Comitato pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza dell’Amministrazione nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 7, lettera D svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 4, lettera A; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCRL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: • accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; • flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; • perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; • processi di mobilità. 4. L'Amministrazione favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell'Amministrazione. 5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Comitato pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza dell’Amministrazione nell'ambito delle altre forme di partecipazione previste dall'art. 712, lettera D comma 2, istituisce una sezione dedicata alle problematiche del personale con qualifica dirigenziale. Il predetto Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 43, comma 4, lettera A3 lett. b);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza nella pubblica amministrazione.
2. Il Comitato, presieduto La sezione del Comitato dedicata alle problematiche del personale con qualifica dirigenziale è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione, dell'amministrazione. Essa è costituito costituita da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto rappresentative dell’area dirigenziale firmatarie del presente CCRL C.C.R.L. e da un pari numero di funzionari dirigenti in rappresentanza dell'Amministrazionedell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: • professionale quali:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; • flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; • perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; • ;
b) processi di mobilità.
4. L'Amministrazione favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzopubblicizza, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stessosvolto. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici dirigenti all'interno dell'Amministrazionedell'amministrazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
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Comitato pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza dell’Amministrazione l'Ente, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 79, lettera D svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione l'Ente è tenuta tenuto a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 4, lettera A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l'estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione;
d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l'affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991;
e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma 4 della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni positivedi discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito.
2. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all'Ente gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 125/1991125 del 1991, può, anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le pari opportunità.
23. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Amministrazionedell'Ente, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCRL CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazionedello stesso Ente. Il presidente del Comitato Comitato, nominato tra i componenti dell'Ente, designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
34. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite acquisiti i pareri e le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: • :
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; • ;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; • perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; • ;
c) processi di mobilità;
d) tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità;
e) politiche di pari opportunità negli accessi dall'esterno.
45. L'Amministrazione L'Ente favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stessodagli stessi. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell'Amministrazionedell' Ente, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
56. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
7. Sulla base delle proposte del Comitato, l'Ente adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.
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Comitato pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza dell’Amministrazione nell'ambito del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall'artdall’art.. 6, lett. 7, lettera D D) (Sistema di partecipazione) svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. all’art.. 4, comma 43, lettera Alett. A (Contrattazione collettiva integrativa);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Amministrazionedell’amministrazione, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCRL CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazionedell’amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: • ▪ accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; • ▪ flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; • ▪ perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; • ▪ processi di mobilità.
4. L'Amministrazione L’Amministrazione favorisce l'operatività l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell'Amministrazioneall’interno dell’Amministrazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico nell’incarico per un solo mandato.
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