Competenza al rilascio dell’asseverazione Clausole campione

Competenza al rilascio dell’asseverazione. In merito all’individuazione all’interno dell’ente asseveratore, del soggetto specifico competente al rilascio dell’asseverazione, sono state fornite indicazioni solo da 7 Procure, mentre si sono espresse in tal senso soprattutto le Agenzie Ambientali. La posizione maggioritaria che ne emerge attribuisce la competenza al rilascio dell’asseverazione alla struttura di appartenenza dell’operatore o alla struttura sovraordinata a quella di appartenenza dell’operatore. Posizioni minoritarie attribuiscono tale competenza a strutture specializzate interne all’ente, alle strutture di vigilanza competenti territorialmente o, infine, anche al singolo operatore (su autorizzazione della struttura di appartenenza). L’orientamento che si propone per gli enti del SNPA, in coerenza con quanto già indicato dal Documento del Consiglio Federale n. 53/15 è che la competenza all’asseverazione sia demandata, nel rispetto degli ordinamenti interni delle singole Agenzie, a specifiche strutture agenziali (direzionali/territoriali) e non ai singoli operatori di vigilanza proprio per caratterizzare l’asseverazione come un parere istituzionale dell’ente e non del singolo operatore. Tale indirizzo, nel caso di asseverazione di prescrizioni emesse da operatori delle Agenzie che operano con qualifica di PG, consente peraltro di garantire una sorta di alterità tra chi elabora le prescrizioni e chi le valuta, ai fini della relativa validazione tecnica. La tematica relativa al ruolo giocato dagli enti del SNPA che non operano con personale avente qualifica di UPG è stata affrontata in diversi documenti di indirizzo emessi dalle Agenzie stesse e altresì in alcuni documenti emessi dalle Procure. Un primo assunto condiviso che emerge è che qualora l’accertamento di una contravvenzione sia effettuato da personale non UPG, l’organo di vigilanza deve trasmettere celermente gli esiti del controllo all’Autorità Giudiziaria, segnalando la circostanza di applicabilità o meno della procedura e fornendo all’AG tutti gli elementi necessari alla valutazione dei fatti, a partire dalla presenza o meno di danno o pericolo concreto e attuale di danno. Un'altra considerazione che risulta ampiamente condivisa è che la specializzazione tecnica degli operatori del SNPA, almeno nei casi più complessi, risulta fondamentale, in ogni caso, ai fini dell’attivazione e della verifica della procedura, anche a prescindere dalla fase di “asseverazione” che come già detto, può coinvolgere direttamente tali enti. Piuttosto...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: