Composizione Clausole campione

Composizione. Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art.2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Composizione. Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie e sulle Pari Opportunità.
Composizione. Il Contratto si compone di questo Regolamento, che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne sono parte integrante e sostanziale:
Composizione. 1. Sono componenti di diritto della Commissione nazionale: a) il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della salute; b) il Direttore generale dell’Age.na.s.; c) il Segretario della Commissione nazionale. 2. I componenti della Commissione nazionale diversi da quelli di cui al precedente comma sono individuati come segue: a) sette esperti sono designati dal Ministero della Salute, di cui due componenti sono proposti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; b) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; c) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segue: 1. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.; 2. un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri; 3. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti; 4. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari; 5. un esperto è designato dal Consiglio Nazionale dei Chimici; 6. un esperto è designato dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi; 7. un esperto è designato dall’Ordine Nazionale dei Biologi; 8. due esperti sono designati dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia; 9. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche; 10. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica; 11. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione; 12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria; 13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzione. 3. Gli esperti designati ai sensi del comma precedente sono nominati componenti della Commissione nazionale con decreto del Ministro della Salute.
Composizione. L’Osservatorio è costituito da un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del Gruppo Poste Italiane, nominata da Poste Italiane S.p.A. anche per conto delle Aziende che rientrano nel campo di applicazione del suddetto CCNL. I componenti dell’Osservatorio restano in carica fino alla data del rinnovo del presente CCNL e possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti, mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stesse.
Composizione. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo obbligazionario, azionario e monetario. Tutti gli OICR in cui sono investiti gli attivi del fondo che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/UE (UCITS IV) così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati: Bilanciato 0% 100% Azionario 0% 80% Obbligazionario 0% 100% Monetario 0% 60% Flessibile/Alternativi/Diversif. 0% 20% Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo. La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto della condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Composizione. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell’articolo 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall’ordine provinciale dei Dottori Commercialisti. Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
Composizione. Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui: a) 6 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE; 1 componente dei 6, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo nazionale d'intesa 18 dicembre 1998, e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso, previo accordo locale sulle modalità di attuazione, è designato, con nomina diretta ed unitaria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1, dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1; b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori di cui all'Art. 1.
Composizione. Il Comitato Nazionale Gruppo Poste è composto da due componenti della Segreteria Nazionale di ogni Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del Vertice aziendale del Gruppo Poste Italiane.
Composizione. 1. In applicazione dell’art. 51 del CCL ROCA viene nominata una Com- missione paritetica cantonale delle case per anziani chiamata qui di seguito CPC. 2. La CPC è composta di 3 membri (e 2 supplenti) designati dalle CPA e di 3 membri (e 2 supplenti) designati dai sindacati firmatari del CCL ROCA. 3. In caso di assenza di un membro ad una riunione della CPC il suo supplente ha i medesimi diritti del membro. 4. I supplenti possono comunque partecipare alle riunioni della CPC senza diritto di voto.