Common use of COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI Clause in Contracts

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI. Qualora il/i Soggetto/i finanziato/i ritenga/no di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve/devono darne immediata comunicazione alla Banca ed all’Esperto indicandone i motivi. La Banca entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto comunicherà la situazione al Ministero che potrà decidere la revoca - totale o parziale In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno ammissibili varianti all’articolazione economica, temporale e territoriale del Progetto SCN autonomamente apportate da ciascun Soggetto finanziato nell’ambito della propria quota di costo, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca, che incidano sugli obiettivi del Progetto SCN e nei limiti in cui siano attestate come tali dall’Esperto e dal Soggetto Convenzionato. Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate alla Banca ed all’Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, prima del verificarsi della modifica. La Banca invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto. L’eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del Ministero, formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto. Resta inteso che in caso di varianti approvate l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Banca della comunicazione di cui al comma precedente. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del/i Soggetto/i finanziato/i o di mancata approvazione del Ministero su tali modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13.

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Samples: Contratto Di Finanziamento in Forma Di Credito Agevolato E Contributo Nella Spesa Ai Sensi Del d.lgs. N. 297/1999, attiministeriali.miur.it

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI. Qualora il/i Soggetto/i finanziato/i ritenga/no il Beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve/devono deve darne immediata comunicazione alla Banca ed all’Esperto Regione indicandone i motivi. La Banca entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto comunicherà la situazione al Ministero che Regione, sentito il MIUR, potrà decidere la revoca - totale o parziale del finanziamento, con le conseguenze di cui all’art. 13. In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno ammissibili varianti all’articolazione economica, economica e temporale e territoriale del Progetto SCN autonomamente apportate da ciascun Soggetto finanziato nell’ambito della propria quota di costopresentate secondo le modalità previste all’art. 17.4 del Bando e nelle Linee guida per le varianti predisposte successivamente all'approvazione del Bando, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca, che incidano sugli obiettivi del Progetto SCN e nei limiti in cui siano attestate come tali dall’Esperto e dal Soggetto Convenzionato. Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto. In riferimento alle operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione d’impresa) saranno considerate ammissibili varianti adottate secondo le modalità previste dall’art. 17.6 del bando e nelle Linee guida per le varianti stesse dovranno essere comunicate alla Banca ed all’Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, prima del verificarsi della modifica. La Banca invierà cui al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Espertoparagrafo precedente. L’eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del Ministerodella Regione o di soggetto da essa incaricato, formerà parte integrante e sostanziale del della presente contrattoConvenzione. Resta inteso che in caso di varianti approvate approvate, l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Banca Regione della comunicazione di cui al comma precedente. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del/i Soggetto/i finanziato/i del Beneficiario o di mancata approvazione del Ministero della Regione su tali modifiche, il Ministero medesimo la Regione medesima potrà decidere la revoca del Finanziamento finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 13 della presente Convenzione. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste all’art. 17.5 del Bando, decorso il periodo di obbligo di mantenimento di cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto, di cui all’art. 17.3 punto 8 del Bando, si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato. Pertanto, tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili. La liberazione dell’originario debitore è subordinata al successivo artpossesso da parte del nuovo soggetto del merito di credito. 13Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido. Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione della Convenzione, con la quale si impegna al rispetto del Piano di rientro.

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Samples: Accordo Di Programma Miur Regione Toscana DGRT 1208/12 Accordo Di Programma Quadro Miur Mise Regione Toscana DGRT 758/2013

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI. Qualora il/i Soggetto/i finanziato/i ritenga/no ritengano di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve/devono darne immediata comunicazione alla Banca al Soggetto Convenzionato ed all’Esperto indicandone i motivi. La Banca Il Soggetto Convenzionato entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni gg. dal ricevimento della relazione dell’Esperto comunicherà la situazione al Ministero che potrà decidere la revoca - totale o parziale - del Finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 13 o, solo nel caso di cause non imputabili ai Soggetto/i finanziato/i, l’interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui all’art. 12. In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno automaticamente ammissibili varianti all’articolazione economicaeconomica e temporale, temporale e territoriale *nonché territoriale*5, del Progetto SCN autonomamente apportate da ciascun ciascun/dal Soggetto finanziato nell’ambito della propria quota della/e propria/e quota/e di costo, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca, che ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto SCN e nei limiti in cui siano attestate come tali dall’Esperto e dal Soggetto ConvenzionatoProgetto. Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate alla Banca al Soggetto Convenzionato ed all’Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PECricevimento, prima del verificarsi della modifica. La Banca Il Soggetto Convenzionato invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni gg. dal ricevimento della relazione dell’Esperto. L’eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del Ministero, formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto. Resta inteso che in caso di varianti approvate l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Banca del Soggetto Convenzionato della comunicazione di cui al comma precedente. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del/i dei Soggetto/i finanziato/i o di mancata approvazione del Ministero su tali modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo artall’art. 13.

