Testo Regolamento
Testo Regolamento
Articolo 1 COSTITUZIONE
1.1 MODIFICA STATUTARIA
Articolo 2 DENOMINAZIONE E SEGNI SOCIALI - USO
Articolo 3 QUOTA SOCIALE E CONTRIBUTO OBBLIGATORIO
Articolo 4 - SOCI
4.1 AMMISSIONE
4.2 QUOTE E CONTRIBUTI
4.3 ESCLUSIONE
Articolo 5 AUTONOMI ENTI A MARCHIO ANFFAS E CONSORZIO
Articolo 6 CARICHE SOCIALI
6.1 ELEGGIBILITA’/ INCOMPATIBILITA’
6.2 SOSTITUZIONE
6.3 AMMINISTRATORI
6.4. RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI Articolo 7 ASSEMBLEA
7.1 COSTITUZIONE
7.2 CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE
7.3 COMPITI
7.4 FUNZIONAMENTO
7.5 ASSEMBLEA ELETTIVA
7.6 COMMISSIONE ELETTORALE Articolo 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1 FUNZIONAMENTO
8.2 COMPETENZE
Articolo 9 PRESIDENTE NAZIONALE
Articolo 10 TESORIERE
Articolo 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Articolo 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 13 DIRETTORE GENERALE
Articolo 14 BILANCI E DISAVANZI DI GESTIONE
14.1 BILANCIO PREVENTIVO
14.2 BILANCIO CONSUNTIVO
14.3 AVANZO DI GESTIONE
14.4 DISAVANZO DI GESTIONE
14.5 DISAVANZO ASSOCIATIVO – CONTABILITA’ STRALCIO Articolo 15 ONORIFICENZE
Articolo 16 NORME TRANSITORIE
Articolo 1 – COSTITUZIONE
Xxxxxx Xxxxx (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) costituita in Roma il 28 marzo 1958, con atto del Notaio Xxxxx Xxxxxxxxx rep. n. 12572 racc. n. 6056:
- in data 18/12/1964, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n°1542/64;
- in data 9/09/1976 è stata iscritta al n. 266 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma;
- in data 25/02/2000 ha acquisito la qualificazione di Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale);
- in data 27/10/2004 è stata iscritta al n. 95 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Anffas Onlus è regolata dal proprio Atto costitutivo, dallo Statuto, dalle leggi vigenti in materia di Enti non commerciali e, più specificatamente, dalla disciplina delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - Onlus di cui D. Lgs. 460/97 ed alla Legge 383/2000 sulle Associazioni di Promozione sociale, nonché dal presente Regolamento.
1.1 MODIFICA STATUTARIA
Anffas Onlus, con l’approvazione della modifica statutaria del 25-26/11/2000, ha riorganizzato la propria attività sul modello associativo di tipo federale superando la tradizionale struttura con unitaria personalità giuridica.
Pertanto si è realizzata piena autonomia giuridica, oltre che patrimoniale e gestionale, delle realtà locali Anffas.
Anffas Onlus ha, quindi, modificato la propria fisionomia associativa, passando da una struttura la cui base sociale era rappresentata da soci-persone fisiche e con una articolazione territoriale che si configurava in circa 200 sezioni, nonché in 13 comitati regionali, ad una struttura la cui base sociale è rappresentata dalle Associazioni locali socie.
Si è, inoltre, prevista la costituzione di Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali Socie, nonché la possibilità di concedere il marchio Anffas ad altri autonomi Enti con fini e scopi analoghi a quelli di Anffas Onlus.
A seguito dell’intervenuta modifica statutaria, sono da ritenersi, quindi, parte dell’unitaria Struttura Associativa:
- Anffas Onlus;
- Associazioni locali socie;
- Associazioni Regionali o Coordinamenti (Organismi Regionali) riconosciuti da Anffas Onlus;
- Autonomi Enti a marchio Anffas e loro Consorzi.
Queste, in breve, sono denominate anche “strutture associative”.
Articolo 2 - DENOMINAZIONE E SEGNI SOCIALI - USO
Oltre a quanto stabilito dall’art. 4 bis dello Statuto, l’uso del marchio Anffas Onlus (segni sociali), può essere concesso, esclusivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale, ad Autonomi Enti aventi scopi analoghi a quelli di Anffas Onlus, previo parere consultivo favorevole dell’Associazione locale socia sul cui territorio ha sede l’Ente richiedente e/o dell’Organismo Regionale rappresentativo delle Associazioni locali socie, competente per territorio.
