COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. 2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti. 3. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. 4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato. 5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale. 6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione. 7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale. 8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe. 9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe. 10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a: a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale; b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale; c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali. d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale; e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale; f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitato. 11. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
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COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da rappresentanti della Regione e da da:
a) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Aziende individuati dalla Regione;
b) cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, purché Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l’eventuale componente ancora da assegnare è attribuito alla organizzazione sindacale con il maggior numero di deleghe. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente;
c) oltre ai titolari, sono individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
53. La convocazione è effettuata dal Presidente composizione, l’attività e le funzioni del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
104. L’attività del Comitato è principalmente orientata diretta a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo di cui all’articolo 3, comma 7;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) effettuare attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.;
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitatointeresse.
115. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare periodicamente lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale. Il Comitato regionale rimane confermato sino all’insediamento del nuovo Comitato a seguito del rinnovo dell’ACN.
6. A richiesta dei sindacati firmatari degli accordi regionali è garantita una costante informazione e consultazione sugli atti di interesse e rilevanza specifica per l’attività specialistica ambulatoriale.
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COMITATO REGIONALE. 1. In Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo in ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da dalle delegazioni trattanti dei rappresentanti della Regione e da dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, Accordo purché dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale.
2. Il Comitato è composto da almeno un componente e o da un sostituto suo delegato per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti o delegati designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione La Regione determina una differente consistenza numerica del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostitutiComitato, tenendo conto della consistenza associativa delle Organizzazioni Sindacali.
3. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale. Tale termine può essere derogato per motivi di urgenza.
65. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
76. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
87. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
98. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
109. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) definire gli Accordi Integrativi Regionali;
b) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;
bc) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
cd) effettuare verificare l’attuazione dell’AIR attraverso il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.
de) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
ef) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
f) promuovere richieste pediatria di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitatolibera scelta.
1110. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento periodico dei compiti assegnati al Comitato regionale.
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COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, titolari di un numero di deleghe non inferiore al 5% a livello regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale organizzazione sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacaliorganizzazioni sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto scritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;applicazione
c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitato.
11. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.svolgimento
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COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è e' istituito un Comitato paritetico composto da rappresentanti della Regione e da da:
a) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Aziende individuati dalla Regione;
b) cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, purché Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti e' attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all'unita' piu' vicina. Ciascuna organizzazione sindacale non puo' designare piu' di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalita' dei componenti e' assegnata all'organizzazione sindacale presente;
c) oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalita', altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o piu' titolari.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti L'Assessore regionale alla Sanita' o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica 1, lettera a) e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
53. La convocazione è effettuata dal Presidente composizione, l'attivita' e le funzioni del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali.
64. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
8. La riunione L'attivita' del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è e' principalmente orientata diretta a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali zonali per l’uniforme l'uniforme applicazione dell’Accordo dell'Accordo Integrativo Regionale;
c) effettuare attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.;
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitatointeresse.
115. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
6. A richiesta dei sindacati firmatari degli accordi regionali e' garantita una costante informazione e consultazione sugli atti di interesse e rilevanza specifica per l'attivita' specialistica ambulatoriale.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti designati delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, titolari di un numero di deleghe non inferiore al 5% a livello regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente organizzazione sindacale e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. L’Assessore , fra questi l’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.
43. A seconda della specificità degli argomenti i I componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersiessere integrati o sostituiti di volta in volta, con decisione autonoma di ciascun soggetto, a seconda della specificità degli argomenti da affrontare e approfondire, da esperti nelle materie all'ordine del giorno, oggetto di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitatoesame.
54. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato ed è trasmessa per posta elettronica certificata a tutti i componenti il comitato, a cura della Segreteria, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
65. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
76. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto scritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine all’Ordine del giornoGiorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine all’Ordine del giorno Giorno del Comitato devono pervenire alla Segreteria della SISAC almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazioneconvocazione del Comitato stesso.
7. Il Comitato Regionale è convocato almeno quattro volte l’anno, fatte salve diverse determinazioni a livello regionaleed ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario.
8. La riunione del Il Comitato è valida con approva quando votano a favore almeno la presenza della metà più uno dei componenti di parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% contemporaneamente la metà più uno delle deleghedeleghe rappresentate dalle organizzazioni sindacali che lo compongono.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;.
f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione 10. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli esiti al ComitatoAccordi Integrativi Regionali.
11. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
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COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, titolari di un numero di deleghe non inferiore al 5% a livello regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale organizzazione sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacaliorganizzazioni sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto scritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitato.
11. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
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COMITATO REGIONALE. 1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da rappresentanti della Regione e da da:
a) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Aziende individuati dalla Regione;
b) cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, purché Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più vicina. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente;
c) oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
53. La convocazione è effettuata dal Presidente composizione, l’attività e le funzioni del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
104. L’attività del Comitato è principalmente orientata diretta a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) effettuare attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.;
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitatointeresse.
115. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
6. A richiesta dei sindacati firmatari degli accordi regionali è garantita una costante informazione e consultazione sugli atti di interesse e rilevanza specifica per l’attività specialistica ambulatoriale.
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