COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI Clausole campione

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI. Qualora il/i Soggetto/i finanziato/i ritenga/no di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve/devono darne immediata comunicazione alla Banca ed all’Esperto indicandone i motivi. La Banca entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto comunicherà la situazione al Ministero che potrà decidere la revoca - totale o parziale In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno ammissibili varianti all’articolazione economica, temporale e territoriale del Progetto SCN autonomamente apportate da ciascun Soggetto finanziato nell’ambito della propria quota di costo, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca, che incidano sugli obiettivi del Progetto SCN e nei limiti in cui siano attestate come tali dall’Esperto e dal Soggetto Convenzionato. Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate alla Banca ed all’Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, prima del verificarsi della modifica. La Banca invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto. L’eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del Ministero, formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto. Resta inteso che in caso di varianti approvate l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Banca della comunicazione di cui al comma precedente. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del/i Soggetto/i finanziato/i o di mancata approvazione del Ministero su tali modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).