Il Consiglio Direttivo può autorizzare organismi o iniziative costituite e/o partecipate all’Associazione a fregiarsi dell’acronimo e ad utilizzare il marchio.
Articolo 3 – QUOTA SOCIALE E CONTRIBUTO OBBLIGATORIO
In attuazione degli art. 5 e 10 dello Statuto il Consiglio Direttivo Nazionale annualmente definisce la quota sociale annua e il contributo obbligatorio annuo secondo i criteri di cui ai successivi punti
a) e b).
a) La Quota Sociale annua, uguale per tutti i Soci, è calcolata con riferimento al Socio con il numero minimo di iscritti previsto dall’art. 4.1 lett. a) del presente Regolamento.
b) Il Contributo Obbligatorio annuo varia da Socio a Socio ed è calcolato, oltre che sugli iscritti dell’Associazione locale Socia con una franchigia di 30, percentualmente sul totale delle entrate di ciascun Socio desunto dall’ultimo bilancio sociale al netto delle quote sociali e dei proventi a rendicontazione, previo esame e riscontro da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Le quote così determinate saranno sottoposte all’Assemblea per l’approvazione.
4.1 AMMISSIONE
Le Associazioni locali richiedenti, per essere ammesse quali socie, oltre ai requisiti irrinunciabili fissati dallo Statuto, devono:
a) avere almeno trenta iscritti;
b) obbligarsi a versare la quota associativa e il contributo obbligatorio, quest’ultimo nella misura che sarà determinata ai sensi del presente Regolamento. La quota associativa deve essere corrisposta, indipendentemente dal momento nel quale viene formulata la richiesta di adesione, nella misura pari all’intera quota annuale;
c) presentare, unitamente alla richiesta di ammissione a socio, l’elenco dei propri iscritti (soci famigliari, soci amici) come risultante dall’atto costitutivo, corredato di tutti i necessari dati;
In presenza di eventuali Enti collegati, fornirne elenco degli stessi ed ogni utile elemento atto ad identificare i rapporti intercorrenti con tali enti, aggiornandolo ogni anno.
Tale obbligo sussiste anche per le tutte le Associazioni locali socie a prescindere dalla data di acquisizione dello status di socio.
Il Presidente dell’Associazione locale socia, sotto la propria personale responsabilità, dovrà accertare:
- Per i soci famigliari, il grado di parentela e la condizione di disabilità intellettiva e/o relazionale del proprio famigliare;
- Per i soci amici, che gli stessi siano in possesso dei requisiti statutari per l’acquisizione di status di socio amico e che il loro numero non superi il 30% del numero complessivo dei propri associati;
- Che sia stata acquisita, nel rispetto della vigente normativa in materia, espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte di tutti i propri soci, con espressa autorizzazione all’utilizzo di tali dati per tutti i fini intra-associativi.
I dati degli iscritti devono essere aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi, esclusivamente attraverso il sistema informatico unificato (anagrafe soci), all’uopo predisposto, entro il 20 gennaio di ogni anno, alla sede nazionale.
Ad ogni iscritto dell’Associazione locale socia deve essere rilasciata, entro 30 gg. dalla prima iscrizione e successivamente, entro il mese di gennaio di ogni anno, la tessera, su modello unificato, predisposta dall’Associazione a firma del Presidente Nazionale e del Presidente dell’Associazione Socia di appartenenza dell’iscritto.
La qualità di Associazione locale socia si acquista dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Per avviare l’iter di costituzione di una nuova Associazione locale, il gruppo promotore dovrà acquisire preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio della sede nazionale. Anffas Onlus, di concerto con l’Associazione locale socia territorialmente più vicina e/o con l’Organismo regionale rappresentativo dei soci territorialmente competente, indicherà un “tutor” con il compito di affiancamento, a garanzia del corretto iter di costituzione. L’ammissione, su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, viene deliberata, con le maggioranze relative all’ordinaria amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione e comunicata a mezzo raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo legalmente riconosciuto.
L’Associazione richiedente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta, deve deliberare:
- l’adeguamento e integrazione del proprio Statuto, se richiesti da XXXXXX Xxxxx al momento dell’ammissione;
- l’accettazione delle altre condizioni eventualmente richieste.
