Comunicazioni della Banca al Cliente. 1. Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente, ivi comprese le modifiche unilaterali alle pattuizioni contrattuali e alle condizioni economiche, sono effettuate ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti di tutti gli altri: 2. Le conferme della Banca dell’avvenuta acquisizione delle richieste di cui agli articoli 74 e 75 e/o la copia della relativa comunicazione alla società emittente e/o la certificazione sono rese su domanda del Cliente:
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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi, Investment Services and Additional Services Agreement