DOMICILIO DELL’APPALTATORE Clausole campione

DOMICILIO DELL’APPALTATORE. L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
DOMICILIO DELL’APPALTATORE. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del Regolamento. Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale, il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il Responsabile unico del Procedimento e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 e delle persone di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto, sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo. Qualora, ai sensi del suddetto art.2 del Capitolato generale d’Appalto, all’atto della stipulazione del contratto, l'Impresa appaltatrice non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori, dovrà eleggere domicilio presso gli uffici dell’Amministrazione appaltante, o lo studio di un professionista o presso gli uffici di società legalmente riconosciuta.
DOMICILIO DELL’APPALTATORE. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal coordinatore del ciclo, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
DOMICILIO DELL’APPALTATORE. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti, prima dell'inizio dei lavori, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori: ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
DOMICILIO DELL’APPALTATORE. 1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in , presso , alla xxx , x. . 0. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT acceso presso .
DOMICILIO DELL’APPALTATORE. Per tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede; nel caso questa fosse ubicata al di fuori del territorio del Comune di Borgomanero, il domicilio verrà eletto presso la sede dell'ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o di lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appalto.
DOMICILIO DELL’APPALTATORE. Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via , n. .
DOMICILIO DELL’APPALTATORE. 1. A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in .........................., Via ................................................. n , CAP ................ .
DOMICILIO DELL’APPALTATORE. ART. 21 -
DOMICILIO DELL’APPALTATORE. 1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG. 2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.