La domanda di ammissione, indirizzata al Presidente di Xxxxxx Xxxxx, deve essere inoltrata con lettera raccomandata A/R o altro idoneo mezzo legalmente riconosciuto, ed accompagnata dai seguenti documenti, in copia conforme agli originali:
1) Atto costitutivo, Statuto ed eventuali Regolamenti adottati;
2) delibera assembleare richiedente l’ammissione, corredata da una dichiarazione attestante il numero dei Soci e che gli stessi possiedono tutti i requisiti e rispettano le previste percentuali;
3) il bilancio approvato degli ultimi tre anni o di tutti i bilanci, se sorta da meno di tre anni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora riscontri nella Associazione richiedente difetti nei requisiti associativi tali da pregiudicare l’accettazione della domanda, comunica mediante raccomandata A/R, o altro idoneo mezzo legalmente riconosciuto, l’attuale impossibilità ad accettare la domanda, individuando dettagliatamente i requisiti associativi risultati carenti e fissa un termine entro il quale l’Associazione richiedente deve provvedere a correggere tali difetti.
Entro tale termine l’Associazione richiedente deve nuovamente inoltrare ad Xxxxxx la domanda di ammissione, accompagnata dai documenti di cui al punto 1), 2), 3) del presente articolo.
Se l’Associazione richiedente non pone in essere gli atti richiesti dal precedente comma, entro il termine stabilito, si intende implicitamente rinunciataria alla domanda di ammissione.
4.2 QUOTE E CONTRIBUTI
Il computo degli iscritti delle Associazioni locali socie è sempre riferito al 31 dicembre dell’anno precedente o, per quelle neo-costituite, al momento della presentazione dell’istanza di ammissione. Il versamento della quota sociale annua deve avvenire:
- per i nuovi Soci, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’accoglimento della domanda;
- per gli altri soci, entro il 31 maggio di ogni anno.
La quota sociale annua e il contributo obbligatorio annuo, definito secondo i criteri di cui all’art. 3 del presente Regolamento, sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per l’approvazione. Il versamento del contributo obbligatorio deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 Maggio di ciascun anno quando l’importo è inferiore a € 2.500,00 e, nell’eventualità di importo superiore, in due tranches, di cui una prima, corrispondente al 50%, entro il 31 maggio e il rimanente entro il 31 ottobre.
Il bilancio annuale delle Associazioni locali socie, redatto e approvato dagli organi competenti, nel rispetto delle normative vigenti e dello schema–tipo di bilancio predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere inviato, entro i 15 giorni successivi alla approvazione, alla sede Nazionale e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Le Associazioni locali socie sospese devono regolarmente versare sia la quota sociale annua che il contributo obbligatorio.
Per le Associazioni locali socie escluse o recedute, la quota sociale annua è dovuta per intero, mentre il contributo obbligatorio è dovuto proporzionalmente al tempo di piena appartenenza all’Associazione.
4.3 ESCLUSIONE
L’esclusione dell’Associazione locale socia, ai sensi dell’articolo 6 dello statuto è deliberata, previo parere del Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Direttivo Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
E’ fatta salva la facoltà dell’Associazione locale socia esclusa di proporre ricorso alla prima Assemblea nazionale utile.
Il ricorso deve essere presentato, a mezzo racc.a.r., entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta delibera di esclusione.
Su conforme lodo del Collegio dei Probiviri, nelle more del pronunciamento da parte dell’Assemblea Nazionale, lo status di socio dell’Associazione locale interessata, è sospeso.
E’ obbligo del Presidente Nazionale riferire alla prima Assemblea utile in merito alle eventuali esclusioni delle associazioni locali socie deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L’esclusione delle Associazioni locali socie viene comunicata a tutte le strutture associative entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Le Associazioni locali socie sono tenute ad inviare, entro giorni 15 dalla loro adozione, eventuali modifiche allo Statuto e/o al Regolamento associativo. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le eventuali modifiche intervenute nelle cariche dei propri organi associativi.
In presenza di persistenti inadempienze, da parte di una Associazione locale socia, agli obblighi statutari, regolamentari o deliberativi, anche segnalate dagli Organismi regionali, giusto quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto associativo, il Consiglio Direttivo può nominare un “Tutor” con potere consultivo obbligatorio non vincolante ed ispettivo su tutti gli atti del Socio comunque rilevanti rispetto alla permanenza di tutti i requisiti oggettivi relativi al suo status di socio.
Il rifiuto del Tutor da parte del Socio comporta l’automatica attivazione della procedura di esclusione da socio. In caso di richiesta, da parte dell’Associazione locale socia, di un amministratore straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13 dello Statuto associativo, lo stesso potrà essere indicato dal CDN, di concerto con l’Associazione locale richiedente e del competente Organismo regionale rappresentativo delle Associazioni locali socie. Tutti i relativi oneri sono a carico dell’Associazione locale socia richiedente.
