COMITATO REGIONALE Clausole campione

COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da: a) quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione; b) cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l’eventuale componente ancora da assegnare è attribuito alla organizzazione sindacale con il maggior numero di deleghe. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente; c) oltre ai titolari, sono individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari. 2. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato. 3. La composizione, l’attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali. 4. L’attività del Comitato è principalmente diretta a: a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo di cui all’articolo 3, comma 7; b) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale; c) attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali; d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale; e) avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse. 5. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare periodicamente lo svolgimento dei com...
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 22. 2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 3. Il comitato permanente è preposto: a) alla definizione degli accordi regionali; b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali; c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale; d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all’art. 22, comma 10. 2. La composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell’accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse ▇▇.▇▇. firmatarie, definita nell’ambito degli accordi regionali direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purchè espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle ▇▇.▇▇. 3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 4. Il Comitato permanente è preposto: a) alla definizione degli Accordi regionali; b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali; c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale; d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità. 5. L’attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l’applicazione dell’Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali. 6. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale. 7. E’ facoltà della parte pubblica e delle ▇▇.▇▇. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, titolari di un numero di deleghe non inferiore al 5% a livello regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. 2. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. 3. La composizione, l’attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali. 4. L’attività del Comitato è principalmente orientata a: a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale; b) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale; c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali. d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale; e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale. 5. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
COMITATO REGIONALE. 1. Il Comitato Regionale: promuove ed attua le iniziative a livello territoriali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI; indica e coordina l’attività dei Delegati, vigila sull’andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la realizzazione dei programmi di attività anche attraverso la cooperazione con i Delegati medesimi, ne verifica le compatibilità economico finanziarie rispetto alle risorse disponibili e li trasmette per il tramite della Direzione Territorio e Promozione, alla Giunta Nazionale per l’approvazione e per l’assegnazione dei relativi fondi; controlla l’esecuzione dei relativi programmi. 2. Al Comitato Regionale CONI è attribuita autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti ai sensi dell’art. 18 dello Statuto del CONI. Detta autonomia è strettamente correlata all’attuazione dei progetti sportivi condivisi con gli Organi Nazionali nell’ambito del proprio budget, con potere negoziale circoscritto entro i limiti delle deleghe rilasciate dal Presidente del CONI.
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da: a) quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione; b) cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più vicina. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente; c) oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari.
COMITATO REGIONALE. ART. 15 –