Condizione risolutiva Clausole campione

Condizione risolutiva. Il Contratto si risolverà di diritto nel caso in cui il Cliente venga sottoposto a procedure esecutive, procedure di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, divenga in ogni caso insolvente o inadempiente o ceda i beni ai creditori, subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni, o venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente, salvo che WirLab Srl decida di rinunciare di valersi della presente condizione.
Condizione risolutiva. Il contratto eventualmente stipulato con il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, si risolverà di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice civile). Di conseguenza il Fornitore, non appena venutane a conoscenza, dovrà immediatamente sospendere ogni attività finalizzata alla esecuzione della fornitura in oggetto.
Condizione risolutiva. Le Parti convengono espressamente di condizionare risolutivamente il Contratto in tutti i casi di impossibilità di utilizzo della Carta (quali, ad esempio, danneggiamento, smagnetizzazione, invalidazione, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione e contraffazione) che si dovessero verificare, ai sensi del Contratto, prima della scadenza della Carta stessa. In caso di avveramento della condizione risolutiva: a) restano comunque ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente alla data di scadenza della Carta e il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della Carta deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata da Xxxx nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in due parti. In caso diverso, Xxxx provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Xxxx è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta, ovvero su altre Carte intestate al Titolare; b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste all’art. 20.
Condizione risolutiva. Le Parti convengono espressamente di condizionare risolutivamente il Contratto in tutti i casi di cessazione, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, della validità della Carta e/o di impossibilità di utilizzo della Carta (quali, ad esempio, danneggiamento, smagnetizzazione, invalidazione, furto, appropriazione indebita, uso non autorizza- to, falsificazione e contraffazione) che si dovessero verificare, ai sensi del Contratto, prima della scadenza della Carta stessa. In caso di avveramento della condizione ri- solutiva vale quanto previsto ai punti a) e b) del successivo art. 7.
Condizione risolutiva. 6.1 BNL rilascerà il Certificato una volta raccolta l’adesione del Cliente al Contratto. 6.2 Il certificato così rilasciato non sarà tuttavia reso pubblico sino alla definitiva conclusione con esito positivo dell’intera procedura di identificazione del Contraente descritta nel Manuale Operativo. 6.3 Il Contratto si risolve automaticamente e si considera privo di effetti sin dall’inizio qualora, a giudizio di BNL, l’identificazione del Contraente non vada a buon fine. 6.4 Nell’ipotesi di cui sopra, la Banca non pubblicherà il certificato, provvedendo alla sua immediata revoca, se non ancora scaduto. 6.5 In caso di risoluzione del Contratto, la firma da remoto nel frattempo eventualmente associata al contratto bancario offerto in sottoscrizione dalla Banca si considererà come mai apposta.
Condizione risolutiva. Attesa l’urgenza, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte dell’UTG competente dell’informativa ex art. 84 del d.lgs 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l’informativa è stata richiesta all’UTG in data e sono state
Condizione risolutiva. Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui il Cliente venga sottoposto a procedure esecutive, procedure di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, divenga in ogni caso insolvente o ceda i beni ai creditori, subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni o venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente, salvo che Intred decida di rinunciare ad avvalersi della condizione.
Condizione risolutiva. 1. Il presente contratto è risolutivamente condizionato all’eventuale emanazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo che, a seguito di impugnazione della procedura di gara per la scelta del contraente, dichiari l’illegittimità dell’aggiudicazione all’Appaltatore e la conseguente inefficacia del contratto. 2. In tal caso, il rapporto sarà sciolto all’esito dell’avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario e l’Appaltatore non avrà diritto di pretendere alcunché anche per indennizzi e danni, al di fuori di quanto gli spetti per le prestazioni sino ad allora rese. LA COMMITTENTE L’APPALTATORE
Condizione risolutiva. 1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; e) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000. 2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e il Committente avrà diritto di incamerare la garanzia di cui al precedente articolo 21, comma 1, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Condizione risolutiva. Nell’ipotesi in cui la struttura ricettiva cessasse la propria attività ovvero venisse dichiarata fallita o sottoposta ad altra procedura concorsuale, il presente contratto dovrà intendersi risolto a quella data.