Oltre a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto, può essere motivo di esclusione il non disporre, consecutivamente, per almeno un triennio, di una base associativa di almeno trenta iscritti.
La perdita della qualifica di Socio per qualsiasi motivo comporta “in primis” il divieto dell’utilizzo, da parte dell’Associazione locale socia, dell’acronimo e del marchio. In tal caso ogni segno sociale, riferito ad Xxxxxx Xxxxx, dovrà essere cancellato, a cura e spese del socio, da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo, entro 60 giorni dalla data della relativa comunicazione.
Il Consiglio, in caso di inadempienza oltre i termini indicati e/o di controversia, può assumere iniziative legali atte a perseguire la salvaguardia dell’Associazione.
Articolo 5 – AUTONOMI ENTI A MARCHIO ANFFAS E CONSORZIO
Gli autonomi Enti a marchio Anffas Onlus, sono entità giuridicamente e patrimonialmente autonome.
Essi sono tenuti ad utilizzare il marchio Anffas secondo quanto prescritto dall’apposito accordo sottoscritto tra le parti. Il bilancio annuale degli autonomi Enti a marchio Anffas, redatto e approvato dagli Organi competenti, nel rispetto delle normative vigenti in relazione alla loro particolare natura giuridica deve essere inviato entro i 15 giorni successivi alla approvazione alla sede Nazionale.
Anffas onlus promuove le attività del Consorzio “La Rosa Blu” e l’adesione allo stesso da parte degli Autonomi Enti a marchio Anffas.
Il Consorzio Nazionale “La Rosa Blu”, Ente costituito da autonomi Enti a marchio Anffas, opera in sinergia con Anffas Onlus, anche relativamente al rafforzamento della missione associativa legata alla gestione di servizi. Ad esso, sulla base di appositi accordi, possono essere affidate, da Anffas Onlus, funzioni associative di natura tecnico-gestionale, anche finalizzate alle associazioni locali socie.
Il Consorzio è tenuto ad inviare annualmente, al Consiglio Direttivo Nazionale, una relazione analitica delle attività prestate in favore delle strutture associative e degli autonomi Enti a marchio Anffas.
Articolo 6 - CARICHE SOCIALI
6.1 ELEGGIBILITA’/INCOMPATIBILITA’
Per aspirare a ricoprire le cariche sociali è necessario:
1) essere socio dell’Associazione locale socia da almeno un biennio; fa fede idonea certificazione del Presidente dell’Associazione locale socia di appartenenza del socio;
2) non ricoprire cariche direttive, amministrative o di rappresentanza in organismi nazionali o territoriali operanti nell’area della disabilità intellettiva e/o relazionale, salvo quelle assunte nelle strutture associative o in rappresentanza di Anffas Onlus e/o dell’Associazione locale socia.
Per concorrere alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei ProbiViri non è ostativo il punto 1.
Non può concorrere alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato il cui coniuge o parente fino al terzo grado o affine fino al secondo grado sia dipendente o collaboratore retribuito da Xxxxxx Xxxxx.
E’ fatto divieto ai titolari di cariche sociali di partecipare alla discussione e alla relativa votazione su argomenti che riguardino direttamente o indirettamente l’Associazione locale socia di cui gli stessi risultino soci.
In caso di sostituzione di un componente del Consiglio Direttivo Nazionale o del Collegio dei ProbiViri che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, si procede secondo lo Statuto. Nel caso in cui le sostituzioni da operare, per qualunque motivo esse si rendano necessarie, siano superiori alla metà più uno del numero dei componenti dei sopra citati organi collegiali, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea, con le modalità previste dall’articolo 7.5 del presente Regolamento. Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.
In caso di sostituzione del Presidente dell’Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente vicario. Il Vice Presidente vicario resta in carica fino all’elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale entro 30 giorni.
6.3 AMMINISTRATORI
Le cariche sociali sono gratuite. Le attività “professionali” espletate da Soci nominati Procuratori/Amministratori dal Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere retribuite, con delibera motivata e a tempo determinato, costituendo espletamento di incarico professionale a favore dell’Associazione.
Tale indennità, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, dovrà comunque essere contenuta nei limiti previsti dall’art.10 del d.lgs. 460/97.
6.4. RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
Qualora in adempimento dei compiti e delle mansioni a ciascuno di essi affidate, e nei limiti dei poteri, i Rappresentanti dell’Associazione commettano violazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, il debito per sanzioni conseguenti a tali violazioni, nonché le spese legali, gli
oneri ancorchè derivanti dall’esecuzione provvisoria, dai medesimi sostenuti, vengono assunti dall’Associazione, con rinuncia ad ogni azione di regresso anche per la parte non eccedente il limite previsto dall’art.5, comma 2, del Dlgs 472/97, nelle ipotesi indicate al comma 1 dell’art.11.
L’assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui i precitati Rappresentanti dell’Associazione abbiano commesso la violazione senza dolo o colpa grave ed è in ogni caso esclusa qualora chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell’Associazione.
La gravità della colpa sarà valutata con riferimento alla definizione di cui al comma 3 dell’art.5 del
D. Lgs. n.472/97 e si intenderà provata o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall’Ufficio e dall’Ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, o qualora la competente autorità giudiziaria si sia definitivamente pronunciata in tal senso.
In quest’ultima ipotesi, nelle more del giudizio, l’Associazione anticiperà, per conto di chi ha commesso la violazione, le somme provvisoriamente dovute alla P.A., salvo il diritto di regresso definitivamente accertata la gravità della colpa.
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Associazioni locali socie.
Ogni Associazione locale socia è rappresentata da un delegato, o dal suo supplente, ed è portatore di un solo voto.
L’eventuale delega ad altra Associazione locale socia deve risultare dalla delibera assembleare dell’Associazione delegante. Ogni rappresentante dell’Associazione locale socia non potrà esercitare più di due deleghe.
L’Associazione locale socia, che non interviene a mezzo di proprio rappresentante o delegato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, all’Assemblea Nazionale può essere dichiarata decaduta dalla qualifica di socio dal Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di esclusione a partecipare all’Assemblea il rappresentante dell’Associazione socia o suo supplente interessato può ricorrere all’Assemblea stessa che decide definitivamente con voto palese.
Prima dell’inizio dei lavori, su proposta del Presidente Nazionale dell’Associazione, l’Assemblea elegge il Presidente dell’Assemblea, il Vice Presidente, il Segretario verbalizzante, e tre scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, dare e togliere la parola, modificare l’ordine dei lavori sentita l’Assemblea, sospendere, riprendere e chiudere l’Assemblea e assicurare quant’altro necessario per il buon andamento della riunione.
Per verbalizzare la seduta il Segretario può avvalersi di personale dell’Associazione.
Compito degli scrutatori è verificare l’idoneità e congruità del materiale necessario per le votazioni, assicurare la regolarità delle operazioni di voto, procedere al conteggio dei voti espressi e comunicare i risultati al Presidente dell’Assemblea.
7.2 CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE
Non sono ammessi i rappresentanti delle Associazioni locali socie che non abbiano adempiuto a obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento, o da deliberati assembleari e consiliari.
In particolare costituisce divieto assoluto di partecipazione:
- non essere in regola con i versamenti annuali e/o quote e/o contributi;
- assenza, carenza o difetto di idoneo titolo di rappresentanza.
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri partecipano senza diritto di voto e non possono rappresentare Associazioni locali socie.
Le credenziali dei rappresentanti delle Associazioni locali socie e quant’altro necessario per l’ammissione all’Assemblea devono essere inviate alla Commissione Verifica Poteri con mezzo idoneo e certo (raccomandata A/R, fax o altro idoneo mezzo legalmente riconosciuto) almeno 5 giorni prima della data dell’assemblea, ivi comprese le eventuali deleghe.
L’Assemblea Nazionale ordinaria, oltre a quanto previsto all’art.10 del vigente Statuto associativo, delibera su proposta del Consiglio Direttivo:
- l’utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- la nomina o designazione di persone alla carica di amministratore nei consigli di amministrazione di fondazioni e altri enti, operanti nel medesimo ambito dell’Associazione, qualora la nomina o la designazione sia richiesta da questi ultimi o sia prevista dai loro rispettivi Statuti o Regolamenti.
I rappresentanti delle Associazioni locali socie che intendano intervenire nel dibattito devono iscriversi presso la Presidenza e hanno diritto alla parola in ordine di iscrizione.
E’ ammesso un singolo intervento per argomento, salvo brevissimo diritto di replica, se richiesto.
Le mozioni d’ordine hanno immediata precedenza di discussione, purché inerenti a procedure sull’argomento in discussione.
Eventuali pregiudiziali devono essere presentate, da almeno 5 rappresentanti delle Associazioni locali socie, prima della discussione.
Con voto palese e a richiesta del Presidente dell’Assemblea, l’Assemblea può respingere le pregiudiziali, i richiami e le mozioni d’ordine.