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Samples: www.istruzione.it

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI. Qualora il/i Soggetto/i finanziatoBeneficiario/i ritenga/no ritengano di non dare ulteriore esecuzione al Progetto per la realizzazione del quale è stato concesso il Contributo di cui al presente contratto deve/devono darne immediata comunicazione alla Banca al Soggetto Convenzionato ed all’Esperto indicandone i motivi. La Banca Il Soggetto Convenzionato entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni gg. dal ricevimento della relazione dell’Esperto comunicherà la situazione al Ministero MIUR che potrà decidere la revoca - totale o parziale – delle Agevolazioni con le conseguenze di cui all’art. 13 o, solo nel caso di cause non imputabili al/ai Soggetto/i Beneficiario/i, l’interruzione delle Agevolazioni stesse con le conseguenze di cui all’art. 12. Tutte le determinazioni del MIUR in merito alla revoca o all’interruzione delle Agevolazioni saranno comunicate anche al Soggetto Agente, per il tramite del Soggetto Convenzionato, perché applichi le disposizioni previste dal Contratto di Finanziamento nelle ipotesi di revoca o interruzione del Finanziamento stesso. In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno automaticamente ammissibili varianti all’articolazione economicaeconomica e temporale, temporale e nonché territoriale nell'ambito delle Aree Sottoutilizzate del Progetto SCN autonomamente apportate da ciascun ciascun/dal Soggetto finanziato Beneficiario nell’ambito della propria quota della/e propria/e quota/e di costo, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca, che ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto SCN e nei limiti in cui siano attestate come tali dall’Esperto e dal Soggetto ConvenzionatoProgetto. Per le varianti all'articolazione territoriale che comportino il sostenimento di costi al di fuori delle Aree Sottoutilizzate per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto dovrà essere dimostrata da parte del/dei Soggetto/i Beneficiario/i l'impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse Aree Sottoutilizzate. Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate alla Banca [da parte del Soggetto Capofila] al Soggetto Convenzionato ed all’Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PECper Posta Elettronica Certificata, prima del verificarsi della modifica. La Banca Il Soggetto Convenzionato invierà al Ministero MIUR una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni gg. dal ricevimento della relazione dell’Esperto. L’eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del MinisteroMIUR, formerà parte integrante e sostanziale del presente contrattocontratto e sarà comunicata anche al Soggetto Agente, per il tramite del Soggetto Convenzionato, perché provveda ad apportare le eventuali necessarie variazioni al/i Contratto/i di Finanziamento. Resta inteso che in caso di varianti approvate l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Banca della comunicazione di cui al comma precedente. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del/i dei Soggetto/i finanziatoBeneficiario/i o di mancata approvazione del Ministero MIUR su tali modifiche, il Ministero medesimo MIUR stesso potrà decidere la revoca del Finanziamento delle Agevolazioni con le conseguenze di cui al successivo artall’art. 13. Relativamente al Progetto di Formazione, la riduzione in ore formative del programma svolto superiori al 5% dell’impegno preventivato o, per i singoli formandi, le assenze superiori al 5% delle ore del programma consuntivato, comporteranno una valutazione da parte dell’Esperto e del Soggetto Convenzionato per verificare la sussistenza di fondati motivi non imputabili all’impresa finanziata, affinché il MIUR stessopossa decidere in merito alla revoca, con le conseguenze di cui all’art.13, o all’interruzione delle Agevolazioni con le conseguenze di cui all’art.12 o al permanere delle Agevolazioni. In caso di riduzione in ore formative inferiori al 5% del programma svolto, dovute ad abbandono unilaterale del Progetto di Formazione da parte dei formandi si determinerà il riconoscimento dei costi relativi a detti formandi fino a quel momento sostenuti fermo restando l’ammissibilità della residua parte del Progetto di Formazione.

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Samples: Contratto Di Finanziamento in Forma Di Contributo Nella Spesa Ai Sensi Del d.lgs. N. 297/1999

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI. Qualora il/i Soggetto/i finanziato/i ritenga/no di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve/devono darne immediata comunicazione alla Banca ed all’Esperto indicandone i motivi. La Banca entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto comunicherà la situazione al Ministero che potrà decidere la revoca - totale o parziale - del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13 o, solo nel caso di cause non imputabili al/ai Soggetto/i finanziato/i, l’interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui al successivo art. 12. In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno ammissibili varianti all’articolazione economica, temporale e territoriale del Progetto SCN Progetto, autonomamente apportate da ciascun Soggetto finanziato nell’ambito della propria quota di costo, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della RicercaRicerca e, che incidano sugli obiettivi del Progetto SCN e nei limiti in cui siano attestate come tali dall’Esperto e dal Soggetto Convenzionato. Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate alla Banca ed all’Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PECricevimento, prima del verificarsi della modifica. La Banca invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto. L’eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del Ministero, formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto. Resta inteso che in caso di varianti approvate dal Ministero l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Banca della comunicazione di cui al comma precedente. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del/i Soggetto/i finanziato/i o di mancata approvazione del Ministero su tali modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13.

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