Common use of Comitato Aziendale sul Mobbing Clause in Contracts

Comitato Aziendale sul Mobbing. 1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché il prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 3. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 del C.C.N.L. 3.11.2005 è stato costituito presso l’Azienda il Comitato Aziendale sul Mobbing , del quale fanno parte : a) 1 componente designato da ciascuna delle OO. SS. firmatarie del contratto collettivo lasciando la possibilità di individuazione di un delegato comune da parte di più sigle sindacali e prevedendo comunque un minimo di almeno 3 rappresentanti b) da un pari numero di componenti designati dall’Azienda . c) da 1 rappresentante del Comitato Pari Opportunità, da questo designato . Per ogni componente titolare può essere designato anche un supplente. 4. Il Comitato, nella nuova composizione di cui sopra, è già stato costituito alla data di stipula del presente contratto 5. In occasione della prima riunione, il Comitato ha nominato il presidente, scelto fra i rappresentanti dell’Azienda e il vice-presidente, scelto fra i componenti di nomina sindacale. Il Comitato svolge le funzioni indicate nel citato articolo 7, al quale pertanto si rinvia integralmente, ed è tenuto ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. La partecipazione alle riunioni è considerata attività di servizio a tutti gli effetti . 6. Il Presidente del Comitato è invitato nelle sedute di delegazione trattante quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti il fenomeno del mobbing ed in particolare le tematiche generali relative all’avvio di adeguate ed opportune azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle situazioni di criticità. 7. Le proposte formulate dal Comitato, in relazione alla raccolta dei dati relativi al fenomeno del mobbing ed alle iniziative da intraprendere, vengono presentate alla delegazione trattante. Le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto dalla vigente disciplina collettiva nazionale relativamente alle molestie sessuali (Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro – articolo 43 del C.C.N.L. Integrativo del 10.2.2004)

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Comitato Aziendale sul Mobbing. 1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare comporta- re un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità di- gnità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare contra- stare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché il prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generalegenera- le, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 3. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 del C.C.N.L. CCNL 3.11.2005 è stato viene costituito presso l’Azienda il Comitato Aziendale sul Mobbing , del quale fanno parte : a) : - 1 componente designato da ciascuna delle OO. SS. Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo lasciando la possibilità di individuazione di un delegato comune da parte di più sigle sindacali e prevedendo comunque un minimo di almeno 3 rappresentanti b) - da un pari numero di componenti designati dall’Azienda . c) . - da 1 rappresentante del Comitato Pari OpportunitàOpportunità , da questo designato . Per ogni componente titolare può deve essere designato anche un supplentesupplente . 4. Il ComitatoComitato , nella nuova composizione di cui sopra, è già stato dovrà essere costituito alla entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contrattocontratto . 5. In occasione della prima riunione, il Comitato ha nominato nomina il presidentepresidente , scelto da scegliersi fra i rappresentanti dell’Azienda e il vice-presidentepresidente , scelto da scegliersi fra i componenti di nomina sindacalesindacale . Il Comitato svolge svol- ge le funzioni indicate nel citato articolo 77 , al quale pertanto si rinvia integralmente, ed è tenuto ad effettuare ef- fettuare una relazione annuale sull’attività svoltasvolta . La partecipazione alle riunioni è considerata attività di servizio a tutti gli effetti . 6. Il Presidente del Comitato è invitato nelle sedute di delegazione trattante quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti il fenomeno del mobbing ed in particolare le tematiche generali gene- rali relative all’avvio di adeguate ed opportune azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione repres- sione delle situazioni di criticità. 7. Le proposte formulate dal Comitato, in relazione alla raccolta dei dati relativi al fenomeno del mobbing ed alle iniziative da intraprendere, vengono presentate alla delegazione trattante. Le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto dalla vigente disciplina collettiva nazionale relativamente alle molestie mole- stie sessuali (Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro – articolo 43 del C.C.N.L. CCNL Integrativo del 10.2.2004)

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