Di massima gli interventi non possono superare i 5 minuti e quelli pro o contro gli emendamenti i 3 minuti.
Di norma le votazioni sono palesi, per alzata di mano o per acclamazione, salvo quelle concernenti le persone o le elezioni dei componenti gli organi statutari, che devono essere fatte con voto segreto. In via eccezionale la votazione, se richiesta da almeno 10 rappresentanti delle Associazioni locali socie o dal Consiglio Direttivo, può avvenire, su insindacabile giudizio del Presidente dell’Assemblea, con chiamata nominale.
Le candidature agli organi sociali vanno presentate al Presidente dell’Assemblea entro 3 ore dall’apertura dei lavori assembleari.
Ciascun Rappresentante delle Associazioni locali socie non può sottoscrivere più di 1 candidatura alla carica di Presidente Nazionale, di 5 candidature alla carica di Consigliere Nazionale e 2 a quella di Revisore o ProboViro. Non è necessaria la presenza in Assemblea del candidato.
Le candidature alla carica di Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale devono essere sottoscritte da almeno 10 rappresentanti delle Associazioni locali socie, quelle di Revisori x Xxxxxxxxx da 5 rappresentanti.
Il candidato non può sottoscrivere candidature.
Il candidato deve sottoscrivere la scheda di candidatura, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di accettare l’eventuale elezione.
Le votazioni per la carica di Presidente Nazionale devono svolgersi singolarmente e prima di ogni altra operazione di voto. I candidati alla carica di Presidente Nazionale possono proporsi anche per la carica di Consigliere Nazionale.
Qualora il Candidato ad entrambe le cariche risulti eletto quale Presidente la candidatura a Consigliere decade automaticamente.
I nominativi dei candidati sono riportati sulle schede elettorali in ordine alfabetico.
L’elettore può esprimere preferenze in numero pari alla metà più uno dei componenti dell’organo oggetto della votazione.
Il voto viene espresso riportando sulla scheda i nominativi scelti o barrando la casella in corrispondenza del nominativo scelto.
Si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità vale l’anzianità di iscrizione all’Associazione locale socia e, in caso di ulteriore parità, l’anzianità anagrafica.
La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea con le modalità indicate dall’art. 7.1 del presente Regolamento.
Può farvi parte anche il personale dell’Associazione. Sono compiti della Commissione:
1) accertare l’eleggibilità dei candidati comunicando gli ammessi al Presidente dell’Assemblea;
2) autenticare le schede di votazione;
3) disciplinare le operazioni di voto;
4) effettuare lo spoglio;
5) decidere in unica e definitiva istanza su eventuali vertenze relative alle votazioni;
6) redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea:
a) dispone la pubblicazione in ordine alfabetico delle candidature ammesse dalla Commissione Elettorale divise per organo;
b) disciplina l’eventuale dibattito pre-elettivo, concedendo anche la parola ai candidati che intendono illustrare i loro programmi;
c) chiarisce le modalità di voto;
d) dà corso alla votazione;
e) proclama gli eletti.
Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato per la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall’elezione, dal Presidente neo eletto con avviso anche al Collegio dei Revisori dei Conti.
Primo atto del Consiglio Direttivo Nazionale è l’elezione, con votazioni separate e a scrutinio segreto, dei Vicepresidenti, di cui uno vicario, e del Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo uscente è tenuto a predisporre quanto necessario affinché il Consiglio Direttivo neoeletto possa responsabilmente assumere le proprie funzioni. In particolare deve essere redatto un verbale di consegna della cassa, dei valori finanziari, della situazione generale dei conti e
degli inventari dei beni accompagnata da una memoria degli adempimenti e pratiche pendenti nonché quant’altro necessario per una completa conoscenza della situazione dell’Associazione.
