COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all’art. 22, comma 10. 2. La composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell’accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse XX.XX. firmatarie, definita nell’ambito degli accordi regionali direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purchè espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle XX.XX. 3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 4. Il Comitato permanente è preposto: a) alla definizione degli Accordi regionali; b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali; c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale; d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità. 5. L’attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l’applicazione dell’Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali. 6. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale. 7. E’ facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all’art. 22, comma 10.
2. La composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell’accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse XX.XX. firmatarie, definita nell’ambito degli accordi regionali direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purchè purché espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle XX.XX.
3. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
4. Il Comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli Accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
5. L’attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l’applicazione dell’Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali.
6. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
7. E’ È facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all’artall'art. 22, comma 10.
2. La composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell’accordo dell'accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse XX.XX. firmatarie, definita nell’ambito nell'ambito degli accordi regionali direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purchè espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle XX.XX.
3. E’ ' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’artdall'art. 14 del presente Accordo.
4. Il Comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli Accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
5. L’attività L'attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l’applicazione dell’Accordo l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali.
6. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
7. E’ ' facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale paritetico composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all’art. 22, comma 10.
2. La composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell’accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse XX.XX. firmatarie, definita nell’ambito degli accordi regionali direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purchè espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle XX.XX.
3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
4. Il Comitato permanente è prepostoda:
a) alla definizione degli Accordi regionaliquattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e degli Accordi regionalidotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più vicina. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente;
c) a fornire indirizzi sui temi oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di formazione assenza di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualitàuno o più titolari.
5. L’attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l’applicazione dell’Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali.
6. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
7. E’ facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale