Concessione di finanziamenti. 29.1 Previa sottoscrizione di separato accordo, la Banca può concedere all’Investitore finanziamenti per l’effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento e le caratteristiche degli stessi. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte dell’Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.
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Samples: Contratto Relativo Ai Servizi Di: I) Negoziazione Per Conto Proprio, Esecuzione Di Ordini Per Conto Dei Clienti E Ricezione E Trasmissione Di Ordini Su Strumenti Finanziari; Ii) Sottoscrizione E/O Collocamento Con Assunzione a Fermo Ovvero Con Assunzione Di Garanzia Nei Confronti Dell'emittente E Di Collocamento Senza Assunzione a Fermo Né Assunzione Di Garanzia Nei Confronti Dell’emittente E Iii) Deposito a Custodia E Amministrazione Di Strumenti Finanziari, Contratto Relativo Ai Servizi Di: I) Negoziazione Per Conto Proprio, Esecuzione Di Ordini Per Conto Dei Clienti E Ricezione E Trasmissione Di Ordini Su Strumenti Finanziari; Ii) Assunzione a Fermo E/O Collocamento Sulla Base Di Un Impegno Irrevocabile O Senza Impegno Irrevocabile; (Iii) Consulenza in Materia Di Investimenti; E Iv) Deposito a Custodia E Amministrazione Di Strumenti Finanziari
Concessione di finanziamenti. 29.1 20.1 Previa sottoscrizione di separato accordo, la Banca può concedere all’Investitore finanziamenti per l’effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento e le caratteristiche degli stessi. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte dell’Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.
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Samples: Contratto Relativo Ai Servizi Di: I) Negoziazione Per Conto Proprio, Esecuzione Di Ordini Per Conto Dei Clienti E Ricezione E Trasmissione Di Ordini Su Strumenti Finanziari; Ii) Assunzione a Fermo E/O Collocamento Sulla Base Di Un Impegno Irrevocabile O Senza Impegno Irrevocabile; (Iii) Consulenza in Materia Di Investimenti; E Iv) Deposito a Custodia E Amministrazione Di Strumenti Finanziari, Contratto Relativo Ai Servizi Di: I) Negoziazione Per Conto Proprio, Esecuzione Di Ordini Per Conto Dei Clienti E Ricezione E Trasmissione Di Ordini Su Strumenti Finanziari; Ii) Sottoscrizione E/O Collocamento Con Assunzione a Fermo Ovvero Con Assunzione Di Garanzia Nei Confronti Dell'emittente E Di Collocamento Senza Assunzione a Fermo Né Assunzione Di Garanzia Nei Confronti Dell’emittente E Iii) Deposito a Custodia E Amministrazione Di Strumenti Finanziari
Concessione di finanziamenti. 29.1 Previa sottoscrizione di separato accordo, la Banca BANCA può concedere all’Investitore finanziamenti per l’effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento e finanziamento, le caratteristiche degli stessistessi e le relative condizioni economiche. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte dell’Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la BancaBANCA.
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