciliazione tra le parti dell’avvenuta costituzione del collegio.parti;
5c) definire le pendenze in tempi brevi, in ogni caso entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria, inviando immediatamente agli interessati e al Consiglio Direttivo Nazionale le decisioni prese;
d) redigere in forma scritta le dichiarazioni degli interessati, anche se fatte oralmente, facendole sottoscrivere dagli stessi e tenere un regolare registro sul quale annotare tutte le decisioni, archiviando ordinatamente tutta la relativa documentazione. Le parti possono ricusare i Probiviri nominati, nei casi e con le modalità previste dal codice sanzioni sono immediatamente esecutive. Il provvedimento di procedura civile, entro e non oltre i dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del collegio arbitralesospensione comporta la conseguente sospensione dei diritti dello status di Socio.
6. I probiviri adottano il provvedimento entro tre mesi dalla prima riunione.
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Samples: Regolamento
Collegio dei Probiviri. Il Direttore Il Direttore
1. L’assemblea federale Il Collegio dei soci in apposita seduta ordinaria e\o straordinaria elegge i probiviri federali costituenti il collegio Probiviri sarà composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di MTS, che nominerà anche uno dei probiviri in conformità allo statuto federalemembri quale presidente. La sede del Collegio dei Probiviri è presso gli uffici di MTS.
2. Spetta ai I membri del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie saranno scelti tra persone indipendenti di qualunque natura insorte tra comprovata competenza in questioni riguardanti i componenti dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamentemercati finanziari.
3. La lettera durata dell'incarico è di contestazione tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri lasci la posizione prima della scadenza del termine della sua nomina, il Consiglio di Amministrazione di MTS nomina un sostituto; tale nomina dura per un periodo uguale al resto della durata del mandato degli addebiti deve pervenire alla Segreteria altri membri del Collegio dei Probiviri non oltre 30 giorni dagli atti o dai fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più componenti dell’Associazione e deve contenere l’illustrazione dei fatti e degli attiProbiviri.
4. I probiviri nominano tra i componenti un segretario. Spetta al Segretario Le decisioni del Collegio dei Probiviri, attivare le fasi per la formale costituzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell’istanza di riesame, sono adottate in conformità alla legge e vanno notificate prontamente alle parti. La lingua del collegio e supportare le successive attività, in particolare: a) richiedere all’autore del fatto e/o atto contestato di nominare nei successivi dieci giorni un garante delle proprie ragioni, scelto tra i soci dell’associazione; b) convocare, entro i dieci giorni successivi la riunione per la formale costituzione del collegio e per l’apertura della fase istruttoria. In tale sede i Probiviri dichiarano per iscritto che non ricorrono fattispecie di incompatibilità, previste dalle leggi, dallo Statuto. Spetta poi al Presidente del collegio informare le parti dell’avvenuta costituzione del collegioprocedimento è l'italiano.
5. Le parti possono ricusare i Probiviri nominatiIl presidente del Collegio dei Probiviri, nei casi e d'intesa con le modalità previste dal codice di procedura civilegli altri membri, entro e non oltre i dieci giorni dalla comunicazione affida l'esame della costituzione questione ad un solo membro del collegio arbitraleCollegio.
6. I probiviri adottano il provvedimento entro tre mesi dalla prima riunioneLe decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le parti e se una delle parti promuove l'arbitrato, non saranno vincolanti per gli arbitri, che hanno le più ampie prerogative e poteri per riesaminare l'intera controversia senza alcuna preclusione.
7. Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte perdente.
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Samples: Regolamento
Collegio dei Probiviri. Il Direttore Il Direttore
1. L’assemblea federale Il Collegio dei soci in apposita seduta ordinaria e\o straordinaria elegge i probiviri federali costituenti Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di CC&G, che provvede altresì a eleggere tra questi il collegio presidente. Il Collegio dei probiviri in conformità allo statuto federale.Probiviri ha sede presso CC&G.
2. Spetta ai I membri del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie sono scelti fra persone indipendenti e di qualunque natura insorte tra i componenti dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamentecomprovata competenza in materia di mercati finanziari.
3. La lettera durata dell’incarico è di contestazione degli addebiti deve pervenire tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi dall’incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di CC&G provvede alla Segreteria dei Probiviri non oltre 30 giorni dagli atti o dai fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più componenti dell’Associazione e deve contenere l’illustrazione dei fatti e degli attinomina del suo sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
4. I probiviri nominano tra i componenti un segretario. Spetta al Segretario Le valutazioni del Collegio dei ProbiviriProbiviri sono motivate e rese, attivare le fasi per la formale costituzione secondo diritto e nel rispetto del collegio e supportare le successive attività, in particolare: a) richiedere all’autore principio del fatto e/o atto contestato di nominare nei successivi dieci giorni un garante delle proprie ragioni, scelto tra i soci dell’associazione; b) convocarecontraddittorio, entro i dieci 30 (trenta) giorni successivi la riunione per la formale costituzione del collegio e per l’apertura della fase istruttoria. In tale sede i Probiviri dichiarano per iscritto che non ricorrono fattispecie di incompatibilità, previste dalle leggi, dallo Statuto. Spetta poi al Presidente del collegio informare le parti dell’avvenuta costituzione del collegiodal momento nel quale il Collegio ne è investito.
5. Le parti possono ricusare i Il presidente dei Probiviri nominatiha facoltà di assegnare, nei casi e di intesa con le modalità previste dal codice di procedura civilegli altri membri del Collegio, entro e non oltre i dieci giorni dalla comunicazione la valutazione della costituzione questione ad un solo membro del collegio arbitraleCollegio. La lingua del procedimento è l’italiano.
6. I probiviri adottano Le valutazioni dei Probiviri sono comunicate tempestivamente ai Partecipanti in forma scritta. Esse non hanno efficacia vincolante per le parti e, ove una di questa instauri un procedimento arbitrale ai sensi del comma 7, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
7. Le eventuali controversie tra CC&G e il provvedimento entro tre mesi dalla prima riunionePartecipante relative e/o conseguenti al Regolamento, che non siano state risolte attraverso la condivisione delle Parti delle valutazioni del Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti commi, sono deferite ad un Collegio Arbitrale.
8. Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.
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