8.2 COMPETENZE
Per il conseguimento dei fini dell’Associazione il Consiglio Direttivo Nazionale:
1) definisce le linee politico – associative d’indirizzo, di proposta e di attuazione degli scopi sociali secondo le indicazioni dell’Assemblea;
2) propone all’Assemblea l’ammontare della quota sociale annuale e del contributo obbligatorio delle Associazioni locali socie calcolato con le modalità previste dell’art. 3 del presente Regolamento;
3) delibera l’ammissione di nuovi Soci dopo aver verificato il possesso dei requisiti necessari;
4) delibera l’esclusione motivata delle Associazioni locali socie;
5) autorizza e revoca l’uso del marchio;
6) esamina ed approva le relazioni dei lavori svolti dal Presidente e dalle Commissioni nonché i piani di organizzazione e di attività da essi elaborati
7) delibera sull’ordine del giorno per l’organizzazione di convegni e congressi, nazionali e internazionali, nonché sui temi di studio dei medesimi, di cui almeno uno dovrà celebrarsi annualmente a livello nazionale, coinvolgendo l’intera struttura associativa;
8) promuove azioni positive atte a favorire il rinnovamento dei rappresentanti in seno agli Organi Associativi Nazionali;
9) propone all’Assemblea l’utilizzo di avanzi e/o la copertura dei disavanzi della gestione economica dell’Associazione;
10) predispone e approva, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, lo schema tipo di Bilancio previsto dall’art. 5 dello Statuto;
11) predispone e approva lo schema tipo della Carta dei Servizi e i livelli minimi di qualità, in collaborazione con il Comitato Tecnico - Scientifico;
12) provvede, previa concertazione con le strutture associative, alla sottoscrizione del CCNL ANFFAS e alla gestione del Servizio Civile Nazionale Volontario;
13) in attuazione alle finalità di cui all’art.3 del vigente Statuto associativo e per quanto attiene alle attività sportive – ludico motorie – pre promozionali e pre sportive, cura i rapporti con il C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nell’ambito del riconoscimento di Xxxxxx Onlus, quale entità associata al C.I.P., riconoscendo allo stesso un potere di vigilanza per le attività svolte dagli atleti con disabilità;
14) dispone ogni altro atto per il funzionamento dell’Associazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non siano già specificatamente previsti nelle competenze di altri Organi associativi.
Articolo 9 – PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale:
• guida la politica associativa e ne mantiene l’unità di indirizzo nel contesto nazionale;
• è il capo del personale dipendente;
• vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
• dà esecuzione alle delibere assembleari e consiliari;
• è consegnatario del patrimonio sociale.
Articolo 10 – TESORIERE Il Tesoriere:
- redige il Bilancio preventivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 punto 14.1 del Regolamento associativo;
- redige il Bilancio consuntivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 punto 14.2 del Regolamento associativo;
- accerta la copertura degli impegni di spesa.
Articolo 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione, per:
- eleggere il proprio Presidente;
- ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso.
E’ convocato dal proprio Presidente ogni 3 mesi e ogni qualvolta lo richiedano due membri effettivi.
E’ ammessa qualsiasi modalità di convocazione purché concordata tra tutti i componenti.
Di ogni riunione è redatto apposito verbale da trasmettersi in copia al Consiglio Direttivo Nazionale.
Nello svolgimento della propria attività può avvalersi di personale interno e/o esterno all’Associazione previo accordo con l’organismo sostenitore delle spese.
Il Collegio può essere incaricato dal Consiglio Direttivo Nazionale di specifiche incombenze purché compatibili con le proprie funzioni.
Qualora nei verbali e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione dell’Associazione, il Collegio deve informare tempestivamente il Presidente dell’Associazione.
Infine il Collegio redige una relazione annuale sull’amministrazione economico-finanziaria dell’associazione nella quale esprime il proprio parere sul bilancio.
I componenti del Collegio dei Revisori decadono qualora non partecipino ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un Revisore subentra per primo il supplente Revisore contabile nel rispetto della suddivisione prevista dallo Statuto.
I compensi professionali per i revisori dei conti non soci non possono eccedere quelli stabiliti dalla tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.P.R. 645 del 10 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione per:
- eleggere il proprio Presidente e Segretario;
- ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso.
Il Collegio, in presenza di questioni da trattare, si riunisce presso la sede legale dell’associazione, secondo un calendario e modalità concordati collegialmente.
Di ogni riunione è redatto apposito verbale.
Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti.
Cause di decadenza dei componenti sono le stesse previste per i Consiglieri e indicate dall’articolo 14 dello Statuto associativo.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri, qualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in forma scritta al Presidente del Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dall’avvenuta conoscenza della stessa.
Nell’esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve:
a) consentire il più ampio contraddittorio delle parti;
b) privilegiare la conciliazione tra le parti;
c) definire le pendenze in tempi brevi, in ogni caso entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria, inviando immediatamente agli interessati e al Consiglio Direttivo Nazionale le decisioni prese;
d) redigere in forma scritta le dichiarazioni degli interessati, anche se fatte oralmente, facendole sottoscrivere dagli stessi e tenere un regolare registro sul quale annotare tutte le decisioni, archiviando ordinatamente tutta la relativa documentazione.
Le sanzioni sono immediatamente esecutive.
