COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 22. 2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 3. Il comitato permanente è preposto: a) alla definizione degli accordi regionali; b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali; c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale; d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 22.
2. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 22.
2. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
4. L’attività del comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l’applicazione dell’accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione degli accordi aziendali.
5. La regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 2210. L’Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato ordi- nariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo accor- do e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
3. L’attività del comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l’applicazione dell’accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione de- gli accordi aziendali.
4. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 22.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
4. L’attività del comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l’applicazione dell’accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione degli accordi aziendali.
5. La regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.
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COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 2210. L’Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
3. L’attività del comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l’applicazione dell’accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione degli accordi aziendali.
4. La regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.
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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale