Comunicazione volontaria. 1. Se la persona interessata che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito all’autorità competente britannica, l’agen- te pagatore svizzero effettua la comunicazione dei redditi e degli utili da capitale in luogo della riscossione dell’imposta. 2. Se la persona interessata che è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare all’autorità competente britannica i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito la cui fonte si trova nel Regno Unito e il ritorno («remittance») di valori patrimoniali in un conto o deposito nel Regno Unito, l’agente pagatore svizzero effettua la comunica- zione dei redditi e degli utili da capitale e dei ritorni («remittances») in luogo della riscossione dell’imposta. 3. La comunicazione contiene le informazioni seguenti: a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata; b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito; c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN); e) anno fiscale interessato; Se la persona interessata non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito: f) importo totale dei redditi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 19; g) importo totale degli utili e perdite da capitale realizzati e calcolati secondo gli articoli 24 e 28; Se la persona interessata è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito: h) importo totale dei redditi e degli utili da capitale di cui al paragrafo 2 let- tera a dell’articolo 19; i) importo totale dei ritorni («remittance») di cui al paragrafo 2 lettera b dell’articolo 19.
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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione
Comunicazione volontaria. 1. Se la persona interessata che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito all’autorità competente britannica, l’agen- te pagatore svizzero effettua la comunicazione dei redditi e degli utili da capitale in luogo della riscossione dell’imposta.
2. Se la persona interessata che è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare all’autorità competente britannica i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito la cui fonte si trova nel Regno Unito e il ritorno («remittance») di valori patrimoniali in un conto o deposito nel Regno Unito, l’agente pagatore svizzero effettua la comunica- zione dei redditi e degli utili da capitale e dei ritorni («remittances») in luogo della riscossione dell’imposta.
3. La comunicazione contiene le informazioni seguenti:
a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata;
b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito;
c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero;
d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);
e) anno fiscale interessato; Se la persona interessata non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito:
f) importo totale dei redditi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 19;
g) importo totale degli utili e perdite da capitale realizzati e calcolati secondo gli articoli 24 e 28; Se la persona interessata è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito:
h) importo totale dei redditi e degli utili da capitale di cui al paragrafo 2 let- tera lettera a dell’articolo 19;
i) importo totale dei ritorni («remittance») di cui al paragrafo 2 lettera b dell’articolo 19.
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Samples: Protocollo
Comunicazione volontaria. 1. Se la persona interessata che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito all’autorità competente britannica, l’agen- te pagatore svizzero effettua la comunicazione dei redditi e degli utili da capitale in luogo della riscossione del prelievo dell’imposta.
2. Se la persona interessata che è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare all’autorità competente britannica i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito la cui fonte si trova nel Regno Unito e il ritorno («remittance») di valori patrimoniali in un conto o deposito nel Regno Unito, l’agente pagatore svizzero effettua la comunica- zione dei redditi e degli utili da capitale e dei ritorni («remittances») in luogo della riscossione del prelievo dell’imposta.
3. La comunicazione contiene le informazioni seguenti:
a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata;
b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito;
c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero;
d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);
e) anno fiscale interessato; Se la persona interessata non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito:
f) importo totale dei redditi di cui al all’articolo 19 paragrafo 1 dell’articolo 191;
g) importo totale degli utili e perdite da capitale realizzati e calcolati secondo gli articoli 24 e 28; Se la persona interessata è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito:
h) importo totale dei redditi e degli utili da capitale di cui al paragrafo all’articolo 19 para- grafo 2 let- tera a dell’articolo 19lettera a;
i) importo totale dei ritorni («remittance») di cui al all’articolo 19 paragrafo 2 lettera b dell’articolo 19.let- tera b.
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Samples: Fiscal Cooperation Agreement