Il provvedimento di sospensione comporta la conseguente sospensione dei diritti dello status di Socio.
Articolo 13 – DIRETTORE GENERALE
Il CDN delibera le funzioni di autorità e responsabilità assegnate al Direttore Generale, nell’ambito delle funzioni proprie della qualifica posseduta e nel rispetto del vigente C.C.N.L.
In particolare il D.G.:
- Dà impulso alle attività della sede Nazionale ed è responsabile del buon andamento degli uffici, dell’organizzazione del lavoro e dell’amministrazione del personale;
- Partecipa alle riunioni degli organi associativi, all’Ufficio di Presidenza, ove istituito, esprimendo parere;
- Cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, alla cui stesura può provvedere un incaricato e li sottoscrive, unitamente al Presidente.
Articolo 14 – BILANCI E DISAVANZI DI GESTIONE
14.1 BILANCIO PREVENTIVO
Il bilancio preventivo è il documento amministrativo di programmazione economica e finanziaria dell’Associazione per l’esercizio successivo alla sua redazione.
Il bilancio preventivo è redatto dal Tesoriere, secondo lo schema tipo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, tenendo conto sia delle risultanze contabili del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello ancora in corso di formazione, sia di altre variabili ragionevolmente prevedibili.
Obiettivo del bilancio preventivo è il raggiungimento del pareggio economico e finanziario fra i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio.
Il Tesoriere integra il bilancio preventivo annuale con la relazione illustrativa. È facoltà dell’organo amministrativo di predisporre bilanci preventivi pluriennali.
Tale documento è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo Nazionale e portato a conoscenza delle strutture associative entro 30 giorni dalla sua adozione.
14.2 BILANCIO CONSUNTIVO
Il bilancio, unitamente alla nota integrativa, sono redatti dal Tesoriere nel rispetto della legge vigente.
Il bilancio deve essere in ogni modo redatto rispettando i principi di chiarezza e di completezza al fine di rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla gestione che diverrà parte integrante del medesimo da sottoporre all’Assemblea.
Il bilancio è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea assieme ad apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
14.3 AVANZO DI GESTIONE
Quando il bilancio consuntivo presenta un avanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, spetta all’Assemblea deliberare la sua destinazione.
L’avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente impegnato in una o più delle seguenti forme:
a) per coprire eventuali disavanzi degli anni precedenti;
b) per costituire un apposito fondo di solidarietà a favore di Associazioni locali socie ;
c) per altre iniziative comunque volte alla realizzazione delle attività istituzionali.
14.4 DISAVANZO DI GESTIONE
Se in conseguenza di eventi imprevisti o imprevedibili dal bilancio consuntivo emergesse un disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e con parere in merito contenuto nell’apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, spetta all’Assemblea deliberare la sua copertura, utilizzando le risorse patrimoniali e finanziarie dell’Associazione.
14.5 DISAVANZO ASSOCIATIVO – CONTABILITA’ STRALCIO
Il bilancio consolidato, relativo alla pregressa forma giuridica di Anffas, fino al completamento del percorso di risanamento associativo ed a far data dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, è redatto a stralcio. In esso dovranno essere analiticamente rappresentati tutti i crediti ed i debiti pregressi.
Articolo 15 – ONORIFICENZE
L’Assemblea Nazionale delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il riconoscimento dell’onorificenza di “Socio Onorario” a persone che hanno reso notevoli servigi all’Associazione.
L’Assemblea Nazionale delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell’onorificenza della “Rosa d’Oro” a persone, Enti Nazionali e Internazionali che hanno promosso particolari interventi a sostegno della disabilità.
L’Assemblea Nazionale delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento del titolo vitalizio di “Presidente Onorario” a Presidenti Nazionali, non più in carica, la cui dedizione all’attività associativa ha segnato momenti di elevata valenza.
Tutte le onorificenze saranno registrate nel “Grande Albo d’Onore”, suddivise nelle rispettive categorie e complete delle motivazioni.
ARTICOLO 16 – NORME TRANSITORIE
Per l’ammissione a socio delle Associazioni locali, costituite nell’ambito del processo di modifica statutaria, non è richiesta l’immediata soddisfazione del requisito previsto dall’art. 4.1 comma 1 lett. a). Tale requisito dovrà comunque essere soddisfatto entro tre anni dalla data di costituzione dell’Associazione locale, pena la perdita del requisito di socio.
Per le Associazioni locali costituite ex novo tutti i requisiti dovranno essere presenti sin dalla data di costituzione.
Relativamente alle modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi si dà atto che le stesse entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.